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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08669/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia all'impugnazione, ritenendola rituale e idonea a produrre l'effetto estintivo dell'impugnazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della sussistenza di profili di colpa connessi all'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e di una precedente sentenza di appello, aveva rideterminato in anni sei e mesi otto di reclusione la pena per il reato associativo in materia di stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo di ricorso denunciava inosservanza degli artt. 132 e 133 c.p. e dell'art. 27 Cost., oltre a illogicità e asserita inesistenza della motivazione, assumendo l'eccessiva entità della pena applicata. Successivamente, prima della decisione di legittimità, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa all'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

  • art. 132 c.p.

    richiamato quale parametro di legittimità della determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro di valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 27 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sull'eccessività della pena e sulla finalità rieducativa

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia rituale all'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale formale, irrevocabile e recettizio, che produce l'inammissibilità dell'impugnazione quando perviene alla cancelleria del giudice competente.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto personale: può essere validamente compiuta dalla parte personalmente o dal difensore solo se munito di apposita procura speciale.
  • Quando la rinuncia è rituale, la Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso e applicare le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieProcesso penale
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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