Cassazione Civile, Sentenza n. 36942/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ottenne un decreto ingiuntivo per Euro 9.306,97 relativo al TFR anticipato dal Fondo di garanzia per dipendenti della società fallita Marilia s.n.c.; Anna Maria Necchi propose opposizione eccependo la prescrizione quinquennale (richiamando per errore l'art. 2949 c.c.) e chiamando in regresso i soci Paolo Baccosi e Rosalia Necchi. Il Tribunale di Novara respinse l'opposizione; la Corte d'appello di Torino accolse il gravame ritenendo estinta la pretesa per prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.5 c.c. e revocò il decreto ingiuntivo anche nei confronti del coobbligato Paolo Baccosi, rimasto contumace. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo che il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato nei confronti del socio che non abbia tempestivamente proposto opposizione e che la revoca non poteva estendersi a chi non aveva opposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo erronea l'estensione della revoca del decreto ingiuntivo al coobbligato solidale contumace. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, con l'indicazione del principio di diritto che il decreto ingiuntivo contro soci obbligati in solido acquista autorità di giudicato nei confronti del socio che non abbia proposto tempestiva opposizione e che tale autorità non viene meno per l'accoglimento dell'opposizione proposta da un altro coobbligato; la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione è rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale alle indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro (quindi al TFR), con decorrenza dalla chiusura del fallimento; la Cassazione conferma che il termine prescrizionale dipende dalla natura originaria del credito e non è modificato dalla surrogazione dell'INPS.
Citato per errore dall'opponente in primo grado; la Corte d'appello ha ritenuto che si trattasse di mero lapsus calami e che la sostanza della censura mirasse all'art. 2948.
Regola gli effetti sugli altri condebitori degli atti interruttivi, sospensivi o rinunzie alla prescrizione: la Corte precisa che tale disciplina riguarda gli effetti degli atti sulla prescrizione ma non può essere usata per estendere d'ufficio gli effetti favorevoli di una sentenza a coobbligati che non hanno opposto e che siano vincolati da giudicato.
Il secondo comma consente a un debitore in solido di avvalersi di una sentenza favorevole intervenuta tra il creditore e un altro debitore solo se il condebitore dichiari espressamente di avvalersene; la Cassazione osserva che tale facoltà non può vantarsi da chi sia invece vincolato da un giudicato formato nei suoi confronti per mancata opposizione.
artt. 645 e 647 cod. proc. civ.
Norme sul decreto ingiuntivo e sulla sua esecutorietà; richiamate nel motivo di cassazione per denunciare la violazione della preclusione derivante dal mancato tempestivo esercizio dell'opposizione da parte del socio contumace.
art. 2, comma 7, legge 29 maggio 1982, n. 297
Richiamata dall'INPS nel motivo di ricorso; inserita tra le norme richiamate per sostenere la legittimità dell'azione dell'INPS quale soggetto che ha anticipato le somme tramite il Fondo di garanzia.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocata dall'INPS per denunciare violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 384, secondo comma cod. proc. civ.
Usata dalla Cassazione per enunciare il principio di diritto che deve essere osservato dal giudice del rinvio: il decreto ingiuntivo contro soci solidali acquista autorità di giudicato nei confronti del socio che non abbia proposto tempestiva opposizione.
art. 385, terzo comma cod. proc. civ.
Norma richiamata per rimandare al giudice del rinvio la decisione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione al principio di soccombenza per l'attribuzione delle spese processuali in favore della soccombente in sede di appello; la Cassazione ha rimesso ogni decisione sulle spese del giudizio di cassazione al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Quando è notificato un decreto ingiuntivo a più soci illimitatamente responsabili, ciascun socio deve proporre tempestiva opposizione se intende impedire che il decreto acquisti autorità di giudicato nei suoi confronti.
- La prescrizione applicabile va valutata in base alla natura originaria del credito (es. TFR soggetto al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n.5 c.c.) e la surrogazione del creditore (es. INPS) non modifica il termine prescrizionale di riferimento.
- L'opposizione di un socio non estingue né fa venire meno l'efficacia del decreto ingiuntivo verso gli altri soci che non hanno opposto; per estendere gli effetti favorevoli della sentenza occorre l'espressa dichiarazione del condebitore ai sensi dell'art. 1306, comma 2 c.c., e condizioni particolari (essere estranei al giudizio).
- L'art. 1310 c.c. riguarda gli effetti degli atti sulla prescrizione (interruzione, sospensione, rinuncia) ma non può supplire all'assenza dell'opposizione di un condebitore quando si è già formato giudicato a suo carico.
- In procedimenti in cui si intende esercitare azione di regresso contro altri coobbligati, conviene chiamarli tempestivamente e verificare l'effettiva tempestività dell'opposizione da parte di ciascuno per evitare preclusioni processuali.
- In caso di contenzioso su crediti derivanti da fallimento o da anticipazioni di fondi pubblici, è fondamentale calcolare correttamente la decorrenza della prescrizione (es. chiusura del fallimento) e adottare le azioni difensive entro i termini prescrizionali.
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