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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21134/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (esercente commerciale)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere la cessazione delle immissioni rumorose provenienti dagli impianti e macchinari a servizio delle celle frigorifere di un supermercato, nonché il risarcimento del danno alla salute asseritamente subito. In primo grado la domanda era stata accolta solo per il proprietario dell’immobile, mentre era stata negata la legittimazione attiva dei due occupanti comodatari. In appello la società convenuta aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, aveva escluso che il rumore superasse la soglia di tollerabilità ex art. 844 c.c., rigettando la domanda. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: (1) violazione degli artt. 844, 1585 c.c. e 32 Cost. per avere la Corte negato la legittimazione ad agire dei comodatari; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la loro effettiva abitazione dell’alloggio; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che il rigetto fosse fondato impropriamente sul regolamento condominiale; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere escluso il danno risarcibile in capo ai comodatari; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di entrambi i gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero prive di interesse concreto perché la Corte d’appello aveva posto a base della decisione una ratio decisiva non attinta dai motivi: l’assenza di prova del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore. Una volta escluso tale superamento, è venuto meno in radice l’illecito e quindi il danno risarcibile, sia in capo al proprietario sia in capo agli occupanti. Di conseguenza, anche se fosse stata riconosciuta la legittimazione dei comodatari, la domanda non avrebbe comunque potuto essere accolta. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile, perché la riforma della sentenza di primo grado comportava correttamente la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza complessiva. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose va verificata in concreto; se non risulta superata, non si configura illecito e non sorge un danno risarcibile

  • art. 1585 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della legittimazione ad agire per le immissioni, ma la censura è stata reputata irrilevante per difetto di interesse

  • art. 32 Cost.

    invocato in relazione alla tutela della salute rispetto alle immissioni rumorose, ma senza incidenza sull’esito per mancanza del superamento della soglia di tollerabilità

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma richiamata per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia sul danno dei comodatari

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di soccombenza e condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione/regolazione delle spese

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato in chiusura quale parametro di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • D.P.C.M. 14 novembre 1997

    richiamato per la determinazione dei valori limite differenziali di immissione sonora

  • L. 26 ottobre 1995, n. 447

    richiamata quale legge quadro sull’inquinamento acustico e base dei valori limite differenziali

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 28405 del 28/11/2008

    citata sul principio dell’interesse ad agire come esigenza di ottenere un risultato utile concreto e attuale

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 15355 del 28/06/2010

    citata sul principio dell’interesse ad agire e sulla concretezza dell’utilità perseguita

  • Cass. Sez. 6-L, ord. n. 2051 del 27/01/2011

    citata sul principio dell’interesse ad agire

  • Cass. Sez. L, sent. n. 6749 del 04/05/2012

    citata sul principio dell’interesse ad agire

  • Cass. Sez. L, sent. n. 27151 del 23/12/2009

    citata per affermare che il processo non può essere usato per una soluzione astratta o accademica di questioni di diritto

  • Cass. Sez. 3, ord. n. 9064 del 12/04/2018

    citata sul criterio di regolazione delle spese dopo la riforma della sentenza di primo grado

  • SS.UU. n. 7155/2017

    richiamata a sostegno della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • L’interesse ad impugnare richiede una utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile: se la ratio decidendi decisiva esclude comunque il bene della vita richiesto, le censure contro capi secondari o autonomi diventano inammissibili per difetto di interesse.
  • In materia di immissioni rumorose, la domanda di cessazione e risarcimento presuppone la prova del superamento della soglia di tollerabilità; in mancanza di tale prova, viene meno il fondamento dell’illecito e del danno risarcibile.
  • Se la sentenza di appello riforma il primo grado e rigetta integralmente la domanda, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza complessiva, anche senza uno specifico motivo di impugnazione sul punto.
  • In cassazione non è ammissibile un ricorso che solleciti una pronuncia meramente teorica su questioni di legittimazione o di qualificazione, quando la decisione impugnata si fonda su una ratio preliminare e assorbente non scalfita dai motivi.
  • La contestazione di vizi motivazionali o di errori processuali è inammissibile quando il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre a un risultato utile per il ricorrente, in ragione di una diversa ratio decisiva già sufficiente a sorreggere la sentenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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