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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44367/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per presunta illegalità della sanzione accessoria (sospensione della patente) deducendo vizio di motivazione e illegittimità della durata della sospensione, con richiamo agli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., nonché alla commisurazione prevista dall'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 286. In sostanza il ricorrente censura l'omissione della motivazione sulla durata della sospensione, fissata dal giudice a 2 anni e 8 mesi, senza indicare i criteri di commisurazione adottati partendo dal massimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, avendo chiarito che tali sanzioni sono autonome rispetto all'accordo di patteggiamento e il giudice deve applicarle e motivarle indipendentemente dalla volontà delle parti. Nel merito la censura è accolta: la Corte ha rilevato l'omissione della motivazione circa i criteri (art. 218, comma 2, C.d.S.) necessari quando la sospensione supera la media edittale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e la causa è stata rinviata al Tribunale di Pavia per un nuovo giudizio sul solo punto della durata della misura accessoria.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato per cui è stato condannato l'imputato (reato oggetto del patteggiamento). Qui utilizzata per identificare il fatto-reato cui si riferisce la sentenza di applicazione della pena.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte chiarisce che l'accordo di patteggiamento non vincola il giudice in ordine all'applicazione e motivazione delle sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno decise autonomamente.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulle materie di cassazione: la Corte rileva che il ricorso per vizio di motivazione relativo alla sanzione amministrativa accessoria è ammissibile ai sensi delle regole generali di impugnazione previste da questo articolo, anche se la sentenza deriva da patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Prevede limiti all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento per taluni motivi. La Corte chiarisce che tali limiti non escludono il sindacato di legittimità quando la censura riguarda la corretta applicazione o motivazione della sanzione amministrativa accessoria, essendo queste autonome rispetto all'accordo.

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 286

    Norma citata in relazione alla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie in materia di circolazione (nella sentenza è richiamata come parametro normativo per la misura della sospensione); la Corte richiede che la durata sia motivata secondo i criteri previsti dalla normativa del codice della strada.

  • art. 218, comma 2, Codice della Strada

    Indica i criteri per la commisurazione della durata della sospensione della patente (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dalla circolazione). La Corte afferma che, se la sanzione supera la media edittale, il giudice ha l'onere di motivare richiamando tali criteri.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente) sono autonome rispetto all'accordo di patteggiamento: il giudice le applica e le motiva indipendentemente dalla volontà delle parti.
  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena è ammissibile per vizi relativi alla motivazione o all'illegalità della sanzione amministrativa accessoria, nonostante i limiti di impugnazione del patteggiamento, quando si tratti di materia estranea alla mera espressione di volontà dell'imputato.
  • Se la durata della sanzione accessoria si attesta entro la "media edittale" e non emergono elementi di particolare meritevolezza a favore dell'imputato, la motivazione implicita può essere sufficiente; se invece la misura è superiore alla media edittale, il giudice deve fornire motivazione specifica richiamando i criteri dell'art. 218, comma 2, C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione).
  • L'omessa o insufficiente motivazione sulla durata della sanzione accessoria può comportare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio limitato al punto motivazionale.

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