Cassazione Civile, Ordinanza n. 18891/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un dirigente del servizio sanitario di vedersi riconoscere differenze retributive per aver svolto, dal 13 settembre 2007 al 31 dicembre 2011, funzioni riconducibili alla direzione di una struttura complessa (Acquisizione Beni e Servizi) presso la ex ASL n. 4 e poi presso la ASL n. 3, a seguito di successione e accorpamento di aziende sanitarie. Il lavoratore sosteneva che l’incarico, inizialmente conferito e poi prorogato, era durato oltre i limiti temporali previsti per la sostituzione e che quindi dovesse applicarsi l’art. 2103 c.c., con conseguente diritto alle differenze tra il trattamento percepito e quello della posizione di struttura complessa (indennità di struttura complessa e retribuzione di posizione). Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello l’aveva invece accolta ritenendo superato il regime di mera sostituzione e configurato uno svolgimento di mansioni superiori. L’ASL ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL 1998-2001 e dell’art. 2103 c.c.: secondo la ricorrente, la disciplina speciale della sostituzione del dirigente di struttura complessa, contenuta nell’art. 18 del CCNL, esclude la configurabilità di mansioni superiori e non consente, neppure se il termine di sei o dodici mesi sia superato, il riconoscimento del trattamento accessorio del sostituito, essendo prevista solo l’indennità sostitutiva; inoltre, invocava la giurisprudenza di legittimità più recente che esclude l’applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 36 Cost. in tali ipotesi. Il controricorrente eccepiva anche inammissibilità del ricorso, sostenendo che fosse una mera riproposizione dell’appello e di atti processuali, e difendeva la decisione di merito sulla base della sua qualifica di dirigente amministrativo, ritenuta non sovrapponibile alla disciplina della dirigenza medica.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo che il motivo fosse sufficientemente argomentato. Nel merito, ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’ASL: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la sostituzione del dirigente di struttura complessa prevista dall’art. 18 del CCNL del 2000, sia per la dirigenza medica sia per quella sanitaria, tecnica, amministrativa e professionale, non integra svolgimento di mansioni superiori, non rende applicabile l’art. 2103 c.c. e non attribuisce al sostituto il trattamento economico del sostituito, ma solo la specifica indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica e veterinaria
La sostituzione del dirigente di struttura complessa è istituto speciale che non configura mansioni superiori; il termine di sei mesi prorogabile a dodici ha funzione sollecitatoria e il suo superamento non consente il riconoscimento del trattamento economico del sostituito, ma solo dell’indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva.
art. 18 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa
comma 4; comma 7; terzo periodo
La disciplina è ritenuta sovrapponibile a quella dell’area medica e vale anche per la dirigenza sanitaria non medica; la sostituzione non implica mansioni superiori e non legittima la pretesa alle differenze retributive del dirigente sostituito.
Non si applica alla sostituzione disciplinata dall’art. 18 del CCNL della dirigenza sanitaria, perché l’istituto non integra esercizio di mansioni superiori ma mera sostituzione nell’ambito del ruolo dirigenziale unico.
art. 36 Cost.
Non può essere invocato per ottenere il trattamento economico del dirigente sostituito, poiché la contrattazione collettiva prevede una specifica indennità sostitutiva ritenuta remunerativa della prestazione.
d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 15, 15-bis e 15-ter
Le disposizioni si applicano alla dirigenza medica, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale, senza che vi sia un dato testuale o sistematico per escludere la dirigenza non medica.
Le modifiche al d.lgs. n. 502 del 1992 sono richiamate per evidenziare l’armonizzazione delle regole di conferimento degli incarichi di struttura complessa nell’area sanitaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La sostituzione del dirigente di struttura complessa disciplinata dalla contrattazione collettiva del settore sanitario non costituisce svolgimento di mansioni superiori, ma una forma tipizzata di supplenza interna al ruolo dirigenziale unico.
- Quando la contrattazione collettiva prevede espressamente un’indennità sostitutiva per la sostituzione, il lavoratore non può chiedere il trattamento economico integrale del dirigente sostituito, nemmeno se la sostituzione si protragga oltre il termine previsto per l’espletamento delle procedure di copertura del posto.
- Il superamento del termine di sei mesi, prorogabile a dodici, previsto per la sostituzione ha funzione sollecitatoria e ordinatoria, ma non trasforma automaticamente la sostituzione in assegnazione di mansioni superiori.
- Nelle controversie sulla sostituzione di dirigenti sanitari, la disciplina speciale del CCNL prevale sull’art. 2103 c.c. e impedisce di fondare la domanda retributiva sul principio generale della proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. se l’ordinamento collettivo ha già regolato specificamente l’istituto.
- La medesima logica interpretativa vale anche per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, in quanto la disciplina contrattuale è sostanzialmente sovrapponibile a quella della dirigenza medica.
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