Cassazione Penale, Ordinanza n. 13954/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato la domanda di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi condizioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta da un soggetto in espiazione di pena cumulata per peculato e occultamento o distruzione di documenti contabili. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per asserita inosservanza o erronea applicazione degli artt. 147 c.p. e 47-ter ord. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione. In sintesi, si è lamentato che il provvedimento non avrebbe considerato il mancato espletamento di tutti gli esami diagnostici prescritti rispetto alle gravi patologie dedotte dal condannato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata aveva esaminato in modo analitico gli elementi rilevanti, con motivazione congrua e priva di errori di diritto: la revoca della detenzione domiciliare per reiterati ammonimenti e segnalazioni, le condizioni di buona salute, la dinamicità e collaborazione del condannato, nonché l'effettuazione di visite con regolarità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, con disposizione di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
norma invocata a fondamento del differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute; la Corte ne esclude l'erronea applicazione rilevando che il giudice di sorveglianza l'ha correttamente vagliata
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
norma invocata per la detenzione domiciliare quale alternativa al differimento; la Corte ritiene che il tribunale abbia correttamente valutato i presupposti richiesti
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
vizio denunciato per inosservanza o erronea applicazione di legge; non ritenuto fondato perché il ricorso mirava a una nuova valutazione del merito
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
richiamato per l'annotazione/omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito dei presupposti del beneficio penitenziario negato dal giudice di sorveglianza.
- La censura è aspecifica e quindi inammissibile quando non individua puntualmente singoli passaggi del provvedimento impugnato da sottoporre a critica, limitandosi a riproporre in modo generico circostanze già esaminate dal giudice di merito.
- Il diniego del differimento della pena o della detenzione domiciliare per ragioni di salute è legittimo quando il giudice di sorveglianza abbia valutato in modo analitico gli elementi clinici e comportamentali disponibili, con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La mera prospettazione difensiva del mancato completamento di ulteriori esami diagnostici non basta, di per sé, a dimostrare la violazione di legge o il vizio motivazionale se il giudice abbia già apprezzato compiutamente il quadro sanitario risultante dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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