Cassazione Civile, Sentenza n. 23685/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo per Euro 2.689,87, a titolo di compensi professionali. Il cliente si era opposto; il Giudice di pace, con sentenza n. 310/2012, aveva revocato il decreto e riconosciuto un credito inferiore, condannando il cliente al pagamento di Euro 990,00. L’avvocato aveva appellato e il cliente aveva proposto appello incidentale. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2160 del 29 aprile 2016, aveva rideterminato il credito in Euro 722,41, compensando le spese del doppio grado. Nel quantificare i compensi, aveva applicato i criteri del D.M. n. 127 del 2004 e considerato la dichiarazione scritta con cui il cliente si era impegnato a corrispondere gli onorari medi; aveva liquidato Euro 2.244,83 complessivi per le prestazioni, ripartendoli in pari misura tra il cliente e un’altra parte assistita e detraendo l’acconto di Euro 400,00. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 2223 (indicato nel ricorso, ma rettificato dalla Corte in art. 2233) c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato l’incarico scritto del 27 gennaio 2010, riferito sia all’attività giudiziale sia a quella stragiudiziale, e che la liquidazione non rispettasse i valori medi pattuiti. Con il terzo motivo ha censurato la compensazione integrale delle spese, sostenendo che, essendo stato riconosciuto un credito, sarebbe stata giustificata al più una compensazione parziale e che la motivazione fosse apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati nella parte in cui lamentavano l’omessa considerazione dell’accordo: il Tribunale aveva espressamente rilevato la dichiarazione del cliente relativa agli onorari medi e aveva liquidato i compensi sulla base di tale criterio. Le censure processuali sono state ritenute generiche e inammissibili; è stata inoltre dichiarata inammissibile la contestazione della misura della liquidazione, perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico le attività liquidate né il compenso che sarebbe risultato applicando l’accordo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la riduzione del credito rispetto alla somma ingiunta integrava soccombenza reciproca e la compensazione integrale delle spese, non avendo posto spese a carico della parte comunque parzialmente vittoriosa, rientrava nella discrezionalità del giudice di merito ed era sottratta al sindacato di legittimità. L’avvocato è stato condannato a rimborsare al controricorrente le spese di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Tale conclusione rende altresì evidente come non ricorra la dedotta violazione dell’art. 2233 c.c., avendo il Tribunale adeguatamente valorizzato l’impegno scritto del P. nei confronti del proprio difensore.
Ai fini della decisione, l’accordo scritto che parametrava il compenso agli onorari medi era stato preso in considerazione dal giudice di merito; non sussisteva quindi la dedotta violazione della disciplina del compenso professionale.
In tal senso doveva reputarsi che però il ricorrente avesse fornito prova delle prestazioni eseguite, atteso anche l’atteggiamento di non contestazione tenuto dall’opponente, dovendosi quindi dare piena applicazione alla regola codificata nell’art. 115 c.p.c. a seguito della novella del 2009.
La regola di non contestazione è stata applicata per ritenere provate le prestazioni professionali non specificamente contestate dal cliente.
In tal caso però (Cass. n. 10685/2019) il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito.
La compensazione delle spese per soccombenza reciproca non può addossarne, neppure in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa.
Posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, appare incensurabile l’affermazione circa la ricorrenza di un’ipotesi di soccombenza reciproca, attesa la riduzione, all’esito del giudizio, della somma richiesta in via monitoria e riconosciuta all’opposto, e risulta insindacabile la decisione di operare un’integrale compensazione, essendo stato salvaguardato il principio dell’impossibilità di porre le spese a carico dell’opposto, risultato, sia pure in misura parziale, vittorioso.
La riduzione quantitativa della somma riconosciuta rispetto a quella richiesta può integrare soccombenza reciproca e consentire la compensazione integrale; la valutazione sulle proporzioni e sulle quote di compensazione appartiene al giudice di merito, fermo il divieto di porre le spese a carico della parte almeno parzialmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto di un ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
L’importo aggiuntivo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso, secondo la misura prevista dal comma 1-bis, se dovuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, l’onere di provare le prestazioni e il credito grava sul professionista ingiungente; la mancata contestazione delle prestazioni può concorrere a ritenerle provate ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
- Se il giudice di merito ha espressamente considerato l’accordo scritto sul criterio di determinazione dei compensi e ha liquidato il credito applicando il criterio pattuito, non ricorre omesso esame del fatto né violazione dell’art. 2233 c.c. per la sola circostanza che la parte dissenta dalla quantificazione.
- La contestazione in cassazione della liquidazione dei compensi richiede l’indicazione specifica delle attività professionali liquidate e del compenso che sarebbe dovuto secondo il criterio invocato; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La riduzione quantitativa della somma riconosciuta rispetto a quella richiesta può integrare soccombenza reciproca e giustificare la compensazione integrale delle spese. La valutazione delle proporzioni della soccombenza e delle quote di compensazione compete al giudice di merito, con il limite di non porre spese, neppure in parte, a carico della parte interamente vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23684/2021 del 31/08/2021
- Sentenza civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23641/2021 del 31/08/2021
- Sentenza civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23650/2021 del 31/08/2021
- Sentenza civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23653/2021 del 31/08/2021
- Sentenza civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23655/2021 del 31/08/2021
- Sentenza civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 23679/2021 del 31/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →