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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 36947/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto non più vigente, per la "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. L'INPS sosteneva che la disciplina del massimale pensionabile non era stata espressamente abrogata dalle modifiche normative successive (in particolare dal d.lgs. n. 182/1997) e che, quindi, il limite doveva continuare ad applicarsi anche alla quota B.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere che il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile fosse tacitamente abrogato per la quota B. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, ordinando che venga applicato il principio di diritto secondo cui, nella determinazione della quota B relativa ad anzianità maturate dopo il 31/12/1992 per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo anteriormente al 31/12/1995, continua ad operare il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile (ossia non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni oltre il massimale previsto).

Norme richiamate

  • d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, settimo comma

    «[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000».

    La Corte ha ritenuto che questo limite (massimale della retribuzione giornaliera pensionabile) non sia stato abrogato né implicitamente né dalle riforme successive e continui ad applicarsi anche alla "quota B" per i lavoratori iscritti prima del 31/12/1995.

  • decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (art. 4, comma 8; art. 3, commi 4-5; art. 1, commi rilevanti)

    Il d.lgs. n. 182/1997 ha rimodulato il calcolo della quota B (aliquota del 2% fino a un certo limite e applicazione di altre aliquote sulla parte eccedente), ma non contiene un'espressa abrogazione del massimale pensionabile; i richiami e le modalità di calcolo sono compatibili con il permanere del tetto previsto dal d.P.R. 1420/1971.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12

    L'art. 12 disciplina aliquote e modalità generali di calcolo; la Corte ha osservato che il richiamo operato dal d.lgs. n. 182/1997 non implica la soppressione del limite speciale previsto per i lavoratori dello spettacolo e che i commi sull'aliquote e sui limiti sono collegati ma distinti.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335 (legge Dini), principi e criteri direttivi

    La legge di delegazione del 1995 ha indicato principi e criteri (tra cui equilibrio delle gestioni previdenziali) cui il legislatore delegato doveva attenersi; la Corte considera rilevante che nulla in tale delega autorizzasse a sopprimere il massimale pensionabile per la quota B senza chiara manifestazione di volontà normativa.

  • legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 11, comma 2

    Riferita dalla Corte per evidenziare l'evoluzione del massimale contributivo (innalzamento a lire 1.000.000) che però non equivale a sopprimere il massimale pensionabile; la differenza tra massimale contributivo e massimale pensionabile non giustifica, di per sé, la rimozione del tetto pensionabile.

  • Decisioni della Corte costituzionale (es. sent. n. 202/2008 e sent. n. 173/1986)

    La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che discrepanze tra massimale contributivo e massimale pensionabile non violano di per sé i principi costituzionali purché sia assicurata una protezione minima e che le scelte di bilanciamento siano rimesse al legislatore; tali pronunce sono state richiamate per confermare la liceità del mantenimento del massimale pensionabile.

Massime di principio

  • In assenza di un'abrogazione espressa, una norma anteriore che fissi limiti essenziali (es. massimali pensionabili) non si considera tacitamente abrogata se la norma successiva non rende impossibile la convivenza delle due disposizioni o non disciplina in modo esaustivo l'intera materia.
  • Per valutare un'ipotetica abrogazione tacita occorre verificare l'incompatibilità logico-operativa tra le norme o che la nuova disciplina abbia regolato compiutamente l'intera materia precedentemente disciplinata; la mera omissione di un richiamo testuale non è sufficiente.
  • Nell'interpretazione delle norme previdenziali speciali vanno considerati i criteri direttivi della legge di delegazione (es. esigenza di equilibrio delle gestioni previdenziali): l'interprete deve preferire soluzioni compatibili con tali vincoli a tutela della sostenibilità finanziaria.
  • Nei casi di regimi misti (quota A/ quota B) occorre distinguere i soggetti in base alla data di iscrizione o all'opzione per il sistema contributivo: le regole applicabili possono differire in ragione della data di iscrizione (ad es. iscritti prima o dopo il 31/12/1995) e dell'eventuale opzione per il sistema contributivo.
  • Nelle controversie analoghe, chi contesta l'applicazione di un vincolo (massimale) deve dimostrare che la normativa successiva sia incompatibile con l'operatività del vincolo o che la disciplina nuova abbia inteso regolare in via esaustiva la materia, altrimenti prevale l'interpretazione di conservazione del limite.
  • Prima di concludere per un diverso trattamento rispetto al regime generale, valutare l'assetto complessivo (criteri di calcolo, rivalutazioni, massimali contributivi) per evitare effetti di favore o squilibrio incoerenti con il disegno legislativo complessivo.

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