Cassazione Civile, Sentenza n. 36945/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Angelo Maggi chiedeva la riliquidazione della "quota B" della pensione (anzianità contributive maturate dal 10/01/1993) senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31/12/1971, n. 1420. L'INPS impugnava in cassazione la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva escluso l'applicazione del massimale alla quota B, sostenendo invece la perdurante operatività del massimale anche per la quota B e l'erronea ricostruzione per tacita abrogazione operata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che non sussisteva un'abrogazione espressa o tacita del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile per la "quota B". La Corte ha ritenuto che le norme successive (d.lgs. n. 182/1997 e altre riforme) non siano incompatibili con il massimale previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 e che il silenzio del legislatore non possa valere come abrogazione. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con il principio di diritto che per la determinazione della "quota B" relativa ad anzianità successive al 31/12/1992 dei lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31/12/1995 non si considerano, ai fini della retribuzione giornaliera pensionabile, le parti eccedenti il massimale previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971.
Norme richiamate
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 - art. 12
«[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000».
La Corte ha ritenuto che il massimale previsto da tale disposizione sia perdurante e operi anche per la "quota B" della pensione, non essendovi abrogazione espressa o incompatibilità con le riforme successive.
d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 - art. 4, comma 8
«sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312"; "le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite ... sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del d.lgs. n. 503 del 1992».
Il richiamo non comporta l'eliminazione del massimale speciale per i lavoratori dello spettacolo: la norma regola le aliquote di rendimento ma resta compatibile con il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di derivazione pregressa.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 - art. 12
Le aliquote e la tabella di rendimento sono norme di carattere generale; la Corte ha ritenuto che esse non incidano sul limite speciale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dal d.P.R. 1420/1971.
legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini)
La legge di delega e la riforma del 1995 non abrogano espressamente il massimale e impongono criteri direttivi (equilibrio delle gestioni previdenziali) che rendono implausibile un superamento del massimale per semplice volontà interpretativa.
legge 30 dicembre 1991, n. 412 - art. 11, comma 2
Ha innalzato il massimale contributivo (fino a lire 1.000.000) creando una diversità tra massimale contributivo e massimale pensionabile; la Corte ha però escluso che ciò implichi l'abolizione del massimale pensionabile.
Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 2008
La Corte costituzionale aveva già ritenuto che lo squilibrio tra massimale contributivo e massimale pensionabile non è automaticamente incostituzionale purché siano rispettati principi di proporzionalità e le finalità dell'art. 38 Cost.; tale giurisprudenza è stata richiamata per sostenere la legittimità della permanenza del massimale pensionabile.
Massime di principio
- Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 resta applicabile anche alla "quota B" della pensione per i lavoratori dello spettacolo, salvo diversa ed esplicita previsione normativa.
- L'abrogazione tacita di una norma previdenziale fondamentale non si desume dal semplice silenzio del legislatore: è necessaria incompatibilità palese tra norme o una nuova legge che regoli compiutamente l'intera materia.
- I richiami normativi a disposizioni successive (es. d.lgs. n. 182/1997 o d.lgs. n. 503/1992) che disciplinano aliquote o modalità di calcolo non comportano automaticamente la soppressione di limiti speciali già esistenti, se non risultano testuali e non sono compatibili solo attraverso forzature interpretative.
- Nelle controversie simili occorre verificare la data di iscrizione al Fondo (ante o post 31/12/1995) e l'eventuale opzione per il sistema contributivo, poiché le regole di calcolo e i massimali applicabili possono variare a seconda di tali condizioni.
- Per argomentare l'inesistenza di un massimale o la sua modifica occorrono chiari riferimenti legislativi o elementi di incompatibilità normativa; documenti interni (es. studi attuariali) non possono sostituire rinvii/testo normativo esplicito.
- Quando il sistema contributivo e quello pensionistico presentano massimali diversi (massimale contributivo vs massimale pensionabile), la loro compresenza non determina automaticamente diritto a pensione calcolata sulla retribuzione effettiva senza limiti: l'interpretazione deve rispettare il bilanciamento di sostenibilità previsto dalla normativa di riforma.
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