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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36343/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo di importo pari a euro 541.000 emesso su iniziativa di una società che agiva quale cessionaria/gestore del credito, deducendo la nullità della fideiussione omnibus prestata nell’interesse di una società terza. Secondo l’opponente, la garanzia era nulla perché stipulata a valle di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990. In primo grado l’opposizione era stata accolta quanto alla revoca del decreto, ma il giudice aveva comunque condannato l’opponente al pagamento di euro 511.000. In appello la decisione era stata confermata in sostanza sul rilievo che la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. non era di per sé idonea a travolgere l’intero contratto, essendo eventualmente sostituita di diritto dalla norma imperativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 1936 e 1418 c.c. e dell’art. 2, commi 2, lett. a), e 3, l. n. 287 del 1990, per non avere la sentenza riconosciuto la nullità della fideiussione stipulata a valle di intese nulle perché restrittive della concorrenza; 2) violazione degli artt. 1363 e 1957 c.c., sostenendo che per il rispetto del termine dell’art. 1957 c.c. fosse necessaria una domanda giudiziale e non fosse sufficiente una richiesta stragiudiziale, nonostante la garanzia fosse qualificata come a prima richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la doglianza alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021: i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono parzialmente nulli solo nelle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, e solo se tali clausole siano effettivamente restrittive della concorrenza, salvo diversa volontà desumibile dal contratto o altrimenti comprovata. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di decisività, perché la sentenza impugnata non aveva affermato una deroga dell’art. 1957 c.c. in quanto tale, ma aveva ritenuto, in coerenza con Cass. n. 22346/2017, che nella fattispecie la richiesta stragiudiziale potesse integrare l’istanza richiesta dalla norma. Le spese sono state compensate per la metà e per l’altra metà poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1936 c.c.

    richiamato per qualificare la fideiussione come garanzia personale prestata nell’interesse di un terzo.

  • art. 1418 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della garanzia; la Corte, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha escluso la nullità totale del contratto e riconosciuto solo una nullità parziale delle clausole coincidenti con lo schema anticoncorrenziale, ove ricorrano i presupposti.

  • art. 2, commi 2, lett. a), e 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287

    è la base normativa del divieto di intese restrittive della concorrenza; la Corte ha affermato che la nullità colpisce solo le clausole della fideiussione che riproducono quelle dell’intesa vietata, con nullità parziale e sostituzione automatica delle clausole invalide, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere una diversa lettura della clausola relativa al termine ex art. 1957 c.c.; il motivo è stato però ritenuto non decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1957 c.c.

    la Corte ha ribadito che, in presenza di garanzia a prima richiesta, l’istanza prevista dalla norma può essere soddisfatta anche mediante richiesta stragiudiziale e non necessariamente con domanda giudiziale, in conformità a precedente giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione invocata dal ricorrente per entrambi i motivi di diritto.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei contratti di fideiussione stipulati a valle di intese anticoncorrenziali, la nullità non investe automaticamente l’intero negozio, ma opera in modo parziale e solo sulle clausole che riproducono lo schema vietato e che siano concretamente restrittive della concorrenza, salvo diversa volontà delle parti.
  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile se si fonda su una ratio decidendi che la sentenza impugnata non ha effettivamente adottato: la censura deve colpire la reale ragione decisoria della pronuncia di merito.
  • Quando la garanzia è qualificata come "a prima richiesta", l’adempimento dell’onere previsto dall’art. 1957 c.c. può essere integrato anche da una richiesta stragiudiziale, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
  • La deduzione della nullità per violazione della disciplina antitrust richiede di verificare se le clausole contestate riproducano effettivamente quelle dello schema anticoncorrenziale; non basta il mero richiamo al modello fideiussorio standard per ottenere la caducazione integrale del contratto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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