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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23679/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato il rigetto dell'opposizione (ex art.22 L. n.689/1981) all'ingiunzione di pagamento di euro 42.648,00 emessa per detenzione a scopo di vendita di supporti audiovisivi e musicali duplicati abusivamente e privi di contrassegno SIAE (414 pezzi). Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) in relazione all'art. 360 c.p.c., co. I, n. 3, sostenendo che la sanzione amministrativa di entità elevata integrava una "accusa penale" ai sensi della giurisprudenza CEDU (caso Grande Stevens) e che, essendo già intervenuta una sentenza penale (patteggiamento con pena di reclusione di 4 mesi e multa di euro 1.200), il cumulo con la sanzione amministrativa violava il divieto del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello che, applicando i criteri della CEDU (Engel e successive pronunce), ha escluso la natura penale della sanzione amministrativa prevista dall'art. 174-bis L. n. 633/1941. La Corte ha richiamato che i criteri della CEDU sono alternativi e che, nel caso concreto, la sanzione amministrativa prevista è caratterizzata da un massimo edittale modesto (doppio del prezzo di mercato o comunque non inferiore a euro 103, fino a euro 1032 quando il prezzo non è determinabile), priva di sanzioni accessorie o confisca obbligatoria, e dunque non rientra nella nozione di sanzione penale ai fini del Protocollo n.7 CEDU. Ha altresì richiamato la giurisprudenza nazionale e costituzionale sulla "sufficiently close connection in substance and time" e sul potere del giudice di merito di rivalutare proporzionalmente la sanzione amministrativa ove la condanna penale definitiva risultasse già assorbente; tuttavia nel caso di specie non sussisteva tale assorbimento. Condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633 (diritto d'autore) - art. 174-bis

    Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto

    La norma prevede sanzioni amministrative pecuniarie cumulabili con le sanzioni penali, ma il loro massimo edittale è relativamente modesto e non prevede sanzioni accessorie o confisca obbligatoria; ciò è stato ritenuto dalla Corte indicativo della natura non penale della sanzione ai fini della CEDU.

  • Codice di procedura penale - art. 649 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla base dell'assenza della natura penale della sanzione amministrativa impugnata.

  • Codice di procedura civile - art. 360, co. I, n. 3

    Norma invocata per denunziare violazione e falsa applicazione di norme processuali/sostanziali in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 22

    Norma che disciplina l'opposizione all'ingiunzione di pagamento; procedimento di merito era un'opposizione ex art.22 che era stata rigettata e poi confermata in appello.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - Protocollo n.7, art.4 e giurisprudenza della CEDU (Engel, Grande Stevens, Edizioni del Roma, Jussila, A e B c/ Norvegia)

    La Corte ha applicato i criteri della CEDU per determinare quando una sanzione amministrativa abbia natura penale: qualificazione giuridica nazionale, natura della misura, e grado di severità. Tali criteri sono alternativi (non cumulativi); inoltre la Corte ha richiamato il principio che una condanna penale definitiva, se già proporzionata e assorbente, può rendere illegittimo il proseguimento di un procedimento amministrativo per gli stessi fatti.

  • Corte Costituzionale - sentenza n. 43/2018

    Richiamata per il principio della "sufficiently close connection in substance and time" tra procedimento penale e amministrativo, che può rendere compatibile il doppio binario con il Protocollo 7 se sussiste connessione sostanziale e temporale.

  • Legge 633/1941 - artt. 171-bis, 171-ter e 174-ter (riferimenti alittuati nel caso penale)

    Previsioni penali relative alla detenzione abusiva a scopo commerciale e ad ulteriori fattispecie collegate; nel caso concreto il giudice penale aveva applicato pena di patteggiamento per violazioni inerenti la detenzione e duplicazione abusiva.

Massime di principio

  • Per stabilire se una sanzione amministrativa ha natura penale si applicano i criteri CEDU (qualificazione giuridica nazionale; natura della misura; grado di severità): i criteri sono alternativi e l'accertamento è complessivo.
  • La gravità della sanzione va valutata anche con riferimento al massimo edittale e alla presenza/assenza di sanzioni accessorie (es. confisca obbligatoria): importi relativamente modesti e assenza di misure accessorie tendono ad escludere natura penale.
  • In presenza di "doppio binario" (procedimenti penale e amministrativo sugli stessi fatti), se la condanna penale definitiva è già proporzionata e assorbente rispetto alla lesione, il proseguimento o l'aggravamento con sanzioni amministrative può violare il divieto del ne bis in idem.
  • Se non risulta che la pena penale definitiva sia assorbente, il giudice di merito deve riesaminare gli elementi oggettivi e soggettivi e può ridurre proporzionalmente la sanzione amministrativa per rispettare il principio di proporzione afflittiva.
  • Nei reati di diritto d'autore disciplinati dall'art. 174-bis L. 633/1941 le sanzioni amministrative previste sono spesso di entità tale da non assumere carattere penale secondo la giurisprudenza; pertanto il ricorso al ne bis in idem difficilmente riesce salvo specifiche circostanze di maggiore gravità o accessori.
  • Il ricorrente che invoca il ne bis in idem deve dimostrare la connessione sostanziale e temporale tra i procedimenti (c.d. sufficiently close connection), come richiesto dalla giurisprudenza CEDU e dalla Corte Costituzionale.

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