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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27254/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Ufficio contestava alla società l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per euro 433.614,00 e l'indebita variazione in diminuzione per euro 70.949,00 relativa alle trasferte dei dipendenti di società di autotrasporto, ritenuta non spettante per le cooperative con riguardo alle trasferte dei soci fuori dal territorio comunale. La C.T.R. Lombardia, in appello, aveva accolto il gravame della contribuente ritenendo provata, anche in via presuntiva, l'effettività delle operazioni e dei costi portati in deduzione e, più in generale, la riferibilità delle forniture a contratti di appalto e a rapporti di lavoro connessi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di motivazione e violazione delle regole sulla prova per presunzioni, per non avere la C.T.R. indicato gli elementi fattuali rilevanti e per avere ritenuto provata l'effettività delle operazioni sulla base di argomenti generici e non selezionati secondo i criteri degli artt. 2727 e 2729 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla medesima questione; 3) nullità della sentenza per motivazione inesistente in relazione al capo concernente le trasferte dei dipendenti, essendo stato accolto l'appello anche su tale rilievo senza alcuna argomentazione.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame dell'appello della società e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della C.T.R. era meramente apparente quanto alla prova dell'effettività delle operazioni e perché del tutto mancante sul capo relativo alle trasferte dei dipendenti.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti idonea a rendere immediatamente comprensibili i motivi, con specificità delle censure e indicazione degli atti e documenti rilevanti solo quando il ricorso sia fondato su di essi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'esposizione dei fatti deve consentire la comprensione del contenuto delle doglianze senza richiedere la riproduzione pedissequa di tutto il processo di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ogni motivo deve essere specifico, con puntuale esposizione delle ragioni della censura e delle considerazioni che giustificano la cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'indicazione di atti e documenti è necessaria solo se il ricorso è fondato su specifici documenti; non occorre quando si denunciano vizi di motivazione e di governo della prova presuntiva in astratto.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sulla violazione dei criteri di valutazione della prova presuntiva e sul difetto di motivazione sono riconducibili ai vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Non opera l'inammissibilità quando la sentenza impugnata, pur richiamando corretti principi, non li applica adeguatamente e risulta viziata nei termini dedotti.

  • art. 2727 c.c.

    La prova per presunzioni richiede la selezione di fatti noti da cui inferire il fatto ignoto attraverso un ragionamento logico.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice deve indicare e ponderare i fatti primari o secondari posti a base del ragionamento inferenziale; la motivazione non può essere apodittica o generica.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca una motivazione riconoscibile sulle questioni decise.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da motivazione; l'assenza di ragioni sul capo accolto determina nullità della sentenza.

Massime di principio

  • In tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare, anche mediante presunzioni, la fittizietà dell'operazione; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.
  • La prova per presunzioni è correttamente utilizzata solo se il giudice individua i fatti noti, li seleziona in modo pertinente e spiega il passaggio logico-inferenziale verso il fatto ignoto; formule generiche, massime di esperienza non specificate o richiami apodittici non bastano.
  • Una sentenza è affetta da motivazione meramente apparente quando afferma l'accoglimento della domanda o dell'appello senza rendere percepibili gli elementi fattuali e logici che sorreggono la decisione.
  • Se l'appello viene accolto su più capi di accertamento, il giudice di secondo grado deve motivare separatamente su ciascun capo; l'omessa motivazione su uno di essi comporta la nullità della decisione in parte qua.
  • Nel giudizio di legittimità, la critica alla motivazione e al governo della prova presuntiva non si risolve necessariamente in una richiesta di rivalutazione del merito, quando denuncia l'assenza di selezione dei fatti rilevanti o l'uso scorretto dei criteri legali di inferenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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