Cassazione Civile, Ordinanza n. 26655/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da indagini della Guardia di Finanza su un gruppo di società operanti nel settore della ricerca industriale e finanziate con contributi pubblici del MIUR. Secondo l'accusa contabile, tra il 2007 e il 2010 alcune società del gruppo si sarebbero scambiate tra loro, tramite convenzioni di ricerca, prestazioni in realtà mai eseguite, fatturate come attività di ricerca/progettazione e poste a base della percezione di contributi pubblici e crediti d'imposta. Alla ex amministratrice di una delle società beneficiarie era stato imputato un danno erariale, e l'azione contabile era stata promossa anche nei confronti dei suoi eredi per la parte di danno riferita al periodo della sua gestione. Il ricorrente ha impugnato davanti alle Sezioni Unite la decisione della Corte dei conti che aveva affermato la giurisdizione contabile, sostenendo che, poiché non erano state contestate condotte illecite personalmente riferibili alla dante causa, non poteva dirsi instaurato un rapporto di servizio tra lei e la pubblica amministrazione e quindi mancava il presupposto della giurisdizione contabile nei suoi confronti e, conseguentemente, nei confronti degli eredi. Ha inoltre richiamato un precedente che subordinerebbe la giurisdizione contabile degli amministratori alla prova di un loro personale concorso nella produzione del danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto nulla, ma sanata, la notifica del ricorso alla Procura regionale anziché alla Procura generale presso la Corte dei conti, valorizzando il collegamento ordinamentale e funzionale tra gli uffici e il raggiungimento dello scopo della notifica mediante la memoria difensiva depositata dalla Procura generale presso la Corte dei conti. Nel merito ha affermato che, nelle ipotesi di contributi pubblici indebitamente percepiti da società private, il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione può configurarsi in capo all'amministratore della società beneficiaria anche quando la condotta contestata consista nell'aver dato luogo a operazioni fittizie, fatturazioni di prestazioni inesistenti e indebita fruizione del beneficio; non occorre che la responsabilità dell'amministratore sia già descritta come personale distrazione materiale delle somme, poiché tali condotte societarie si imputano all'amministratore e radicano la giurisdizione contabile. La verifica sulla fondatezza della responsabilità è rimessa al giudice di merito. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario comunque si costituisce o comunque prende compiuta posizione difensiva
il ricorso è stato proposto come motivo attinente alla giurisdizione
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 174/2016
il Procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali, evidenziando il collegamento funzionale tra gli uffici della Procura contabile
d.lgs. n. 297 del 27 luglio 1999
richiamato come fonte dei contributi pubblici per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica
art. 14, lett. c), D.M. 593/2000
richiamato quale base regolamentare dell'erogazione dei contributi per progetti di ricerca industriale
in presenza di più responsabili può operare il concorso tra le rispettive responsabilità, senza che una escluda automaticamente l'altra
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando un contributo pubblico è erogato a una società privata per una finalità specifica, l'amministratore o il legale rappresentante della società beneficiaria può essere soggetto alla giurisdizione contabile se, per effetto della sua gestione, le somme sono state utilizzate in modo difforme dallo scopo pubblico o se sono stati creati i presupposti per l'indebita percezione del beneficio.
- Ai fini della giurisdizione contabile non è necessario che la contestazione formale descriva una materiale appropriazione personale delle somme da parte dell'amministratore: sono sufficienti condotte societarie fittizie, quali incarichi inesistenti, fatturazioni simulate e utilizzo fraudolento del contributo, imputabili all'organo gestorio.
- L'eventuale responsabilità della società beneficiaria o di altri soggetti non esclude di per sé quella dell'amministratore, potendo semmai profilarsi un concorso di responsabilità.
- La notifica del ricorso per cassazione effettuata a un ufficio della Procura contabile diverso da quello formalmente destinatario è nulla e non inesistente se sussiste un collegamento ordinamentale e funzionale tra gli uffici e se il destinatario ha comunque potuto difendersi, con conseguente sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →