Cassazione Civile, Ordinanza n. 29520/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Nel 2015 un'azienda agricola stipulava presso un'agenzia di Matera una polizza per i danni da sinistri occorsi a un impianto fotovoltaico installato su terreno di sua proprietà. Nel 2019, a seguito del franamento del terreno, l'assicurata denunciava il sinistro e chiedeva l'indennizzo. Poiché vi era contestazione sull'estensione della garanzia (solo impianto fotovoltaico oppure anche terreno/collina e relative opere di consolidamento), veniva avviata la perizia contrattuale. Prima della sua conclusione, la compagnia assicuratrice promuoveva a Roma un giudizio di accertamento negativo della non indennizzabilità delle opere di riempimento e consolidamento della collina. Successivamente, definita la perizia con quantificazione del danno, l'azienda agricola otteneva dal Tribunale di Matera un decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente, poi opposto dalla compagnia, che eccepiva la nullità del monitorio per litispendenza o continenza rispetto alla causa già pendente a Roma. Il Tribunale di Matera dichiarava la nullità del decreto e la continenza, rimettendo le parti al Tribunale di Roma. Con il regolamento di competenza l'azienda agricola deduceva: 1) la non esclusività del foro convenzionale di polizza e la conseguente incompetenza di Roma per il monitorio; 2) l'abnormità della declaratoria di nullità del decreto monitorio e la violazione del diritto di difesa, sostenendo che la prevenzione spettasse a Matera; 3) l'insussistenza della continenza, assumendo che il giudizio di Roma fosse inammissibile perché volto solo a ottenere un'interpretazione contrattuale e non l'accertamento di un diritto soggettivo.
La decisione
La Corte rigetta il regolamento di competenza. Ritiene anzitutto ammissibile l'atto difensivo della compagnia, benché denominato controricorso, come scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c. Poi afferma che la domanda proposta dalla compagnia a Roma era una vera domanda di accertamento negativo del credito assicurativo e che tra tale causa e quella monitoria/opposizione instaurata successivamente sussisteva un rapporto di continenza. Stabilisce inoltre che il foro convenzionale indicato in polizza non era esclusivo, perché la clausola non conteneva un'espressa previsione di esclusività secondo l'art. 29 c.p.c.; pertanto restava praticabile anche il foro ordinario di Roma. Ne consegue che correttamente il Tribunale di Matera, giudice successivamente adito, ha dichiarato la continenza e rimesso le parti al Tribunale di Roma. La Corte condanna la ricorrente alle spese e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel regolamento di competenza le parti possono depositare scritture difensive; il controricorso, anche se così denominato, può essere qualificato come tale.
come modificato dall'art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, del d.lgs. n. 149/2022
Il nuovo regime del controricorso conferma la possibilità di considerare ammissibile la difesa depositata nel termine previsto.
Richiamato come uno dei fori ordinari di competenza territoriale applicabili in tema di obbligazioni/controversie contrattuali.
Richiamato come foro ordinario del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, concorrente con il foro convenzionale non esclusivo.
La deroga pattizia alla competenza territoriale attribuisce competenza esclusiva solo se tale esclusività è espressamente stabilita in modo inequivoco.
Ai fini della prevenzione rileva il deposito del ricorso; la priorità temporale tra domande incide sulla direzione della continenza.
art. 39, secondo comma, c.p.c.
In caso di continenza, la causa successivamente proposta deve essere rimessa al giudice preventivamente adito, purché questi sia competente anche per l'altra causa.
È richiamato per escludere che la domanda della compagnia fosse una mera richiesta interpretativa priva di tutela giurisdizionale: essa era invece un accertamento negativo del credito.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- La clausola che individua un foro convenzionale in deroga alla competenza territoriale legale attribuisce competenza esclusiva solo se l'esclusività è dichiarata espressamente e in modo inequivoco; in mancanza, il foro convenzionale si affianca ai fori ordinari.
- Una domanda di accertamento negativo del credito sussiste anche quando il petitum sia formulato come contestazione dell'indennizzabilità di determinate voci di danno derivanti da un rapporto contrattuale, non essendo sufficiente a degradarla a mera questione interpretativa.
- La continenza ricorre anche tra un giudizio di accertamento negativo promosso da una parte e un successivo giudizio monitorio/opposizione avente a oggetto il medesimo credito o rapporto, quando vi sia coincidenza sostanziale del rapporto dedotto e delle questioni comuni.
- Ai fini della prevenzione, nel conflitto tra causa di accertamento negativo e ricorso monitorio, rileva il momento del deposito del ricorso monitorio; se la causa di accertamento negativo è anteriore, la causa monitoria/opposizione deve trasmigrare al giudice preventivamente adito, sempre che questi sia competente anche sull'altra causa.
- Il giudice successivamente adito deve dichiarare la continenza e rimettere le parti al giudice preventivamente adito solo quando quest'ultimo risulti competente per entrambe le cause; l'eventuale clausola di foro non esclusivo non impedisce tale soluzione.
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