Cassazione Civile, Ordinanza n. 19259/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice, impiegata nel personale di terra, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società del gruppo aeronautico. Il tribunale aveva accertato l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo e dichiarato l'illegittimità del licenziamento; la corte d'appello aveva parzialmente riformato, negando la reintegra ma riconoscendo un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della motivazione per relationem della sentenza di merito e asserita non sovrapponibilità con altra vicenda riguardante assistenti di volo; 2) violazione della disciplina speciale sulla messa in mobilità, sostenendo che la procedura dovesse restare limitata ai lavoratori originariamente considerati e non alla situazione successiva del 2015, dopo l'acquisizione di un'altra società; 3) violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi e delle norme civilistiche sulla direzione e coordinamento, per avere ravvisato l'unicità datoriale senza verificare una effettiva utilizzazione promiscua dei lavoratori; 4) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica, assumendo che nel settore aereo non sia possibile una struttura unitaria con uso promiscuo di naviganti e responsabili; 5) violazione dell'art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, per non aver detratto dal limite massimo delle 12 mensilità anche i redditi percepiti dopo il dodicesimo mese dal licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, perché la motivazione per relationem è legittima e la decisione impugnata aveva comunque affrontato questioni comuni al personale coinvolto; il secondo motivo, perché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi centrata sulla situazione occupazionale del 2015 e sulla relativa procedura di integrazione salariale; il terzo e il quarto motivo, richiamando la giurisprudenza già consolidata sull'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e sull'estensione della platea dei lavoratori da considerare nella procedura collettiva; il quinto motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: l'aliunde perceptum/percipiendum va detratto dall'importo dell'indennità risarcitoria complessivamente calcolata, fino al tetto massimo di 12 mensilità, ma non deve essere sottratto dal tetto stesso. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione per relationem è ammissibile se il richiamo consente di individuare la ratio della decisione e la parte che impugna deve confrontarsi con le argomentazioni richiamate.
Il richiamo ai precedenti conformi non è limitato ai precedenti di legittimità ma può estendersi anche a quelli di merito.
art. 1-bis, L. n. 291 del 2004
La procedura contestata andava valutata in base alla situazione occupazionale e societaria esistente nel 2015, considerata la diversa causale della domanda di integrazione salariale rispetto a quella del 2011.
art. 2, d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla L. n. 166 del 2008
Norma richiamata per la disciplina speciale sulla messa in mobilità, non superata dalle censure delle ricorrenti.
La verifica degli esuberi in una procedura collettiva va compiuta con riferimento all'effettiva organizzazione imprenditoriale unitaria quando sia accertato un unico centro di imputazione.
Richiamato nel quadro delle relazioni societarie tra le imprese del gruppo, ma non decisivo a fronte dell'accertata unicità sostanziale dell'impresa.
Richiamato nel quadro dei rapporti di direzione e coordinamento tra società, senza escludere l'accertamento dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
La prestazione di lavoro può essere riferita a un soggetto sostanzialmente unitario, indipendentemente dalla pluralità formale di società.
Le censure basate sulla mancata indagine su alcuni fatti sono infondate quando la sentenza è fondata su un accertamento di fatto non specificamente scalfito.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
L'indennità risarcitoria si calcola sull'intero periodo di estromissione, detraendo l'aliunde perceptum o percipiendum, entro il limite massimo di dodici mensilità; non si detrae il guadagno dal tetto massimo.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
È possibile correggere la motivazione della sentenza senza incidere sul dispositivo quando l'errore non altera l'esito della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima anche quando rinvia a precedenti di merito, purché il precedente richiamato renda conoscibile la ratio decidendi e la parte impugnante si confronti specificamente con il suo contenuto.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito fondi la decisione su un diverso presupposto fattuale o temporale rispetto a quello contestato.
- In presenza di un accertato unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, la procedura di licenziamento collettivo deve considerare l'intero complesso aziendale e la totalità dei lavoratori formalmente in forza alle società sostanzialmente integrate, non solo quelli di una singola società.
- L'esistenza di una pluralità di soggetti giuridici non impedisce di ravvisare un'unica organizzazione datoriale quando gli elementi fattuali dimostrino compenetrazione di mezzi, attività e decisioni imprenditoriali, con prevalenza del principio di effettività.
- Nella quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav., l'aliunde perceptum o percipiendum va sottratto dal danno complessivamente maturato nel periodo di estromissione e non dal solo tetto massimo delle dodici mensilità.
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