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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18037/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due proprietari che avevano chiesto l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a favore della porzione del fabbricato accessorio di loro pertinenza, passaggio che avveniva attraverso un cortile e una scala insistenti sul fondo dei convenuti. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la servitù e condannando i convenuti a rimettere in pristino i luoghi, anche mediante ricostruzione della scala; la corte d'appello aveva confermato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 183 c.p.c., deducendo ultrapetizione e irrituale esame di una domanda di ricostruzione della scala non contenuta nell'atto introduttivo; 2) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel riparto dell'onere probatorio sull'usucapione di un vano accessorio; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1062 c.c., lamentando la mancata applicazione del principio di non contestazione e l'assenza di adeguata motivazione sulla pretesa unificazione originaria dei fondi e sull'interclusione; 4) violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., 1079, 1062, 1362, 2697, 2699 e 2700 c.c., per asserita errata interpretazione dei titoli negoziali, che avrebbero mostrato la volontà di separare definitivamente i fondi senza servitù reciproche; 5) violazione dell'art. 1062 c.c., per mancata individuazione delle opere visibili e permanenti e per pretesa esistenza di una volontà contraria alla servitù, oltre che per la tesi secondo cui i presupposti della destinazione del padre di famiglia sarebbero mancati; 6) violazione dell'art. 2909 c.c., perché il giudicato formatosi sul regolamento dei confini avrebbe impedito la declaratoria di usucapione della servitù. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure in larga parte inammissibili perché aspecifiche, non confrontate con la ratio decidendi o perché dirette a ottenere un nuovo apprezzamento di merito, e ha respinto l'idea che il giudicato sui confini precludesse l'accertamento della servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di mancanza di procura dei controricorrenti e irrilevante la mancata notifica ad uno dei destinatari del ricorso, applicando il principio della questione più liquida. Quanto al merito, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo per aspecificità, avendo la sentenza d'appello già escluso l'ultrapetizione; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sull'inidoneità della prova offerta a dimostrare l'occupazione ultraventennale; il terzo e il quarto perché sollecitavano un riesame di merito e non indicavano specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione; il quinto perché chiedeva una rivalutazione del fatto e mal prospettava un giudicato interno sul punto; il sesto perché il giudicato sui confini e l'accertamento della servitù riguardano questioni differenti e non incompatibili. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché la domanda di tutela della servitù e la richiesta di ricostruzione della scala risultavano già dedotte o comunque ammissibilmente precisate nel vigore del testo anteriore all'art. 189 c.p.c. riformato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con la motivazione d'appello e comunque pretendeva una rivalutazione del merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la pretesa inammissibilità di nuove richieste; la Corte ha osservato che, nel regime applicabile ratione temporis, non operava la preclusione invocata.

  • art. 189 c.p.c.

    Applicato nel testo anteriore alla riforma del 1990: non sussisteva preclusione alla modifica delle conclusioni già formulate.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in relazione all'usucapione; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la prova offerta non fosse idonea a dimostrare il possesso ultraventennale richiesto.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato come norma violata insieme ad altre disposizioni processuali; la censura è stata respinta perché sostanzialmente volta a contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per lamentare errata valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in quanto diretta a un nuovo esame del materiale istruttorio.

  • art. 1062 c.c.

    La Corte ha ribadito che la servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone lo stato dei luoghi predisposto e voluto dall'originario unico proprietario; la mancanza di interclusione del fondo non è elemento ostativo e i successivi mutamenti dello stato dei luoghi sono irrilevanti.

  • art. 1079 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla tutela della servitù, ma senza specifica incidenza sulla decisione, che è rimasta ancorata all'accertamento della servitù per destinazione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione dei titoli negoziali; la Corte ha ricordato che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel motivo interpretativo dei titoli; la Corte non ne ha ravvisato una violazione specificamente e decisivamente dedotta.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel motivo interpretativo dei titoli; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente assertiva e diretta al merito.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha escluso che il giudicato formatosi sul regolamento dei confini precludesse l'accertamento della servitù, trattandosi di statuizioni aventi oggetto diverso e non interferente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La servitù per destinazione del padre di famiglia sorge quando, al momento della separazione della proprietà originaria, lo stato dei luoghi risulta predisposto in modo oggettivamente funzionale all'esercizio del passaggio; non è necessario che il fondo dominante sia intercluso, né rilevano i successivi mutamenti dello stato dei luoghi.
  • In cassazione le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito sono inammissibili se non aggrediscono puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La violazione del principio di non contestazione e delle regole sull'onere della prova non può essere utilmente dedotta in modo astratto: occorre indicare quali specifici fatti decisivi siano stati considerati pacifici o quali prove siano state erroneamente valutate, altrimenti la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • L'interpretazione dei titoli negoziali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, con specifica indicazione del criterio asseritamente violato e del modo in cui la decisione se ne sia discostata.
  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto storico, ma sulla statuizione minima costituita da fatto, norma ed effetto; pertanto, una decisione su un diverso profilo del rapporto non impedisce l'accertamento di una servitù che abbia autonoma base giuridica e oggetto differente.

Come è indicizzato

MaterieServitùPossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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