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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 00260/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il dott. Giuseppe Bersani è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal CSM e ritenuto responsabile di molteplici illeciti disciplinari riconducibili a: A5) commissione del reato poi richiamato come abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) con conseguente illecito disciplinare ex art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. 109/2006; J) distorsione dei poteri discrezionali e violazione dei doveri di correttezza e diligenza (artt. 1 e 2, lett. d) d.lgs. 109/2006); L) omessa astensione nonostante rapporti di amicizia/frequentazione abituale (artt. 1 e 2, lett. c) d.lgs. 109/2006 e art. 51 c.p.c.); M) violazioni delle regole tabellari e adozione di provvedimenti di liquidazione/nomina dopo variazione tabellare. La Sezione disciplinare ha inflitto la sanzione della rimozione. Bersani ha impugnato con 19 motivi denunciando, tra l'altro, la non applicabilità della lex mitior per l'abrogazione dell'art. 323 c.p., violazioni del ne bis in idem, errori di fatto e di diritto sulla qualificazione delle nomine e sulla esistenza dei rapporti di amicizia/frequentazione, nonché vizi sulla interpretazione del provvedimento tabellare che avrebbe posto fine alla titolarità del ruolo.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti dal ricorrente, confermando in linea di principio la responsabilità disciplinare per i principali capi (in particolare per le omissioni di astensione e per il rapporto causale con nomine che hanno prodotto vantaggi al congiunto), e ha ritenuto non applicabile il principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie disciplinare come già interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre escluso la violazione del ne bis in idem ritenendo che gli illeciti disciplinari contestati tutelino beni giuridici diversi da quelli penali e possano concorrere formalmente. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno accolto un motivo relativo al capo M (violazione delle disposizioni tabellari): hanno ritenuto erronea l'interpretazione della Sezione Disciplinare secondo la quale il provvedimento del Presidente avrebbe riassegnato il ruolo del giudice prima del trasferimento; ne è conseguita la cassazione di quel capo di incolpazione. Per effetto di tale accoglimento è stata altresì annullata la determinazione della sanzione (rimozione) e disposto il rinvio alla Sezione Disciplinare per una nuova valutazione e commisurazione della sanzione tenendo conto dei capi che restano integri. In sintesi: la maggior parte dei rilievi disciplinari è confermata, ma un capo è stato annullato e la sanzione va rideterminata in relazione al quadro residuo.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109

    art. 4, primo comma, lett. d) ; artt. 1 e 2, primo comma, lett. c) e lett. d) ; art. 32-bis comma 2

    La Corte conferma che gli illeciti disciplinari dei magistrati previsti dal d.lgs. 109/2006 hanno natura amministrativa-funzionale e non si assimilano alle sanzioni penali; pertanto il principio di retroattività della norma penale piu' favorevole (art. 2 c.p.) non trova applicazione automatica nei giudizi disciplinari e la norma transitoria dell'art. 32-bis non crea un regime equiparabile alla lex mitior penale

  • codice penale

    art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) ; art. 2 c.p.

    L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio non determina automaticamente l'irretroattivita' dei rilievi disciplinari connessi: la disciplina disciplinare può valutare l'offensività della condotta anche dopo l'abrogazione del reato; il principio del favor rei del codice penale non opera nel medesimo modo nel processo disciplinare

  • codice di procedura civile

    art. 51 c.p.c. ultimo comma

    L'obbligo di astensione del giudice trova applicazione anche quando sussistono rapporti di abituale frequentazione/amicizia; la Corte ritiene che l'obbligo non sia limitato a poche ipotesi testuali ma si interpreti in funzione del principio di imparzialita'

  • codice di procedura penale

    art. 36 lett. h) c.p.p.; art. 649 c.p.p. (richiamati)

    Il dovere di astensione si applica anche rispetto agli ausiliari e ad atti con effetti patrimoniali; la consapevolezza dello stato di conflitto di interessi è sufficiente per integrare l'illecito disciplinare di omissione di astensione

  • legge 17 agosto 2024 n. 114

    art. 1, comma 1, lett. b) (abrogazione di talune fattispecie)

    La Corte afferma che l'abrogazione normativa penale invocata dal ricorrente non produce automaticamente effetti estensivi nel giudizio disciplinare; la valutazione disciplinare resta autonoma e può considerare l'offensività residua della condotta

  • decreto legislativo 2018 n. 54

    disciplinante le incompatibilita' nelle nomine di professionisti

    Tale disciplina opera su un piano diverso e complementare all'obbligo di astensione del singolo magistrato; non sostituisce né elimina gli obblighi di astensione personali previsti dall'art. 51 c.p.c.

