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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23655/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva respinto le loro doglianze circa la presunta illiceità e nullità di specifiche clausole dei contratti di mutuo indicizzati in valuta estera (franco svizzero), chiedendo la declaratoria di nullità per difetto di chiarezza/trasparenza, vessatorietà, squilibrio nei confronti del consumatore, ed anche la qualificazione del contratto come "derivato implicito" con conseguente ricalcolo del capitale, restituzioni e risarcimento. Denunciavano inoltre omissione di rilievo d'ufficio di nullità e vizi di interpretazione delle clausole

La decisione

La Corte di cassazione ha: - dichiarato inammissibile il primo motivo; - accolto in parte i motivi secondo (nullità/trasparenza) e quarto (interpretazione contra proferentem) e ha disposto che la valutazione d'appello dovrà rieffettuare il giudizio tenendo conto del provvedimento AGCM e della presunzione che ne deriva (dovere di specifica confutazione da parte del giudice civile); - respinto, sul merito, il terzo motivo che chiedeva la qualificazione del mutuo come "derivato implicito" (la Corte ha ritenuto che il mutuo indicizzato non si assimili a strumento derivato in assenza di autonome masse scambiabili o di scambio ricorrente di flussi). In sintesi: parziale accoglimento dei ricorsi dei mutuatari con rinvio per nuovo esame in ordine alla chiarezza/trasparenza e, se del caso, all'interpretazione a favore del consumatore; rigetto della qualificazione come derivato; prime doglianze processuali ritenute inammissibili

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE (1993) sugli usi abusivi nelle clausole dei contratti con i consumatori

    La Corte ricorda che le clausole devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile; in caso di dubbio prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore e clausole non chiare possono esser dichiarate abusive/vessatorie se determinano uno squilibrio significativo

  • Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), artt.33-36, art.37-bis

    Trasposizione della direttiva: artt.33-36 prevedono la qualificazione e nullità delle clausole vessatorie; art.37-bis attribuisce all'AGCM il potere di pronunciare sulla vessatorietà e la Corte stabilisce che il provvedimento dell'Autorità assume valore presuntivo nel giudizio civile, imponendo al giudice ordinario una specifica confutazione

  • Codice civile, art.1419

    Principio della nullità parziale: la nullità di singole clausole non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto salvo che non risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola nulla

  • Codice civile, artt.1362-1370 (criteri di interpretazione contrattuale)

    La Corte ricorda che l'interpretazione del contratto è in primo luogo accertamento di fatto riservato al giudice del merito; tuttavia la qualificazione giuridica e l'applicazione dei canoni ermeneutici possono essere sindacate in cassazione se si denuncia violazione di legge o carenza motivazionale

  • Codice di procedura civile, artt.112, 115, 345, 360

    Richiamate regole sulla funzione motivazionale, rilievo d'ufficio delle nullità (art.345) e rimedi di cassazione (art.360); la Corte precisa limiti di ammissibilità dei motivi che attaccano valutazioni di merito

  • Testo Unico Bancario (TUB), art.117 (e richiamo ad altri artt. del TUB)

    Richiami normativi relativi agli obblighi informativi e alla disciplina bancaria: i ricorrenti chiedevano ricalcoli conformi a criteri di legge bancaria, ma la Corte si è concentrata soprattutto sulle questioni di chiarezza/trasparenza e sulla rilevanza del provvedimento AGCM

  • Provvedimento AGCM n.27214/2018

    L'Autorità aveva accertato difetto di chiarezza/trasparenza nelle clausole 4,4-bis,7,7-bis dei contratti Barclays; la Corte attribuisce a tale provvedimento un valore presuntivo nel giudizio civile e impone al giudice di merito di confutarlo esplicitamente se ritiene diversamente

Massime di principio

  • Un provvedimento dell'Autorità garante (AGCM) che accerti la non chiarezza/trasparenza di clausole contrattuali acquisisce nel processo civile un valore probatorio privilegiato e genera una presunzione che il giudice civile deve specificamente confutare motivandone le ragioni
  • Le clausole contrattuali nei rapporti professionista-consumatore devono essere valutate alla luce della direttiva 93/13/CEE e della sua trasposizione: se non sono chiare e comprensibili possono essere qualificate vessatorie/abusive e dichiarate nulle quando producono significativo squilibrio a danno del consumatore
  • La nullità di singole clausole non implica necessariamente la nullità dell'intero contratto (art.1419 c.c., art.36 Codice del consumo); il contratto resta valido per il resto se può sussistere senza le clausole nulle
  • Il giudice d'appello (e la cassazione) può rilevare d'ufficio le nullità anche di protezione; tuttavia le questioni interpretative del contratto restano primariamente accertamenti di fatto del merito sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali o carenza motivazionale
  • Non è automatico qualificare un mutuo indicizzato come "derivato": per essere considerato strumento finanziario derivato occorrono elementi strutturali (scambio di flussi, autonomia causale, negoziabilità) che nel mutuo tradizionale mancano
  • Se, dopo la verifica di chiarezza, le clausole risultano ambigue ma non nulle, opera il principio contra proferentem: in caso di dubbio sull'interpretazione delle condizioni generali, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore
  • In giudizi simili è fondamentale documentare e valorizzare gli elementi precontrattuali e informativi (foglio informativo, documenti di sintesi, attività del notaio) perché costituiscono fattori rilevanti nella valutazione della trasparenza e nell'eventuale confutazione del provvedimento amministrativo

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