Cassazione Civile, Ordinanza n. 07015/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, dopo la revoca dell'ammissione provvisoria disposta dal tribunale perché nel giudizio civile aveva conferito mandato a due avvocati anziché a uno solo, proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e, rigettata l'opposizione, ricorreva per cassazione. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che: l'art. 121 individua in modo tassativo le cause di esclusione dal beneficio e non sarebbe consentita un'estensione analogica; l'art. 80, letto letteralmente, non imporrebbe in civile il limite di un solo difensore; l'art. 91, che prevede l'esclusione per la nomina di più difensori, sarebbe norma speciale riferita solo al processo penale, giustificata dall'obbligatorietà e irrinunciabilità della difesa penale; estenderla al processo civile violerebbe gli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. Contestualmente contestava anche il richiamo al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., che la Corte ha ritenuto non pertinente nei limiti del nuovo testo della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che, nei procedimenti di opposizione/liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 relativi al gratuito patrocinio in cause civili, il Ministero della Giustizia è parte necessaria, respingendo così l'eccezione di difetto di legittimazione a resistere. Nel merito ha confermato l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: l'art. 91 d.P.R. n. 115/2002, pur collocato nella disciplina del processo penale, esprime un principio generale applicabile a tutti i processi; ne segue che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore e che, comunque, gli effetti del beneficio cessano dalla nomina di un secondo difensore di fiducia. La Corte ha quindi ritenuto corretta la revoca del beneficio disposta dai giudici di merito, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'opposizione al provvedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato; nei procedimenti civili relativi al beneficio è parte necessaria anche il Ministero della Giustizia.
art. 80 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore"
La formulazione al singolare è letta come indice della previsione di un solo difensore per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Conferma la disciplina del compenso riferita al difensore, in forma singolare, a sostegno dell'interpretazione sistematica del limite a un solo difensore.
art. 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Anche questa disposizione è richiamata come coerente con il riferimento al singolare e con la liquidazione dei compensi al difensore.
art. 91 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia"
È interpretato come espressione di un principio generale, applicabile a tutti i processi e non solo a quello penale; la nomina di più difensori comporta esclusione o cessazione del beneficio.
art. 121 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È evocato dal ricorrente come disciplina tassativa delle cause di esclusione dal beneficio, ma la Corte non ne ricava una preclusione all'applicazione generale dell'art. 91.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il solo parametro di censura ritenuto effettivamente scrutinabile nel caso di specie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi contro l'estensione analogica dell'art. 91 al processo civile.
artt. 3 e 24 Cost.
Sono indicati come fondamento costituzionale dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, volto ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia ai non abbienti.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la previsione che il beneficiario "può nominare un difensore" va letta sistematicamente come limite generale a un solo difensore, salvo diversa espressa disciplina.
- L'art. 91 d.P.R. n. 115/2002, benché collocato nella parte dedicata al processo penale, esprime un principio applicabile a tutti i processi: la presenza di più difensori è causa di esclusione del beneficio e la nomina di un secondo difensore ne fa cessare gli effetti.
- Nei procedimenti di opposizione e liquidazione relativi al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, il Ministero della Giustizia è parte necessaria.
- In cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per denunciare il mero difetto di sufficienza della motivazione, essendo deducibile solo un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
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