Cassazione Civile, Ordinanza n. 19753/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di operazioni intercorse tra le società del gruppo Finmek e la società finanziaria: cessioni di crediti nell'ambito di un rapporto di factoring, rimborsi di finanziamenti e ulteriori pagamenti eseguiti in favore della finanziaria. Le procedure concorsuali avevano agito in revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., chiedendo, in via principale o subordinata, l'inefficacia/opponibilità delle cessioni di credito e dei pagamenti, nonché la restituzione di somme incassate dalla finanziaria, deducendo in particolare anomalia delle operazioni, assenza di data certa per alcune cessioni, e conoscenza dello stato di insolvenza. La corte d'appello aveva accolto solo in parte le domande revocatorie, distinguendo tra cessioni di crediti, finanziamenti e successivi regolamenti contabili. In cassazione, le procedure hanno denunciato la violazione dell'art. 67, comma 2, l.f. sostenendo che i rimborsi dei finanziamenti non fossero atti solutori autonomi, ma parti del medesimo rapporto di factoring e quindi revocabili; hanno inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi relativi ad alcuni finanziamenti e ai rapporti con altre società. La finanziaria, con ricorso incidentale, ha contestato la ritenuta tardività dell'eccezione di compensazione, la quantificazione delle somme da restituire e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale delle procedure concorsuali. Ha ritenuto che le censure mirassero, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e omesso esame, a una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, il quale aveva accertato la continuità sostanziale del rapporto di factoring e qualificato le operazioni controverse come regolazioni contabili interne a un unico rapporto, non come pagamenti in senso proprio. Conseguentemente, ha qualificato le somme oggetto di revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f. come effetto di una compensazione impropria, sottraendole alla nozione di pagamento revocabile. Per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. Le ricorrenti principali sono state condannate alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.f.
revocatoria dei pagamenti
Non si applica ai meri regolamenti contabili o a somme che, in un unico rapporto di factoring, rappresentino soltanto la definizione finale del saldo e non un pagamento in senso proprio di un debito liquido ed esigibile.
art. 67, comma 1, n. 2, l.f.
Richiamato nel contesto delle domande revocatorie, ma non decisivo ai fini della cassazione, perché le censure accolte nel merito della sentenza d'appello non sono state ritenute sindacabili in sede di legittimità.
art. 44 l.f.
Richiamato con riferimento all'inefficacia dei pagamenti incassati dopo l'apertura della procedura, in relazione alla tardività dell'eccezione di compensazione e alla quantificazione delle somme.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha reso inefficace il ricorso incidentale proposto dalla parte resistente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo formulato come omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile perché diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 5, L. 21 febbraio 1991, n. 52
Richiamato in tema di factoring e di data certa/opponibilità delle cessioni, quale parametro per valorizzare la data del pagamento del debitore ceduto o del corrispettivo della cessione.
Evocato indirettamente nel contesto dell'accertamento della prova dell'anomalia e della scientia decoctionis, ma la decisione finale si fonda soprattutto sull'insindacabilità dell'apprezzamento di merito.
Richiamato nel passaggio finale sul raddoppio del contributo unificato in relazione all'esito sfavorevole del ricorso principale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e del rapporto contrattuale già accertati dal giudice di merito.
- Nel rapporto di factoring, ove il giudice accerti una continuità sostanziale delle operazioni e una regolazione contabile unitaria tra anticipazioni, corrispettivi e incassi dei debitori ceduti, le successive annotazioni di saldo non costituiscono pagamenti in senso tecnico ma meri effetti compensativi impropri.
- La compensazione impropria, quando le reciproche poste creditorie e debitorie derivano da un unico rapporto, può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio e non richiede l'eccezione di parte propria della compensazione legale; per contro, le censure che ignorino tale qualificazione del fatto non superano il vaglio di legittimità.
- Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, occorre distinguere tra atti solutori autonomi e semplici regolazioni contabili interne a un rapporto unitario: solo i primi sono suscettibili di essere trattati come pagamenti revocabili nei limiti di legge.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale proposto dalla controparte diviene inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
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