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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5942/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità per violazione del diritto di difesa in quanto il Procuratore Generale non avrebbe espresso il parere sulla richiesta di concordato in appello, impedendo alla Corte di pronunciarsi sull'ammissibilità del concordato ex art. 599-bis c.p.p.; 2) vizio di motivazione nella determinazione della riduzione di pena per le attenuanti (provocazione e circostanze generiche), ritenendo che la Corte non le avrebbe applicate nella massima estensione e avesse dato motivazioni contraddittorie e meramente formali; 3) vizio di motivazione apparente circa la misura delle pene attribuite ai reati connessi dalla continuazione (tentato omicidio e lesioni aggravate), non avendo chiarito come le attenuanti abbiano inciso sul 'quantum' di ciascun reato e le ragioni degli aumenti per i reati satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per difetto di interesse perché il Procuratore Generale, non avendo espresso parere e non essendo stata adottata alcuna ordinanza sulla richiesta di concordato in appello, non è stata posta in decisione la questione e quindi non sussisteva un atto impugnabile. Secondo e terzo motivo: ritenuti generici e manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto adeguata e plausibile la motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.) e la legittimità del bilanciamento che non applica le riduzioni nella massima estensione se permangono elementi di gravità. La Corte ha confermato la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'assise d'appello di Roma (pena complessiva finale anni 12 e mesi 6 di reclusione, dopo aumenti per tentato omicidio e continuazione e riduzione di un terzo per il rito abbreviato). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Norma penale relativa al reato di omicidio; richiamata nella ricostruzione dei reati per cui è stato condannato l'imputato.

  • art. 598 c.p.

    Richiamato in relazione alla fattispecie di tentato omicidio (come norma del codice penale pertinente alle fattispecie contestate).

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato sulla pena in appello; la Corte ha rilevato che nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p. vi è orientamento che considera inammissibile la proposizione del concordato in appello e che nel caso concreto non essendovi stato parere formale del Procuratore Generale non vi è stata statuizione sul punto.

  • art. 627 c.p.p.

    Norma sul giudizio di rinvio dalla Cassazione; interpretata dalla Corte come ambito in cui, secondo l'orientamento richiamato, il concordato in appello risulta inammissibile.

  • art. 178 lett. b) c.p.p.

    Garanzia del diritto di difesa; è invocata dal ricorrente quale violata per la mancata espressione del parere del Procuratore Generale, ma la Corte ha ritenuto che non si sia concretizzato il pregiudizio contestato in assenza di una statuizione sul concordato.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    Prevede la circostanza attenuante della provocazione; la Corte d'assise di appello l'ha riconosciuta ma ha operato una riduzione di pena non nella massima estensione, decisione ritenuta legittima dalla Cassazione in sede di valutazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito le ha riconosciute e applicate in combinato con la provocazione, ma la Cassazione ha ritenuto legittimo il loro utilizzo limitato in ragione della gravità della condotta.

  • art. 81 comma 1 c.p.

    Disciplina gli aumenti di pena per concorso di più reati; la Corte ha motivato gli aumenti per tentato omicidio e per la continuazione con le lesioni, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi direttivi per la determinazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione ha richiamato tali articoli per confermare che la graduazione della pena rientra nella valutazione prudente del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso risultava conforme ai limiti formali ma alcune censure sono state ritenute generiche e quindi inammissibili.

Massime di principio

  • La mancata espressione del parere del Procuratore Generale su una richiesta di concordato in appello non comporta automaticamente nullità o pregiudizio dell'imputato se, di fatto, il giudice non è stato chiamato a decidere sulla questione: senza una statuizione formale sul concordato non sussiste un interesse a impugnare per Cassazione.
  • Le questioni riguardanti la determinazione della pena (graduazione, misura delle riduzioni per attenuanti e aumenti per concorso/continuazione) sono in primo luogo valutazioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifesta arbitrio.
  • Il riconoscimento di attenuanti non obbliga il giudice a concedere la riduzione nella massima estensione se permangono elementi che qualificano la gravità della condotta; il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti resta compito del giudice di merito purché motivato.
  • Nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p. l'ammissibilità del concordato in appello può essere problematico e dipende dall'orientamento giurisprudenziale: le parti dovrebbero curare che eventuali istanze processuali siano portate formalmente all'attenzione del giudice per evitare la perdita di interesse impugnatorio.
  • Le censure generiche o che chiedono una rivalutazione del merito senza dimostrare profili logico-giuridici di illegittimità della motivazione sono destinate all'inammissibilità in Cassazione; ogni doglianza deve essere specifica e confrontarsi con l'intera motivazione impugnata.

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