Cassazione Penale, Sentenza n. 30255/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del GUP di Avellino del 24/04/2015 (irrevocabile 15/05/2015). Il Procuratore Generale ha contestato che Gabriele abbia commesso, il 05/09/2018, un reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per il quale è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 25/01/2023 (irrevocabile 02/11/2023). Pur non superando il cumulo delle pene il limite biennale di cui all'art. 163 cod. pen., il ricorrente ha sostenuto che la revoca deve comunque essere disposta perché il delitto successivo è stato consumato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza della corte territoriale e rinviando per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno affermato che, quando entro il termine quinquennale successivo al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale sia commesso un nuovo reato e venga inflitta una condanna a pena non sospesa per quel reato, la revoca della sospensione deve essere disposta obbligatoriamente, anche se il cumulo delle pene resti entro il limite dell'art. 163 cod. pen.
Norme richiamate
Regola la revoca della sospensione condizionale; interpretata dalla Corte come norma che impone la revoca obbligatoria quando sopraggiunge condanna a pena non sospesa per reato commesso nei termini previsti (quinquennio) dalla concessione della sospensione.
art. 164 cod. pen. (ultimo comma)
La clausola di "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164" si applica all'ipotesi diversa di sentenza precedente con pena condizionalmente sospesa; non autorizza a escludere la revoca obbligatoria quando il secondo reato è stato commesso entro il quinquennio e la seconda condanna è a pena non sospesa.
Fissa il limite (due anni) di cumulabilità delle pene ai fini della sospensione/ripetizione del beneficio; tuttavia la Corte segnala che anche se il cumulo resta sotto tale limite, la revoca può essere comunque obbligatoria quando ricorre la speciale fattispecie del reato commesso entro cinque anni dalla sentenza che aveva concesso la sospensione.
Norma penale che disciplina il reato di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato; rilevante per identificare la natura del reato seguito alla concessione della sospensione condizionale.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata dal Procuratore Generale per denunciata inosservanza di legge nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Se dopo la concessione della sospensione condizionale della pena l'interessato commette un nuovo reato nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato e viene condannato a pena non sospesa, il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca della sospensione, anche se il cumulo delle pene non supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen.
- La verifica utile per la revoca si compie sulla data di commissione del reato successivo (non solo sulla data della condanna o del passaggio in giudicato della seconda sentenza): ciò che rileva è che il fatto sia avvenuto nel quinquennio dalla precedente sentenza che aveva concesso il beneficio.
- La clausola di "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164" non consente di eludere la revoca obbligatoria nei casi previsti dalla giurisprudenza (reato commesso nei cinque anni e condanna a pena non sospesa): va interpretata restrittivamente secondo la ratio di tutela della valutazione di meritevolezza originaria da parte del giudice di cognizione.
- Per il giudice dell'esecuzione e per la procura, è necessario distinguere tra ipotesi in cui il secondo provvedimento è anch'esso una sospensione e ipotesi in cui esso è una condanna a pena non sospesa; solo in quest'ultima sussiste l'obbligo di revoca quando il reato è stato commesso nel quinquennio.
- Nel valutare istanze di revoca, l'attenzione deve essere posta sia sul momento del fatto sia sulla natura della pena inflitta nella successiva condanna (sospesa o non sospesa); la mera verifica del cumulo delle pene ai sensi dell'art. 163 non è sufficiente a escludere la revoca se ricorrono gli altri presupposti temporali e tipologici.
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