Cassazione Civile, Sentenza n. 00231/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cartella di pagamento emessa nei confronti degli odierni intimati in qualità di coobbligati per somme iscritte a ruolo a seguito di sentenza e avvisi di accertamento emessi alla societa' F.D.M. s.r.l. in liquidazione. Questione centrale: se l'Ufficio potesse iscrivere a ruolo e riscuotere direttamente dai soci e dall'amministratore della societa' estinta senza aver previamente notificato a questi un atto di accertamento motivato che dimostrasse l'avvenuta percezione di quote di liquidazione o altra causa di responsabilita'. L'Agenzia sosteneva la responsabilita' diretta ex art.36 d.P.R. 602/1973 e ex art.2495 c.c. e chiedeva la cassazione della sentenza che aveva annullato la cartella per mancata prova da parte dell'Ufficio della percezione di somme o di responsabilita' specifiche a carico dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella per le ragioni gia' indicate. La Corte ha precisato e corretto la motivazione alla luce dei principi delle Sezioni Unite (sent. n. 3625/2025) e della giurisprudenza rilevata: per far sorgere la responsabilita' dei soci ex art.2495 c.c. e per incolpare amministratori/liquidatori occorre un atto motivato notificato ai soggetti interessati ai sensi dell'art.60 d.P.R. n.600/1973 e dell'art.36, comma 5, d.P.R. n.602/1973; l'Amministrazione fiscale ha l'onere di provare, se contestato, l'avvenuta percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione o altra causa che giustifichi l'azione verso i soci. Pertanto la cartella diretta ai soci e all'amministratore e' illegittima ove manchi il relativo atto motivato e la prova della condizione di responsabilita'. Nulla per le spese, con compensazione nelle fasi precedenti come disposto dalla CTR.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede la responsabilita' dei soci e degli amministratori per debiti tributari della societa' estinta ma richiede, al comma 5, la notificazione di un atto motivato direttamente ai soggetti per rendere operativa tale responsabilita'.
art. 2495 c.c.
Stabilisce la possibile responsabilita' dei soci per debiti della societa' estinta; la Corte ha richiamato che l'avvenuta percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione e' condizione rilevante e, se contestata, deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma di procedura tributaria che disciplina la notificazione degli atti agli interessati; richiamata per la necessita' di notificare l'atto motivato ai soci/liquidatori.
art. 2697 c.c.
Principio del criterio della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo; applicato per affermare che l'Ufficio deve provare l'avvenuta percezione di somme dai soci se questa e' contestata.
artt. 1176 e 1218 c.c.
Riferiti per spiegare che la responsabilita' degli amministratori/liquidatori puo' assumere natura risarcitoria per fatto proprio e non puo' essere fatta valere senza il preventivo atto motivato notificato agli interessati.
Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3625/2025 (giurisprudenza)
Precisazione vincolante richiamata dalla Corte: per la responsabilita' dei soci di societa' cancellate la condizione dell'avvenuta percezione di quote di liquidazione integra una condizione dell'azione quando e' contestata e deve essere accertata dall'Ufficio con atto motivato notificato ai soci; inoltre l'interesse dell'Amministrazione puo' comunque sussistere per altre ragioni (beni trasferiti, garanzie).
art. 384, comma 4, c.p.c.
Citato per autorizzare la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza mutarne l'esito.
Massime di principio
- Per procedere contro ex soci o ex amministratori di una societa' estinta e' necessario notificare loro un atto di accertamento motivato ai sensi dell'art.36 d.P.R. 602/1973; la semplice emissione di una cartella di pagamento nei confronti dei soci non sostituisce tale requisito.
- Quando la responsabilita' dei soci e' fondata sull'avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione (art.2495 c.c.), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare tale percezione se i soci la contestano.
- La responsabilita' degli amministratori/liquidatori puo' avere natura risarcitoria per fatto proprio e, pur potendo essere distinta dalla responsabilita' dei soci, richiede comunque la preventiva notificazione di un atto motivato per essere fatta valere dopo l'estinzione della societa'.
- L'interesse dell'Ufficio a perseguire i soci non e' automaticamente escluso dall'assenza di quote liquidatorie percepite; puo' esistere per altre ragioni (beni o diritti trasferiti ai soci, garanzie escusse), ma tali elementi devono essere specificamente accertati e provati.
- In pratica, per evitare l'annullamento di atti di riscossione contro ex soci/amministratori, l'Ufficio deve adottare una fase di accertamento autonoma, motivata e notificata direttamente ai soggetti interessati, documentando le ragioni di responsabilita'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 00241/2026 del 05/01/2026
- Sentenza civile · 5 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 00247/2026 del 05/01/2026
- Sentenza civile · 5 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 00249/2026 del 05/01/2026
- Sentenza civile · 5 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 00260/2026 del 05/01/2026
- Sentenza civile · 4 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 00221/2026 del 04/01/2026
- Sentenza civile · 6 gen 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 00292/2026 del 06/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →