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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17114/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva revocato l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio concessa a Bilardello. Il Tribunale aveva ritenuto che la circostanza che il Bilardello fosse sottoposto ad "avviso orale" (misura di prevenzione ai sensi dell'art.3 D.Lgs.159/2011) e la presenza di precedenti potessero consentire di presumere la percezione di redditi illeciti e quindi il superamento dei limiti reddituali per il patrocinio. La difesa denunciava violazioni di norme del DPR/D.Lgs. sul gratuito patrocinio e dell'art.2729 c.c., sostenendo che non vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti a fondare la revoca senza specifiche verifiche patrimoniali previste dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Presidente del Tribunale di Piacenza abbia motivato in modo insufficiente e basandosi su un'approssimativa presunzione. La Corte ha richiamato la disciplina che impone al giudice, nei casi in cui emergano sospetti, di promuovere verifiche accurate (anche delegando Guardia di Finanza o Questore) sul tenore di vita, condizioni personali/familiari e attività economiche, e ha affermato che la sola applicazione di una misura di prevenzione o l'esistenza di precedenti non costituiscono di per sé prova sufficiente di percezione di redditi illeciti. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Piacenza per un nuovo giudizio in cui siano effettuate le verifiche di legge e fornita adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (Testo Unico sulle spese di giustizia)

    La Corte interpreta gli artt. previsti (in particolare artt. 76, 79, 91, 92, 96, 98, 112 e la previsione del comma 4-bis dell'art.76) nel senso che l'ammissione al patrocinio si basa sull'autocertificazione ma il giudice, ove emergano dubbi, deve promuovere verifiche specifiche sul tenore di vita e su attività economiche; non è ammessa una revoca fondata solo su presunzioni generiche.

  • D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), art.3 (avviso orale)

    La circostanza che il richiedente rientri tra le categorie previste dal Codice antimafia impone al giudice maggiore attenzione e l'attivazione di verifiche, ma non determina automaticamente l'esclusione o la presunzione di superamento dei limiti reddituali.

  • art.96 D.P.R. 115/2002

    Secondo la Corte il comma 2 e il comma 3 obbligano il giudice a disporre verifiche sulle condizioni del richiedente (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche, casellario), delegandole se necessario alla Guardia di Finanza o al Questore, prima di revocare il patrocinio.

  • art.2729 c.c. (onere della prova)

    La Cassazione richiama la regola che il ricorrente deve dimostrare il proprio stato di non abbienza con allegazioni adeguate e che il giudice, individuate presunzioni gravi, precise e concordanti, deve avvalersi degli strumenti di indagine per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni.

  • art.2724 c.c. (presunzioni semplici)

    La Corte ricorda che anche i redditi da attività illecite possono essere accertati con presunzioni semplici (es. confronto tra tenore di vita e dichiarazioni), ma tali presunzioni richiedono elementi fattuali concreti e motivazione adeguata.

Massime di principio

  • La mera applicazione di una misura di prevenzione o la presenza di precedenti non è di per sé sufficiente a escludere l'ammissione al gratuito patrocinio né a giustificare la revoca: il giudice deve disporre verifiche concrete e motivare sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Quando sorgono dubbi sulla veridicità dell'autocertificazione reddituale, il giudice deve attivare i poteri di indagine previsti dall'art.96 D.P.R. 115/2002 (richiedere informazioni a Questura, Guardia di Finanza, ecc.) prima di revocare o rigettare il beneficio.
  • L'accertamento di redditi, compresi quelli da attività illecite, può avvenire anche attraverso presunzioni semplici (tenore di vita, spese, confronti con dichiarazioni fiscali), ma è necessario che il collegamento tra tali indici e la percezione di redditi sia esplicitato e motivato.
  • L'onere di allegazione del richiedente sul proprio stato di non abbienza rimane centrale: il giudice valuta l'attendibilità delle dichiarazioni e, in presenza di elementi sospetti, deve attuare le indagini previste dalla legge prima di procedere a revoca.
  • Le decisioni provvisorie di ammissione al patrocinio possono essere revocate, ma solo se la revoca si fonda su una istruttoria effettiva che dimostri il superamento della soglia reddituale secondo le regole di motivazione e prova richieste dalla giurisprudenza.

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