  • r.d.l. 511 del 1946

    art. 18 (richiamato dalla giurisprudenza transitoria)

    Richiamato rispetto a norme transitorie; la Corte ricorda che la norma transitoria del d.lgs. 109/2006 non costituisce un regime identico a quello del codice penale per la lex mitior

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    art. 6; art. 7; art. 4 protoc. addiz. par. 7 (richiamati)

    I principi CEDU (giusto processo, nulla poena sine lege) sono stati valutati ma non trovano applicazione tale da imporre la retroattività della norma penale piu' favorevole nell'ambito del procedimento disciplinare dei magistrati, ove la sanzione ha natura amministrativa-funzionale

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 3; art. 15; art. 24; art. 111; art. 117 (richiamati)

    Le censure costituzionali proposte dal ricorrente sono state ritenute infondate in ragione della consolidata interpretazione giurisprudenziale circa la natura amministrativa delle sanzioni disciplinari e della loro finalita' pubblicistica

  • legge 24 novembre 1981 n. 689

    art. 1; art. 3 (richiamati)

    Richiamata nella prospettazione della natura sanzionatoria; la Corte segue l'orientamento secondo cui le sanzioni disciplinari per magistrati hanno finalita' e natura diverse rispetto alle sanzioni penali o amministrative punitiva in senso stretto

  • d.lgs. 159/2011 e successive modifiche

    art. 35 comma 4-bis (richiamato nel ricorso)

    Richiamato nella discussione su astensione e incompatibilita'; la Corte non riconosce un vizio decisivo connesso a detta norma nei motivi esaminati

Massime di principio

  • La responsabilità disciplinare dei magistrati va distinta dalla responsabilità penale: le sanzioni disciplinari perseguono finalità amministrativo-funzionali e, salvo rigide condizioni, la lex mitior penale non si applica automaticamente al giudizio disciplinare.
  • L'obbligo di astensione del magistrato è interpretato in senso ampio: rapporti di stretta amicizia, abituale frequentazione o altri conflitti di interesse, anche non patrimoniali, possono imporre l'astensione e la sua omissione integra illecito disciplinare di mera condotta anche senza prova del condizionamento concreto degli atti.
  • La partecipazione a decisioni collegiali non esclude la responsabilità disciplinare del singolo magistrato: se il collegio prende atto o ratifica nominativi noti ai membri, la partecipazione del magistrato conflittuale può comunque integrare l'illecito disciplinare.
  • Il principio del ne bis in idem non è automaticamente violato quando coesistono accertamenti penali e disciplinari: possono coesistere responsabilità penali e disciplinari se sono tutelati beni giuridici diversi o sussiste concorso formale di illeciti disciplinari.
  • Nelle contestazioni riguardanti la legittimità di atti amministrativi o tabellari (es. variazioni di ruolo/trasferimenti) la valutazione formale del provvedimento e delle sue conseguenze è cruciale: errori interpretativi del provvedimento dirigenziale possono determinare l'annullamento del capo disciplinare relativo.
  • Nel rideterminare sanzioni disciplinari il giudice deve rispettare il criterio di proporzionalità valutando gravità dei fatti, elemento soggettivo, personalità dell'incolpato, precedenti e ripercussioni sull'immagine della magistratura; una rimozione richiede motivazione particolarmente approfondita.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i rilievi di fatto (valutazione delle prove, accertamenti sulla frequentazione, nessi temporali tra nomine) sono sindacabili in modo limitato: è più efficace concentrare i ricorsi su profili di diritto, vizi di motivazione formale o di qualificazione giuridica.

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