Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30539/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditori)

La controversia

Gli attori avevano ottenuto in un precedente giudizio una condanna al pagamento di somme da parte della società costruttrice-venditrice di alcuni immobili, ma non erano riusciti a conseguirne l’adempimento. Sostenevano allora che, in parallelo, un nucleo familiare imprenditoriale avesse costituito di fatto una holding familiare, esercitando la direzione e il coordinamento di una pluralità di società e imprese riconducibili alla famiglia. Chiedevano quindi di accertare l’esistenza di tale società di fatto, la sua qualità di holding eterodirettrice e la conseguente responsabilità ex art. 2497 c.c. per i danni cagionati ai creditori della società controllata, nonché, in via subordinata, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. I motivi del ricorso per cassazione erano quattro: 1) nullità della motivazione per asserita apparenza e mancata considerazione delle prove; 2) violazione degli artt. 2497 e 2497-sexies c.c., per avere i giudici di merito richiesto, secondo i ricorrenti, prove non necessarie e per avere escluso l’operatività della presunzione di direzione e coordinamento; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nell’asserita appartenenza del capitale sociale delle società alla famiglia, nell’esercizio abusivo della direzione e coordinamento e nell’entità dei danni; 4) erronea regolazione delle spese di lite, poiché non erano state compensate nonostante, a dire dei ricorrenti, la condotta delle controparti fosse illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d’appello non era affatto apparente: il giudice di merito aveva spiegato in modo sufficiente perché i documenti prodotti non dimostravano né l’esistenza della società di fatto tra i familiari né l’attività di direzione e coordinamento abusiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati; la Corte ha ribadito che l’azione ex art. 2497 c.c. presuppone la prova dell’effettivo esercizio della direzione e coordinamento e del danno alla società eterodiretta, e che la presunzione ex art. 2497-sexies opera solo nei casi previsti dalla norma. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché i ricorrenti non avevano indicato un fatto storico decisivo realmente omesso, ma contestavano la valutazione delle prove e cercavano una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; inoltre la Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva comunque esaminato i documenti e negato la sussistenza dell’abusiva eterodirezione. Ha respinto il quarto motivo come inammissibile, ricordando che la mancata compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2497 c.c.

    L’azione di responsabilità presuppone l’effettivo esercizio di direzione e coordinamento, l’illegittimo esercizio nell’interesse proprio o altrui e un danno all’integrità patrimoniale della società eterodiretta.

  • art. 2497-sexies c.c.

    La presunzione di direzione e coordinamento opera solo nei casi espressamente previsti, in particolare quando ricorre il controllo o l’obbligo di consolidamento; non basta un generico vincolo di fatto non provato.

  • art. 2359 c.c.

    La nozione di controllo rilevante ai fini della presunzione richiede una delle situazioni tipizzate dalla norma, inclusi maggioranza dei voti, influenza dominante o particolari vincoli contrattuali.

  • art. 2043 c.c.

    La tutela aquiliana non può essere affermata senza la prova della condotta illecita, del danno e del nesso causale.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente; non è sufficiente la sola insufficienza argomentativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve rendere percepibile il percorso argomentativo essenziale, non dovendo confutare analiticamente ogni singola deduzione delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere denunciata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito ha il potere di valutare liberamente le prove, scegliendo quelle ritenute più persuasive, salvo il limite delle prove legali.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifiche e intelligibili argomentazioni sulla violazione di legge, non essendo sufficiente la mera enunciazione della norma.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, riproducendoli o localizzandoli con precisione nel fascicolo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata su un punto di diritto errato, quando il dispositivo sia comunque corretto.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è oggetto di potere discrezionale del giudice; la sua mancata adozione non richiede motivazione specifica.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e gravano sulla parte complessivamente perdente.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata conforme alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Per configurare la responsabilità della società o dell’ente che esercita direzione e coordinamento è necessaria la prova dell’effettivo esercizio di tale attività e del danno cagionato alla società eterodiretta; non bastano deduzioni generiche o indizi non univoci.
  • La presunzione di cui all’art. 2497-sexies c.c. opera solo nei casi tipizzati dalla norma e non può essere invocata senza dimostrare i presupposti del controllo rilevante ex art. 2359 c.c. o dell’obbligo di consolidamento.
  • Nelle società di fatto tra familiari la prova del vincolo societario deve essere rigorosa e basata su elementi concludenti idonei a escludere la mera affectio familiaris.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il controllo di legittimità resta limitato ai vizi tipizzati e al minimo costituzionale della motivazione.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la decisione di non compensare non necessita di autonoma motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriResponsabilità civileImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.