Cassazione Civile, Sentenza n. 00241/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che confermava la dichiarazione di fallimento della AL.MA. Sud S.r.l. Il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa per presunto impedimento a proporre reclamo avverso il decreto di rigetto della conferma delle misure protettive nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi (CNC) dopo che il tribunale aveva trattenuto la decisione sulla dichiarazione di fallimento. Contestava inoltre la mancata possibilità di contraddire i dati acquisiti dai fascicoli relativi a un secondo concordato e alla procedura CNC e sosteneva che una relazione d'esperto, prodotta in seconde cure, attestava che l'assenza di contraddittorio aveva riverberato effetti sulla procedura stessa. Il ricorso invocava violazioni degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e di norme del d.lgs. n.14/2019 e del c.p.c., con riferimento agli artt. 360 n.3 e n.4 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: il ricorrente non ha dimostrato in che modo la riserva del tribunale avrebbe impedito la proposizione del reclamo contro il diniego delle misure protettive; il termine per proporre quel reclamo era decorso (diniego comunicato il 20.6.2023 e termine di 15 giorni per il reclamo per effetto del rinvio all'art. 669-terdecies c.p.c. previsto dall'art. 19, comma 7, d.lgs. 14/2019). Le censure sulla mancata possibilità di contraddire e sulla presunta incidenza della relazione dell'esperto sono state ritenute inammissibili perché non erano state adeguatamente dedotte in sede di reclamo innanzi alla Corte d'Appello o erano prive di argomentazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state liquidate a carico del ricorrente in favore del controricorrente per complessivi 8.000 euro per compensi oltre 15% spese generali, 200 euro esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamati gli artt. 3, 24 e 111 come parametri di riferimento per i profili di tutela del diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le censure costituzionali non fossero dimostrate nei fatti e quindi infondate.
Fondamento delle censure di cassazione per violazione di norme processuali o nullità. La Corte ha ritenuto le censure rispettivamente inammissibili per mancata dimostrazione dell'effettivo impedimento e per mancanza di argomentazione.
d.lgs. n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
art. 12 e ss.; art. 18 comma 4; art. 19 comma 7; art. 390 comma 1
Individua la procedura di composizione negoziata della crisi e le misure protettive. La Corte ha applicato il richiamo all'art.19 comma 7 per stabilire il termine per proporre il reclamo e ha ritenuto che le misure protettive revocate non impedivano per sé l'esercizio dei rimedi processuali entro i termini previsti.
Richiamato per il rinvio operato dall'art. 19 comma 7 del d.lgs. 14/2019 al termine per il reclamo, sicché il termine applicabile per proporre il reclamo contro il diniego delle misure protettive è stato considerato di 15 giorni dalla comunicazione.
Norma relativa alla nullità delle sentenze e ai mezzi di impugnazione. La Corte ha osservato che eventuali nullità connesse alla sentenza dichiarativa di fallimento dovevano essere dedotte nel reclamo di cui all'art.18 della legge fallimentare e non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio in prime cure; la Corte ha tuttavia ritenuto che la mancata deduzione precedente della censura ne impedisse l'accoglimento in sede di legittimità.
Previsione che consente il versamento di un ulteriore contributo unificato. La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale ulteriore contributo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La riserva di decisione da parte del giudice in un procedimento non equivale automaticamente a un impedimento giuridico a proporre rimedi in un diverso procedimento: chi agisce deve dimostrare il concreto ostacolo per ottenere l'accoglimento della censura.
- I termini per proporre reclamo contro il diniego delle misure protettive nella procedura di composizione negoziata sono stringenti. Per l'art. 19 comma 7 del d.lgs. 14/2019 il termine utile è quello previsto per il rito richiamato (art. 669-terdecies c.p.c.), pertanto è essenziale notificare e proporre il rimedio entro il termine di legge.
- Questioni processuali o di nullità non sollevate in sede di reclamo o nella sede di merito non possono, di norma, essere proposte per la prima volta in Cassazione. Occorre esaurire i rimedi previsti e dedurre tempestivamente le censure nelle sedi opportune.
- Censure enunciate senza specifica e concreta argomentazione fattuale o giuridica sono dichiarate inammissibili. In Cassazione è necessario spiegare il nesso causale tra il presunto vizio e l'effetto lesivo del diritto di difesa.
- Relazioni di esperti prodotte tardivamente o comunque non formalmente utilizzate in precedenti fasi processuali hanno efficacia limitata se non viene dimostrato il loro preciso rilievo ai fini della decisione.
- Chi propone impugnazione deve curare la tempestiva impugnazione degli atti e la corretta impostazione delle doglianze; la mancata diligenza nel rispetto dei termini processuali può pregiudicare definitivamente i rimedi giurisdizionali.
- In caso di esito negativo in Cassazione, le spese di lite possono essere liquidate integralmente a carico del ricorrente, con applicazione anche di eventuali contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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