Cassazione Civile, Sentenza n. 23684/2021 del 31/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
L’appaltatore aveva convenuto la committente davanti al Tribunale di Trento chiedendo, in via subordinata, l’accertamento dell’inesistenza o della nullità, l’annullamento per violenza o la rescissione per pericolo o per lesione della scrittura sottoscritta il 10 agosto 2011, con cui era stato ridotto il compenso relativo a lavori eseguiti presso l’abitazione della committente. Riferiva che, nel luogo di esecuzione dell’appalto, un proprio creditore lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente per ottenere il pagamento di una parte dei lavori e che il convivente della committente lo aveva aggredito verbalmente; la committente avrebbe pagato direttamente al creditore 3.000 euro e indotto l’appaltatore a sottoscrivere una scrittura che riduceva il suo credito in misura superiore a tale pagamento. Chiedeva inoltre il pagamento del compenso originariamente preteso, pari a 31.516 euro, o della diversa somma dovuta. Il Tribunale, con sentenza n. 829/2014, rigettava le domande; la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 28/2016 depositata il 27 gennaio 2016, rigettava l’appello, ritenendo non provate violenze dirette a coartare il consenso, né lo stato di bisogno richiesto per la rescissione per lesione, e rilevando inoltre la mancanza di prova del credito originario. In cassazione l’appaltatore formulava nove motivi: con il quarto contestava la valutazione della violenza e della sua efficacia causale; con il quinto censurava il giudizio sull’idoneità della violenza a impressionarlo; con il sesto e il settimo contestava il rigetto delle domande di rescissione per pericolo e per lesione; con l’ottavo denunciava omessa pronuncia sulla domanda di inesistenza o nullità della scrittura. I primi, secondo e terzo motivi riguardavano la prova del credito originario e l’attività che ne avrebbe giustificato il compenso. Con il nono motivo denunciava omessa pronuncia sulla domanda di pagamento di quanto ancora dovuto in base alla scrittura stessa, assumendo che le conclusioni comprendessero anche la somma residua di 7.315 euro, risultante dal saldo indicato nella scrittura (10.315 euro) detratto il pagamento di 3.000 euro.
La decisione
La Cassazione ha accolto il nono motivo: la richiesta di pagamento formulata in primo grado e in appello era sufficientemente ampia da comprendere anche il residuo eventualmente dovuto in base alla scrittura del 10 agosto 2011, indipendentemente dall’accoglimento delle domande volte a impugnarla. La Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi su tale domanda autonoma. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo: le censure sulla violenza, sulla sua efficacia e sui presupposti delle rescissioni sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione; il quinto dipendeva inoltre dall’inammissibilità del quarto. Il terzo motivo era privo di interesse, perché la decisione impugnata aveva ricondotto il compenso all’esecuzione dell’appalto e non alla direzione dei lavori, circostanza che il ricorrente stesso riconosceva. Ha rigettato l’ottavo motivo: pur senza un’espressa statuizione sulla nullità, la Corte d’appello aveva implicitamente respinto la domanda escludendo la violenza e non risultando allegata una diversa causa di nullità; non sussisteva quindi omessa pronuncia. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti, in quanto relativi ai capi dipendenti sulla prova del credito originario, senza che fosse rimossa la decisione pregiudiziale sulla validità della scrittura. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1435 c.c.
Ai sensi dell’art. 1435 c.c., il giudizio circa l’annullamento per violenza, previsto dall’art. 1434 c.c., si basa su due passaggi logici conseguenziali, uno sull’an e uno sul quomodo: in primo luogo, deve essere accertata l’esistenza di una forma di violenza finalizzata a coartare l’autodeterminazione della parte; in secondo luogo, deve essere accertato che tale violenza sia di una qualità tale da fare impressione sopra una persona sensata.
L’annullamento per violenza richiede sia una condotta diretta a coartare l’autodeterminazione, sia che la violenza abbia qualità tale da impressionare una persona sensata; la mera allegazione di una condotta violenta non basta.
art. 1436 c.c.
Non qualsiasi violenza finalizzata ad estorcere il consenso è quindi di per sé idonea a far sì che un contratto venga annullato (o che, viceversa, venga accolta l’eccezione di annullabilità); è altresì necessario che venga superata una “soglia minima di violenza”, che si pone laddove sorge in capo al contraente il timore di esporre sé stesso o i propri beni (o il proprio coniuge/ascendente/discendente e i rispettivi beni, secondo quanto prevede l’art. 1436 c.c.) ad un male ingiusto e notevole.
