Cassazione Civile, Ordinanza n. 25593/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del residuo debito derivante da un contratto di leasing stipulato in precedenza. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e il rigetto dell’appello, il debitore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. In via preliminare la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di un secondo ricorso per cassazione notificato in sostituzione del primo: la Corte ha però ritenuto infondata l’eccezione, perché la sostituzione del ricorso è consentita se avviene entro i termini di impugnazione. Nel merito, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria e di altro soggetto asseritamente cessionario, sul presupposto che le cessioni del credito fossero state provate tramite atti notarili e avvisi in Gazzetta Ufficiale. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tale doglianza, ritenendo il motivo inammissibile perché il ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.: l’esposizione dei fatti era limitata alla riproduzione integrale della sentenza d’appello, senza una chiara ricostruzione della vicenda processuale e delle difese delle parti; inoltre il motivo non specificava adeguatamente gli atti e i documenti su cui si fondava, né confrontava il contenuto precettivo della norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità del secondo ricorso sostitutivo, ma ha poi ritenuto carente il motivo unico per violazione dell’art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c., in quanto privo di una sufficiente esposizione dei fatti, privo di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti e privo del necessario confronto tra la norma invocata e la decisione impugnata. Conseguentemente il giudizio si è concluso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Invocato dal ricorrente per contestare la legittimazione attiva del soggetto cessionario del credito; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione della norma perché dichiara inammissibile il motivo per difetti di autosufficienza e specificità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che, quando si deduce tale vizio, il ricorrente deve indicare la norma asseritamente violata, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo specificamente con la decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a far comprendere la portata delle censure; la mera riproduzione integrale della sentenza impugnata non basta.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con riferimenti idonei a identificarne la collocazione nel giudizio di merito, così da consentire il controllo diretto della decisività delle censure.
art. 369 c.p.c.
È richiamato per affermare che la sostituzione del primo ricorso con un secondo ricorso è ammissibile se il nuovo atto è notificato e depositato entro i termini per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un atto a struttura unitaria: un ricorso viziato può essere sostituito da un nuovo ricorso solo se la sostituzione avviene entro il termine di impugnazione; non è invece consentita una mera integrazione successiva del primo atto oltre i limiti temporali.
- Ai fini dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., l’esposizione dei fatti deve rendere intelligibile la vicenda sostanziale e processuale e la portata delle censure; non è sufficiente trascrivere integralmente la sentenza impugnata senza una sintesi ordinata delle pretese, difese e passaggi processuali rilevanti.
- Ai fini dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda e deve fornire elementi idonei a reperirli nel fascicolo di merito; il controllo di legittimità richiede che il ricorso sia autosufficiente.
- Quando si denuncia la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, illustrando il contenuto precettivo della norma invocata e spiegando in che cosa l’errore del giudice di merito consista.
- La mancanza di specificità, di autosufficienza e di pertinente confronto con la decisione impugnata determina l’inammissibilità del motivo, anche quando la censura sia formalmente incardinata come violazione di legge.
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