Cassazione Civile, Ordinanza n. 26943/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte con pretesa di servitù)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni comproprietari di un fondo sito in Prizzi di ottenere la dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio esercitata da un soggetto su quel fondo. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inesistente la servitù, ma aveva anche riconosciuto un risarcimento danni agli attori; in accoglimento della riconvenzionale aveva poi costituito coattivamente una servitù di passaggio. In appello, su impugnazione della parte che rivendicava il passaggio, la Corte territoriale ha riformato la decisione riconoscendo l’acquisto della servitù per usucapione, ritenendo provati l’esercizio ventennale del passaggio e la presenza di opere visibili e permanenti. I soccombenti in cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c., oltre agli artt. 112 e 116 c.p.c. e vizio di omesso esame, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente affermato l’usucapione nonostante la controparte avesse, secondo loro, confermato l’inesistenza di una relazione di fatto col fondo, e nonostante la documentazione e la corrispondenza dimostrassero al più una detenzione qualificata dal 2002 e non il possesso ultraventennale con animus domini; contestavano anche l’apparenza della servitù; 2) violazione degli artt. 1068 c.c. e 112 e 116 c.p.c., per la pretesa omessa pronuncia sulla domanda di trasferimento del tracciato della servitù lungo il confine, domanda che era stata accolta in primo grado e riproposta in appello dalla parte interessata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, soprattutto in ordine alla prova dell’esercizio ultradecennale del passaggio, alla manutenzione della stradella e alla credibilità dei testimoni; tali apprezzamenti sono riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di interesse dei ricorrenti a dolersi di una pretesa omissione relativa a un segmento della domanda di altro appellante, domanda che peraltro la Corte territoriale aveva ritenuto assorbita dall’accoglimento dell’altro motivo; inoltre ha ribadito che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto della pretesa incompatibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per contestare la possibilità di costituzione/usucapione della servitù; la Corte non ne affronta il merito perché reputa inammissibile la censura fattuale.
Invocato per negare l’usucapione della servitù; la Corte osserva che la doglianza mira a una rivalutazione delle prove.
Richiamato per contestare il presupposto dell’usucapione ultraventennale; la Corte lo considera nell’alveo di una censura di merito inammissibile.
Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia se la decisione adottata è incompatibile con la pretesa e ne comporta il rigetto implicito.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che l’apprezzamento delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito.
Usato come parametro formale del primo motivo, ma la Corte rileva che la doglianza è in realtà una richiesta di nuova valutazione del fatto.
Usato per la censura di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio nei termini prospettati.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa strumentale a ottenere una diversa lettura del quadro probatorio.
Richiamato per affermare che la sentenza deve esporre concisamente gli elementi di fatto e di diritto a base della decisione, senza obbligo di confutare ogni singola allegazione.
Indicato solo come base della memoria successiva al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, omesso esame o difetto di motivazione, miri in sostanza a una nuova valutazione dei fatti, delle prove e dell’attendibilità dei testimoni compiuta dal giudice di merito.
- L’accertamento dell’usucapione di una servitù, compresi i requisiti del possesso ultraventennale e dell’apparenza, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione individua gli elementi probatori posti a base della decisione.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice decide in senso incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, perché il rigetto può risultare implicitamente dalla soluzione adottata e dall’iter argomentativo seguito.
- La parte che non abbia coltivato in appello una domanda o un motivo non può, in cassazione, dolersi dell’omessa considerazione di quella pretesa come se fosse stata sua autonoma posizione processuale, mancando un concreto interesse e la necessaria riferibilità della censura.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione o prova, essendo sufficiente una motivazione che esponga gli elementi essenziali di fatto e di diritto della decisione.
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