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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29441/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di spettanze retributive dovute a una dipendente di una società appaltatrice/subappaltatrice che aveva lavorato, dal 1° dicembre 2014, nell'ambito di un appalto affidato dalla Regione Lombardia a un'associazione temporanea di imprese composta da società private. In primo e secondo grado la domanda della lavoratrice era stata accolta e, oltre alla datrice di lavoro, erano stati condannati in solido anche i soggetti privati committenti/subcommittenti, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. La società ricorrente ha censurato la sentenza d'appello denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e della normativa richiamata (l. n. 30 del 2003, d.lgs. n. 276 del 2003, d.l. n. 76 del 2013 convertito in l. n. 99 del 2013), sostenendo l'inapplicabilità della disciplina della solidarietà passiva negli appalti pubblici e, in particolare, l'esclusione della responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nell'appalto pubblico o ad esso collegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui il divieto di applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003 e della responsabilità solidale di cui all'art. 29, secondo comma, riguarda le pubbliche amministrazioni, mentre non si estende ai soggetti privati, neppure quando operino in un appalto affidato tramite procedure di evidenza pubblica. Poiché la ricorrente era una società privata, la solidarietà è stata confermata. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati come parametro di violazione e falsa applicazione, ma non decisivi nella ratio della decisione

  • l. n. 30 del 2003

    citata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del lavoro e degli appalti

  • d.lgs. n. 276 del 2003

    la Corte ribadisce che la sua disciplina, compresa la responsabilità solidale dell'art. 29, non si applica alle pubbliche amministrazioni, ma si applica ai soggetti privati

  • art. 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003

    prevede la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi dei dipendenti dell'appaltatore/subappaltatore; la Corte conferma che opera verso i privati e non è esclusa dalla sola natura pubblicistica dell'appalto

  • art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003

    costituisce il fondamento espresso dell'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'applicazione del decreto

  • d.l. n. 76 del 2013

    richiamato quale intervento normativo che ribadisce l'esclusione delle pubbliche amministrazioni

  • l. n. 99 del 2013

    legge di conversione del d.l. n. 76 del 2013, richiamata nel motivo e nella motivazione

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 76 del 2013

    menzionato come disposizione che ribadisce il divieto di applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003 alle pubbliche amministrazioni

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati che rivestono il ruolo di committente o subcommittente, anche quando l'appalto sia affidato nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica.
  • L'esclusione dall'applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003 riguarda espressamente le pubbliche amministrazioni e non può essere estesa, per analogia, alle società di diritto privato coinvolte nell'appalto.
  • La tutela dei crediti retributivi dei lavoratori dell'appaltatore o del subappaltatore consente l'azione diretta nei confronti del committente/scommittente privato per le somme dovute per l'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
  • In sede di legittimità è infondato il motivo che si limiti a contestare l'applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 senza confrontarsi con l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul rapporto tra esclusione delle pubbliche amministrazioni e responsabilità dei privati.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazione
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