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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37004/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento e il pagamento della maggiorazione della retribuzione di posizione - parte variabile - per gli incarichi di "Responsabile della gestione complessiva del Presidio ospedaliero di Giulianova" svolti congiuntamente all'incarico di Direttore sanitario con responsabilità delle funzioni igienico-organizzative (periodo 10.02.1999-30.04.2008). Fondava la domanda sul combinato disposto dell'art. 39, comma 9, del CCNL 8 giugno 2000 e sull'allegato 6, comma 1, lett. d) del CCNL 5 dicembre 1996 (poi richiamato), sostenendo che, pur in assenza di un atto aziendale di graduazione delle funzioni, doveva essere riconosciuta la parte variabile della retribuzione (o almeno la maggiorazione minima) perché titolare di incarico che ricomprendeva più strutture complesse o assimilabile al direttore di dipartimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la regola secondo cui il riconoscimento della retribuzione di posizione - parte variabile - è subordinato all'adozione dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni: l'art. 39 CCNL 2000 collega espressamente la componente variabile alla graduazione delle funzioni e al relativo atto aziendale. La deroga prevista dall'allegato 6 del CCNL 1996 (che consentiva, per il "responsabile di dipartimento", di prevedere nel contratto individuale una maggiorazione anche in assenza di graduazione) è limitata alla figura del responsabile di dipartimento e non si estende automaticamente ad altre tipologie di incarico che, pur ricomprendendo più strutture complesse, non sono formalmente qualificate come dipartimento dall'atto aziendale. In mancanza dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni o di un esplicito atto/contratto che riconosca la deroga, il ricorrente non ha diritto alla componente variabile. Il ricorso è dunque respinto; il ricorrente è condannato alle spese di lite (liquidate in € 7.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori e 15% spese generali) ed è stato richiamato l'obbligo di versamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • CCNL 8 giugno 2000 - art. 39, comma 9

    Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35% e il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10.

    La maggiorazione prevista riguarda il direttore di dipartimento e incarichi assimilati solo se tale qualificazione risulta dall'atto aziendale; la norma si inserisce in un quadro che subordina comunque la parte variabile alla graduazione delle funzioni prevista dall'atto aziendale.

  • CCNL 5 dicembre 1996 - art. 58, comma 2

    Norma richiamata che originariamente subordinava l'attribuzione della retribuzione di posizione alla previa graduazione delle funzioni; la deroga richiamata dall'allegato 6 riguarda specificamente il responsabile di dipartimento.

  • CCNL 5 dicembre 1996 - Allegato 6, punto 1, lett. d)

    "nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso".

    Stabilisce una deroga limitata al "responsabile di dipartimento" che consente la maggiorazione della parte variabile anche in assenza dell'atto di graduazione; tale deroga non si estende automaticamente ad altre figure dirigenziali.

  • CCNL 2000 - art. 27, comma 1, lett. a)

    Norma richiamata in merito alle tipologie di incarico (comprendendo tra le direzioni di struttura complesse anche il presidio ospedaliero) ma la sua efficacia per il riconoscimento della parte variabile dipende comunque dall'atto aziendale che qualifica l'incarico.

  • CCNL 5 dicembre 1996 - artt. 56 e 67

    Articoli richiamati nella disciplina della retribuzione di posizione e delle fasce economiche; la giurisprudenza interpretativa li collega alla necessità dell'atto aziendale per l'attribuzione della parte variabile, salvo la specifica deroga per il responsabile di dipartimento.

  • D.Lgs. n. 502/1992 (richiamato)

    La normativa sugli assetti organizzativi delle aziende sanitarie impone l'adozione dell'atto aziendale che individua le unità operative e le figure dirigenziali, essendo tale atto condizione imprescindibile per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la relativa retribuzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: Sez. L, n. 91/2019 e n. 20480/2020 e n. 30841/2022)

    Conferma il principio che per il riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione è necessario l'atto aziendale di graduazione delle funzioni; la deroga della contrattazione riguarda solo il responsabile di dipartimento e non si estende ad altre figure in assenza di atto aziendale.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione nella dirigenza sanitaria è subordinato all'adozione dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni: senza tale atto non è dovuta la parte variabile.
  • La deroga prevista dall'allegato 6 del CCNL 1996 (maggiorazione anche senza graduazione) è limitata alla figura del "responsabile di dipartimento" e non può essere estesa automaticamente ad altre posizioni anche se queste comprendono più strutture complesse.
  • Il mero svolgimento contemporaneo di più funzioni o l'importanza/complessità dell'incarico non sostituiscono l'atto aziendale: per ottenere la parte variabile è necessario un atto aziendale o un contratto individuale che espressamente riconosca la maggiorazione prevista dalla contrattazione.
  • In contenziosi simili è fondamentale produrre l'atto aziendale, i contratti individuali di incarico o altri documenti aziendali che attestino la qualifica e la graduazione delle funzioni; in mancanza la tesi del dipendente è destinata a soccombere.
  • La contrattazione collettiva può prevedere eccezioni, ma la loro applicazione è strettamente interpretata e limitata alle figure espressamente indicate.

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