Cassazione Civile, Ordinanza n. 30883/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un ex dipendente di una società postale, cessato dal servizio alla fine del 2011 a seguito di risoluzione consensuale del rapporto, chiedeva il pagamento del conguaglio del premio di produttività relativo all’anno 2011. La domanda era stata respinta in primo e in secondo grado perché i giudici di merito avevano ritenuto che il diritto all’intera quota del premio trovasse la sua fonte esclusiva nell’accordo sindacale del 12 giugno 2012, il quale limitava l’erogazione ai lavoratori ancora in servizio al momento della sottoscrizione. In cassazione il lavoratore proponeva tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato il verbale di conciliazione del 13 febbraio 2012, nel quale la rinuncia ai diritti era espressamente esclusa, tra l’altro, per il conguaglio del premio di produttività; 2) violazione di norme processuali e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la volontà delle parti dell’accordo transattivo fosse quella di preservare il diritto al premio e che non potesse essere assunto l’accordo sindacale del 12 giugno 2012 come fonte della pretesa; 3) violazione degli artt. 112, 113, 132 c.p.c. e 1321, 1372, 1965 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inefficace la transazione e superata da atti estranei.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva fondato il rigetto sulla interpretazione dell’accordo sindacale del 12 giugno 2012, considerato fonte esclusiva del diritto al premio, e non sulla portata del verbale di conciliazione invocato dal ricorrente. Ha inoltre osservato che la censura di omessa pronuncia era in realtà riferita a un fatto secondario e che, in presenza di doppia conforme di merito, non era consentita la riqualificazione del vizio nei termini di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza ha poi ribadito che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. attiene al merito dell’apprezzamento probatorio e che, in materia di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati, non potendo limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello; non basta che il giudice non abbia considerato alcuni documenti o fatti secondari.
Richiamato insieme ad altre norme processuali, senza autonoma ratio decisoria specifica nel provvedimento.
La denuncia di violazione del principio del libero convincimento non integra, di regola, una violazione di legge ma attiene all'apprezzamento di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
La contestazione sull'uso delle prove investe il merito della valutazione probatoria e non può essere proposta come violazione di legge se non nei limiti del corretto vizio motivazionale.
La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente sussiste solo in caso di assoluta carenza grafica o di motivazione incomprensibile, non per mera insufficienza o contraddittorietà.
La censura sull'interpretazione del contratto richiede di specificare i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.
Richiamato dalla Corte di merito come criterio interpretativo dell'accordo sindacale, valorizzando il coordinamento complessivo delle clausole.
Richiamato dalla Corte di merito come criterio interpretativo dell'accordo sindacale, in chiave di conservazione dell'efficacia della clausola.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia vincolante della transazione; la Corte non ha accolto la censura perché non investiva la ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura transattiva del verbale di conciliazione e la sua rilevanza rispetto al credito azionato.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare il diritto sulla transazione intervenuta tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come base delle censure di violazione di legge, ritenute però inidonee a scalfire la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzata per denunciare l'omessa pronuncia, censura dichiarata inammissibile perché riferita a fatto secondario.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non era invocabile per riqualificare la doglianza in presenza di doppia conforme di merito, secondo il divieto dell'art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia decisione conforme di merito, non è consentita la riqualificazione del vizio nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la proposta camerale e il relativo procedimento in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manchi una decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello; non è configurabile quando si contesti la mancata considerazione di documenti o fatti secondari.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché l'apprezzamento delle prove appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale ammesso dalla legge.
- Per censurare l'interpretazione di una clausola contrattuale in cassazione non basta richiamare astrattamente l'art. 1362 c.c.: occorre indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
- Quando sono possibili più interpretazioni plausibili di una clausola, la parte soccombente non può ottenere in cassazione la sostituzione della propria lettura a quella scelta dal giudice di merito, se quest'ultima è logicamente e giuridicamente sostenibile.
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso non può essere riqualificato nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se la critica mira in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
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