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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23641/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel testo con omissioni, aveva chiesto alla Commissione territoriale di Verona il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria, il diritto di asilo ex art. 10 Cost., comma 3, oppure un permesso per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito per timore di persecuzioni o ritorsioni da parte dei figli di un politico deceduto dopo una lite con lo zio. La Commissione aveva respinto la domanda e il Tribunale di Venezia, con decreto del 19 giugno 2019, n. 5087, aveva rigettato il ricorso. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) motivazione apparente o inesistente sul diniego della protezione umanitaria, per mancato esame della situazione del Paese e della condizione personale, oltre alla sola valutazione di non credibilità; 2) violazione delle regole di valutazione della credibilità, perché il Tribunale avrebbe escluso l’attendibilità senza applicare gli indici legali; 3) nullità del procedimento per avere delegato l’audizione del richiedente a un giudice onorario non appartenente al collegio; 4) violazione dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, per l’asserita inidoneità delle fonti informative, l’individuazione della zona di provenienza e l’omessa considerazione delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Quanto alla protezione umanitaria, ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica del Tribunale, che aveva rilevato la mancata dimostrazione di una compiuta integrazione in Italia; il ricorrente aveva lamentato genericamente la mancata valorizzazione di attestati di frequenza di corsi di lingua, volontariato e lavoro, elementi giudicati di per sé non decisivi. La valutazione di non credibilità è stata reputata un accertamento di fatto motivato dall’analisi delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione e in audizione, dalle contraddizioni riscontrate e dalla loro mancata superabilità mediante la documentazione prodotta. È stata inoltre confermata la legittimità della delega dell’audizione a un giudice onorario dell’ufficio per il processo, sulla base della disciplina della magistratura onoraria e della giurisprudenza richiamata. Il quarto motivo è stato respinto perché il ricorrente non aveva specificato quali fossero le ulteriori fonti asseritamente autorevoli né il loro contenuto; la zona era stata individuata anche considerando che il richiedente vi aveva fatto riferimento come rifugio temporaneo, mentre i rischi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 14 erano stati esclusi in ragione della non credibilità della vicenda. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5

    Il Tribunale ha analiticamente analizzato (v. pp. 7-8 del provvedimento impugnato) le dichiarazioni rese dal ricorrente, davanti alla Commissione e in sede di audizione nel processo, e ha ritenuto, con accertamento in fatto, la non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, rilevando plurime contraddizioni in quanto narrato, contraddizioni non superate dalla documentazione prodotta, in coerenza con quanto prescrive l’art. 3, comma 5 richiamato.

    La valutazione di credibilità deve tenere conto dei criteri previsti dalla disposizione; è conforme a tali criteri una valutazione basata sull’esame delle dichiarazioni, sulle contraddizioni emerse e sulla verifica che la documentazione prodotta non le superi.

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10

    Cass. n. 3356 del 2019 e Cass. 4887 del 2020 hanno affermato che, in materia di protezione internazionale, “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poiché il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10 recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 35-bis “.

    È legittimo delegare a un giudice onorario l’audizione del richiedente protezione internazionale anche in un procedimento collegiale, poiché la disciplina consente tale delega e non include questi giudizi tra quelli sottratti all’assegnazione ai giudici onorari.

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11

    Cass. n. 3356 del 2019 e Cass. 4887 del 2020 hanno affermato che, in materia di protezione internazionale, “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poiché il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10 recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 35-bis “.

    Il divieto di assegnazione ai giudici onorari opera soltanto per le specifiche tipologie di giudizi indicate dalla norma e non comprende i procedimenti di protezione internazionale richiamati dalla Corte.

  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14

    Quanto infine alle lettere a) e b) del richiamato art. 14, ossia il rischio di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte ovvero la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, tale rischio è stato comunque escluso dal Tribunale, avendo ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente.

    Il rischio di danno grave previsto dalle lettere a) e b) può essere escluso quando la vicenda personale sulla quale esso si fonda sia stata ritenuta non credibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale, quando fondata sull’esame analitico delle dichiarazioni, sulle contraddizioni rilevate e sulla loro mancata superabilità alla luce della documentazione prodotta, costituisce un accertamento di fatto conforme ai criteri legali richiamati.
  • Nel procedimento di protezione internazionale, l’audizione del richiedente può essere delegata a un giudice onorario anche quando la decisione spetta a un collegio; tale delega non determina nullità se il giudice onorario rimette poi la causa al collegio per la decisione.
  • La censura relativa all’impiego di fonti informative non può essere scrutinata utilmente se il ricorrente non individua le fonti alternative invocate e non ne espone il contenuto.
  • La valutazione del rischio di danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007 può essere esclusa quando il racconto personale posto a fondamento del rischio sia stato ritenuto non credibile.
  • La censura sulla protezione umanitaria non è fondata quando il giudice di merito abbia motivato il diniego rilevando la mancata dimostrazione di una compiuta integrazione in Italia e le contestazioni sugli elementi addotti siano formulate genericamente o riguardino elementi non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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