Cassazione Civile, Ordinanza n. 21134/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esercente commerciale)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere la cessazione delle immissioni rumorose provenienti dagli impianti e macchinari a servizio delle celle frigorifere di un supermercato, nonché il risarcimento del danno alla salute asseritamente subito. In primo grado la domanda era stata accolta solo per il proprietario dell’immobile, mentre era stata negata la legittimazione attiva dei due occupanti comodatari. In appello la società convenuta aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, aveva escluso che il rumore superasse la soglia di tollerabilità ex art. 844 c.c., rigettando la domanda. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: (1) violazione degli artt. 844, 1585 c.c. e 32 Cost. per avere la Corte negato la legittimazione ad agire dei comodatari; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la loro effettiva abitazione dell’alloggio; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che il rigetto fosse fondato impropriamente sul regolamento condominiale; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere escluso il danno risarcibile in capo ai comodatari; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di entrambi i gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero prive di interesse concreto perché la Corte d’appello aveva posto a base della decisione una ratio decisiva non attinta dai motivi: l’assenza di prova del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore. Una volta escluso tale superamento, è venuto meno in radice l’illecito e quindi il danno risarcibile, sia in capo al proprietario sia in capo agli occupanti. Di conseguenza, anche se fosse stata riconosciuta la legittimazione dei comodatari, la domanda non avrebbe comunque potuto essere accolta. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile, perché la riforma della sentenza di primo grado comportava correttamente la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza complessiva. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto difese.
Norme richiamate
la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose va verificata in concreto; se non risulta superata, non si configura illecito e non sorge un danno risarcibile
richiamato dai ricorrenti a sostegno della legittimazione ad agire per le immissioni, ma la censura è stata reputata irrilevante per difetto di interesse
art. 32 Cost.
invocato in relazione alla tutela della salute rispetto alle immissioni rumorose, ma senza incidenza sull’esito per mancanza del superamento della soglia di tollerabilità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia sul danno dei comodatari
richiamato in tema di soccombenza e condanna alle spese
richiamato in tema di compensazione/regolazione delle spese
richiamato in chiusura quale parametro di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
D.P.C.M. 14 novembre 1997
richiamato per la determinazione dei valori limite differenziali di immissione sonora
richiamata quale legge quadro sull’inquinamento acustico e base dei valori limite differenziali
Cass. Sez. 3, sent. n. 28405 del 28/11/2008
citata sul principio dell’interesse ad agire come esigenza di ottenere un risultato utile concreto e attuale
Cass. Sez. 3, ord. n. 15355 del 28/06/2010
citata sul principio dell’interesse ad agire e sulla concretezza dell’utilità perseguita
Cass. Sez. 6-L, ord. n. 2051 del 27/01/2011
citata sul principio dell’interesse ad agire
Cass. Sez. L, sent. n. 6749 del 04/05/2012
citata sul principio dell’interesse ad agire
Cass. Sez. L, sent. n. 27151 del 23/12/2009
citata per affermare che il processo non può essere usato per una soluzione astratta o accademica di questioni di diritto
Cass. Sez. 3, ord. n. 9064 del 12/04/2018
citata sul criterio di regolazione delle spese dopo la riforma della sentenza di primo grado
SS.UU. n. 7155/2017
richiamata a sostegno della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- L’interesse ad impugnare richiede una utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile: se la ratio decidendi decisiva esclude comunque il bene della vita richiesto, le censure contro capi secondari o autonomi diventano inammissibili per difetto di interesse.
- In materia di immissioni rumorose, la domanda di cessazione e risarcimento presuppone la prova del superamento della soglia di tollerabilità; in mancanza di tale prova, viene meno il fondamento dell’illecito e del danno risarcibile.
- Se la sentenza di appello riforma il primo grado e rigetta integralmente la domanda, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza complessiva, anche senza uno specifico motivo di impugnazione sul punto.
- In cassazione non è ammissibile un ricorso che solleciti una pronuncia meramente teorica su questioni di legittimazione o di qualificazione, quando la decisione impugnata si fonda su una ratio preliminare e assorbente non scalfita dai motivi.
- La contestazione di vizi motivazionali o di errori processuali è inammissibile quando il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre a un risultato utile per il ricorrente, in ragione di una diversa ratio decisiva già sufficiente a sorreggere la sentenza.
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