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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43385/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 08/11/2023 della Corte d'Appello di Catania contestando: (1) violazione dell'art. 69 c.p. e vizi di motivazione nella valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti (sostiene mancata adeguata motivazione sulla impossibilità di giungere a un giudizio di prevalenza); (2) violazione di legge e vizi di motivazione per l'applicazione della recidiva senza adeguata motivazione. Il ricorso si inserisce in un complesso iter processuale con più pronunce di merito e della Cassazione che avevano parzialmente annullato e rinviato la determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato dichiarato infondato mentre il secondo è stato ritenuto inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato che, nel quadro del rinvio, la Corte d'Appello poteva effettuare una valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti (tenendo conto della gravità della partecipazione dell'imputato all'associazione), e non era illegittimo ritenere le attenuanti equivalenti alle aggravanti determinando la pena a sette anni di reclusione. È stata richiamata la regola del "giudicato progressivo": ciò che non era stato annullato dalla Cassazione restava definitivo e non poteva essere riesaminato nel nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    Articolo richiamato quale norma materiale per il reato di traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione dei reati ai sensi del T.U. e ne ha considerato la gravità nel bilanciamento sanzionatorio

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 80

    Aggravante prevista per particolari condizioni del reato di associazione; la prima Cassazione aveva escluso l'applicazione dell'art. 80 al reato associativo per tutti gli imputati e questo ha inciso sul successivo giudizio di bilanciamento, ma l'annullamento non ha mutato la valutazione complessiva della gravità della partecipazione

  • Codice penale - art. 81

    Regola l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha richiamato il principio che, nel reato continuato, il confronto tra circostanze deve riguardare primariamente il fatto più grave

  • Codice penale - art. 69

    Norma sull'attenuante speciale (buon comportamento processuale); il ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 69 ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello nell'attribuire e valutare l'attenuante

  • Codice di procedura penale - art. 442

    Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha tenuto conto della riduzione nella determinazione della pena

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)

    Sez. U, n. 10713/2010; Sez. U, n. 3423/2020; Sez. U, n. 5859/2011 e altre

    Richiamati i principi sul 'giudicato progressivo' e sulla discrezionalità del giudizio di comparazione tra circostanze: il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione di merito e sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà; inoltre la Corte sottolinea l'obbligo di motivare adeguatamente l'applicazione della recidiva

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio con rinvio, il giudice di merito è vincolato ai profili non annullati (giudicato progressivo): possono essere riesaminate solo le questioni specificamente oggetto del rinvio.
  • La valutazione di equivalenza, prevalenza o subvalenza tra attenuanti e aggravanti è una valutazione di merito con ampia discrezionalità; sarà sindacabile in Cassazione solo se emerge arbitrarietà, contraddittorietà o manifesta illogicità e deve essere supportata da motivazione sufficiente.
  • Se una precedente decisione di merito ha già riconosciuto la sussistenza della recidiva e quella decisione non è stata impugnata dal difensore, la recidiva resta definitiva e il giudice di rinvio non può rimettere in discussione tale profilo salvo che il motivo di rinvio lo riguardi espressamente.
  • Il giudice che applica la recidiva deve motivare adeguatamente la decisione richiamando i fatti e gli elementi che giustificano l'aggravante; la mera enunciazione non è sufficiente.
  • Nel reato continuato, il confronto tra circostanze (aggravanti/attenuanti) deve tenere conto prioritariamente delle circostanze riferite al fatto più grave; le circostanze relative ai reati 'satellite' incidono principalmente sull'aumento ex art. 81 c.p.
  • In simili vicende processuali complesse è essenziale limitare la valutazione alle questioni effettivamente oggetto del rinvio e motivare chiaramente perché si ritiene, in concreto, che attenuanti e aggravanti siano equivalenti o antecedenti in prevalenza

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