Cassazione Penale, Ordinanza n. 17125/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali e non accompagnate da una specifica critica alla motivazione del provvedimento impugnato, il quale risultava invece compiuto, non manifestamente illogico e non contraddittorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, in espiazione di una pena detentiva di due mesi di reclusione per violazione di obblighi giuridici, aveva chiesto in via alternativa l'affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza ha rigettato l'opposizione al diniego delle misure, rilevando l'assenza di un concreto processo di recupero e la presenza di precedenti e pendenze. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che non sarebbero state adeguatamente valutate: la qualità di amministratore di sostegno della madre, il peso dei precedenti penali e l'erroneità dell'affermazione secondo cui la modestia della pena residua escluderebbe un percorso rieducativo.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui il ricorrente stava espiando la pena
art. 47-ter, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come misura alternativa della detenzione domiciliare connessa alla posizione esecutiva del condannato
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per vizio di motivazione
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura dei fatti o delle risultanze istruttorie, se non accompagnate da una puntuale critica delle rationes decidendi.
- La motivazione del diniego di misure alternative è adeguata quando il giudice di merito dia conto, in modo lineare e non contraddittorio, dell'assenza di un concreto percorso di risocializzazione e della presenza di elementi ostativi desumibili dalla situazione personale e processuale del condannato.
- Il giudizio sul percorso trattamentale e sulla concedibilità delle misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di sorveglianza, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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