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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 36946/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto che il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, 7° comma, del d.P.R. n. 1420/1971 non si applicasse alla "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo (anzianità dal 10 gennaio 1993). L'INPS sosteneva che il massimale pensionabile è rimasto vigente anche per la quota B e che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere sussistente una abrogazione tacita operata dal d.lgs. n. 182/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con il principio di diritto che dispone che, nella determinazione della "quota B" della pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31 dicembre 1995, non si tengono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le parti di retribuzione giornaliera eccedenti il limite previsto dall'art. 12, 7° comma, del d.P.R. n. 1420/1971. La Cassazione ha motivato la decisione rilevando l'assenza di una abrogazione espressa, la mancanza di incompatibilità tale da determinare una abrogazione tacita, la coerenza sistematica tra le norme e l'esigenza di preservare l'equilibrio delle gestioni previdenziali; ha escluso valore probatorio decisivo a studi attuariali interni invocati dalla resistente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 31 dicembre 1971, n.1420, art.12, comma 7

    "[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000"

    Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile resta operativo e deve essere applicato anche alla quota B della pensione per i soggetti interessati; non è stato abrogato tacitamente.

  • d.lgs. 30 aprile 1997, n.182, art.4, comma 8

    "si applichi una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento \"sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312\"; le quote eccedenti sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"

    La disposizione modifica le aliquote di rendimento per la quota B ma non elimina il massimale speciale; il richiamo alle aliquote del d.lgs. 503/1992 non implica l'abrogazione del limite della retribuzione giornaliera pensionabile.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n.503, art.12

    riferimento alle aliquote di rendimento e ai limiti massimi previsti nei singoli ordinamenti

    La tabella delle aliquote ha carattere generale; la mancanza del richiamo al comma 2 non vale a dimostrare che il massimale speciale del d.P.R. 1420/1971 sia stato abrogato per il settore spettacolo.

  • legge 8 agosto 1995, n.335 (riforma)

    art.1, comma 22 (delega per armonizzazione regimi ENPALS) e art.2, comma 23 lett. a (criteri direttivi)

    La legge di delega impone criteri direttivi volti a tutelare l'equilibrio delle gestioni previdenziali; tale vincolo orienta l'interpretazione delle disposizioni delegate e non implica automaticamente la soppressione del massimale pensionabile.

  • legge 30 dicembre 1991, n.412, art.11, comma 2

    "ha elevato l'aliquota percentuale ... e stabilito che essa si applichi ... fino a lire 1.000.000"

    Introduce e conferma la distinzione tra massimale contributivo (più elevato, p.es. lire 1.000.000) e massimale pensionabile (inferiore); tale differenziazione non legittima di per sé l'abolizione del massimale pensionabile.

  • Corte costituzionale, sentenza n.202 del 2008

    "il divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione non è di per sé lesivo dei principi costituzionali, purché sia assicurata una certa proporzionalità e le finalità dell'art.38 Cost."

    Conferma che il legislatore può prevedere limiti differenziati tra contribuzione e pensionabilità; non impone riallineamento automatico dei massimali né impone l'eliminazione del massimale pensionabile per il settore spettacolo.

Massime di principio

  • L'abrogazione tacita di una norma rilevante in materia previdenziale non si presume per semplice silenzio legislativo: è richiesta incompatibilità manifesta tra la norma nuova e la previgente o una regolazione totale e sovraordinata della materia da parte della norma nuova.
  • Il richiamo, in una norma successiva, a disposizioni di legge che fissano aliquote o criteri non comporta automaticamente l'abrogazione di limiti speciali previsti da norme anteriori, salvo espressa soppressione o incompatibilità oggettiva.
  • In interpretazioni su questioni previdenziali complesse occorre tener conto della tecnica normativa del legislatore (se preferisce abrogazioni esplicite quando intende innovare) e del contesto sistematico, inclusi i vincoli della legge di delega (equilibrio delle gestioni).
  • Documenti interni (studi attuariali, note dell'ente) non sostituiscono la prova di una volontà legislativa e non possono essere considerati prova decisiva dell'intenzione del legislatore.
  • Nel settore dei lavoratori dello spettacolo è necessario distinguere casi diversi: lavoratori iscritti prima o dopo il 31/12/1995 e coloro che hanno optato per il sistema contributivo; l'applicabilità del massimale può dipendere dalla data di iscrizione e dal sistema applicato.
  • Chi contesti l'applicazione di un massimale pensionabile dovrà dimostrare una chiara incompatibilità normativa o un'esplicita disposizione soppressiva; in assenza di ciò, prevale l'applicazione del massimale storico per preservare equilibrio e coerenza del sistema previdenziale.

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