Cassazione Civile, Ordinanza n. 05379/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo ipotecario stipulato con una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La mutuataria aveva chiesto in primo e secondo grado di accertare il carattere usurario del finanziamento, di considerare usurari anche i costi complessivi del rapporto, compresi gli interessi di mora e il supposto effetto anatocistico sulla rata, nonché di dichiarare la nullità di un contratto derivato collegato al mutuo per difetto di causa. Aveva inoltre domandato la riduzione dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo. La Corte d’appello aveva respinto l’appello, dichiarando anche il difetto di legittimazione passiva di una delle controparti. In cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi: omessa pronuncia sulla dedotta indeterminatezza del tasso per la clausola di indicizzazione; motivazione apparente sulla verifica dell’usurarietà del TEG; motivazione apparente sulla validità del derivato; violazione di norme speciali sulla legittimazione passiva; violazione delle regole sulle spese per asserita soccombenza reciproca; erroneo diniego di consulenza tecnica d’ufficio; violazione delle norme sulla riduzione dell’ipoteca e sull’onere probatorio; mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza sull’indeterminatezza del tasso introduceva una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado, in violazione del divieto di nova in appello, e comunque la Corte territoriale aveva implicitamente respinto la censura valorizzando il fatto che al momento della stipula sia il tasso corrispettivo sia il moratorio rispettavano il tasso soglia antiusura. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la motivazione d’appello era chiara nel ritenere non usurari i tassi e nel qualificare il derivato come interest rate option di tipo cap, meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, poiché la parte aveva rinunciato alla riassunzione nei confronti della banca. Ha respinto il quinto motivo sul regime delle spese, ribadendo che la soccombenza va valutata complessivamente e che la ricorrente era risultata totalmente soccombente. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, di doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo sulla riduzione dell’ipoteca, perché la ricorrente non aveva fornito la prova del valore del bene ipotecato e censurava in sostanza una valutazione di merito. Ha dichiarato inammissibile l’ottavo motivo sulla compensazione delle spese, poiché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede motivazione in caso di soccombenza. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la questione dedotta in appello era, in realtà, nuova rispetto alla domanda proposta in primo grado oppure comunque implicitamente esaminata e respinta dal giudice di merito.
In appello non sono ammissibili domande nuove fondate su fatti diversi da quelli allegati in primo grado.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente, chiara e non apparente.
I motivi sono stati esaminati secondo i diversi vizi dedotti; molte censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano a rivalutazioni di merito o non colpivano realmente la ratio decidendi.
Il derivato di copertura del rischio di oscillazione dei tassi è stato ritenuto meritevole di tutela, in quanto interest rate option di tipo cap stipulata a protezione del mutuatario.
La parte che chiedeva la riduzione dell’ipoteca doveva provare il valore del bene ipotecato; la mancanza di tale prova è stata decisiva.
Richiamati in relazione alla domanda di riduzione dell’ipoteca; la Corte ha però escluso che la ricorrente avesse assolto l’onere probatorio necessario per ottenere il bene della domanda.
La consulenza tecnica d’ufficio è stata ritenuta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La compensazione delle spese è discrezionale; in caso di soccombenza il giudice non è tenuto a compensare né a motivare il diniego.
La censura è stata respinta perché diretta a contestare apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. a sostegno di una doglianza ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
La censura sulla mancata ammissione della CTU era comunque preclusa dalla regola della doppia conforme.
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 3.1.2, lett. b), cap. (vi)
La relativa censura è stata dichiarata inammissibile, ma il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione sostanziale della norma oltre al rigetto del motivo.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, non è deducibile in appello una domanda nuova fondata su un fatto costitutivo diverso da quello allegato in primo grado; in cassazione, la censura per omessa pronuncia non può trasformarsi in un tentativo di introdurre una pretesa nuova.
- La motivazione non è apparente quando il giudice di merito indica in modo chiaro la ragione decisiva del rigetto, anche se la parte contesta che non siano stati seguiti tutti gli argomenti svolti in causa.
- Ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto, se il giudice accerta che al momento della stipula sia il tasso corrispettivo sia quello moratorio erano entro il tasso soglia, la domanda di nullità per usura può essere respinta.
- Un derivato stipulato per coprire il rischio di variazione del tasso di interesse del mutuo può essere considerato contratto meritevole di tutela quando svolge funzione di protezione del finanziato.
- La riduzione dell’ipoteca presuppone che il debitore dimostri il valore del bene ipotecato; in mancanza di tale prova, la domanda può essere rigettata senza necessità di CTU.
- La valutazione sulla necessità di disporre consulenza tecnica d’ufficio appartiene al giudice di merito e non è di regola sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e nei casi non coperti da doppia conforme.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; in caso di soccombenza totale non sussiste un obbligo di compensazione né un obbligo di motivare il mancato esercizio di tale potere.
- Le censure di legittimità che si limitano a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti, senza individuare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante, sono inammissibili.
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