La violenza rilevante deve determinare il timore di un male ingiusto e notevole per il contraente o per i soggetti e i beni indicati dalla norma; occorre quindi una soglia minima di gravità.
art. 1447 c.c.
La Corte di merito ha altresì precisato – ferma restando l’assenza di efficacia causale della violenza subita – che le condizioni personali del ricorrente (Le avere circa settant’anni di età) non fossero tali da far ritenere che l’aggressione consumata nei suoi confronti avrebbe potuto impressionarlo a tal punto da incidere sulla sua autodeterminazione negoziale; rilievo, quest’ultimo, suffragato dal fatto che l’atto impugnato era stato redatto con una dettagliata indicazione dei lavori eseguiti e del relativo importo (pag. 9 sentenza). Rigettata la domanda di annullamento, la Corte di Appello, ha rigettato sia la domanda di rescissione ex art. 1447 c.c., stante l’assenza di alcuna violenza funzionale a coartare il consenso, sia la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c., non essendo stato provato alcuno stato di bisogno (pag. 10 sentenza).
Nel caso deciso, la domanda di rescissione per pericolo è stata respinta perché non risultava provata una violenza funzionale a coartare il consenso. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura che contestava tale valutazione di merito.
art. 1448 c.c.
Rigettata la domanda di annullamento, la Corte di Appello, ha rigettato sia la domanda di rescissione ex art. 1447 c.c., stante l’assenza di alcuna violenza funzionale a coartare il consenso, sia la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c., non essendo stato provato alcuno stato di bisogno (pag. 10 sentenza).
La rescissione per lesione presuppone la prova dello stato di bisogno; nel caso concreto la domanda è stata respinta per la mancata dimostrazione di tale presupposto, e la relativa censura in cassazione è stata dichiarata inammissibile.
art. 115 c.p.c.
In particolare, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti al di fuori dei poteri officiosi; non consente invece di contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La censura, per come formulata, non si conforma a tali prescrizioni ma si concreta in una diversa valutazione sia delle prove testimoniali acquisite in primo grado che dell’incidenza causale delle violenze subite dal ricorrente sulla propria libertà di autodeterminazione negoziale.
La contestazione della valutazione di attendibilità o forza persuasiva delle prove non integra, di per sé, violazione dell’art. 116 c.p.c.; la censura deve indicare la violazione dei criteri legali di valutazione della prova.
art. 112 c.p.c.
Affinché si configuri questo vizio, infatti, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il giudizio su un capo di domanda autonomo rispetto agli altri proposti, e rigettati (Cass., n. 20718/2018).
L’omessa pronuncia sussiste quando manca del tutto la decisione su un autonomo capo di domanda; non basta che il giudice non abbia adottato una statuizione espressa, se la domanda risulta implicitamente rigettata.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione, infatti, non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata ai motivi enunciati nell’art. 360 c.p.c., comma 1.
Il ricorso per cassazione è un’impugnazione a critica vincolata e non permette di ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove al di fuori dei vizi tassativamente deducibili.
art. 348-ter c.p.c.
Ne’ infine va trascurato che, anche ove volesse disporsi la riconduzione della censura nell’ipotesi di cui al n. 5, la stessa sarebbe inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., u.c..
La Corte ha rilevato che la censura sarebbe stata inammissibile anche se riqualificata come vizio motivazionale, in applicazione della disposizione richiamata.
Massime di principio
- L’annullamento per violenza richiede l’accertamento sia di una condotta diretta a coartare l’autodeterminazione negoziale, sia della sua idoneità a impressionare una persona sensata, determinando il timore di un male ingiusto e notevole; la valutazione concreta di esistenza ed efficacia della minaccia è un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione nei limiti dei vizi consentiti.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova ponderazione delle prove: occorre dedurre, rispettivamente, l’impiego di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi oppure la violazione delle regole legali di valutazione della prova.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la completa omissione della decisione su un capo autonomo; l’assenza di una statuizione espressa non è sufficiente quando il rigetto della domanda è desumibile implicitamente dalla motivazione.
- La domanda formulata per ottenere il pagamento del credito può comprendere, se l’ampiezza delle conclusioni lo consente, anche una pretesa autonoma relativa al residuo dovuto secondo la scrittura contestata, distinta dalla richiesta subordinata al suo annullamento o alla sua rescissione; il giudice deve pronunciarsi su tale domanda.
- Le istanze istruttorie non accolte devono essere riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e, se necessario, nel giudizio di appello; in difetto, si considerano rinunciate.
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