Sentenza del 09/07/2024 n. 18803 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato da € 8.500 a € 13.800,28 la rendita catastale che essa aveva proposto, rispetto alla rendita precedente di € 15.124, tramite DOCFA ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015. Con un unico motivo in Cassazione ha sostenuto che la procedura di aggiornamento fosse accessibile a tutti gli intestatari di immobili dei gruppi catastali D ed E e consentisse di rideterminare la rendita secondo i nuovi criteri, senza essere limitata allo scorporo di impianti produttivi; l’interpretazione opposta avrebbe introdotto un principio di immodificabilità della rendita non previsto dalla legge.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole dei precedenti gradi: il ricorso della società contro l’avviso era stato respinto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Ha stabilito che l’aggiornamento ex art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015 è consentito soltanto per adeguare la rendita ai criteri del comma 21, escludendo dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, non per una revisione generalizzata della rendita. Nel giudizio sulla rettifica, spetta al contribuente indicare quali componenti produttive erano state incluse nella rendita originaria e devono essere scorporate. La Corte ha inoltre osservato che l’avviso non poteva essere annullato per illegittimità del procedimento, non essendo stata dedotta tale illegittimità nel ricorso introduttivo. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia € 2.600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21 e 22
Da tale premessa deriva che, in virtù del criterio di interpretazione letterale e di quello sistematico, la presentazione di un atto di aggiornamento catastale in base alla legge n. 208 del 2015 è consentita agli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale, di cui alle categorie D ed E, al solo fine di ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
La procedura agevolata non autorizza una revisione libera o generalizzata della rendita: serve ad applicare i nuovi criteri, in particolare eliminando dalla stima le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo che la disciplina esclude.
Regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701
Il regolamento disciplina le modalità degli atti di aggiornamento catastale richiamati dall’art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015; la procedura va utilizzata per l’adeguamento ai criteri del comma 21.
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, art. 10
La disposizione è richiamata per inquadrare la stima diretta degli opifici e degli immobili con caratteristiche speciali; la nuova disciplina innova rispetto al passato, per la questione esaminata, quanto all’esclusione dalla stima delle componenti impiantistiche funzionali alla produzione.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
È la norma processuale in base alla quale la società ha denunciato in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle disposizioni sulla rideterminazione della rendita; il motivo è stato ritenuto infondato.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma - 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, l’aggiornamento previsto dall’art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015 non consente di ridurre liberamente la rendita: deve essere collegato all’applicazione dei nuovi criteri del comma 21.
- La rideterminazione è pertinente quando dalla rendita originaria occorre scorporare macchinari, attrezzature o altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, esclusi dalla stima catastale dalla nuova disciplina.
- Chi contesta la rettifica della rendita deve indicare concretamente quali componenti produttive erano state considerate nella stima originaria e vanno escluse; non basta chiedere una riduzione generalizzata.
- Un vizio del procedimento non può fondare l’annullamento in giudizio se non è stato dedotto tempestivamente nel ricorso introduttivo.
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