Cassazione Civile, Ordinanza n. 19393/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
La controversia riguarda una procedura per l'affidamento della concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Rio Braies. L'ente ricorrente aveva chiesto al giudice delle acque l'annullamento della delibera provinciale che autorizzava il bando di gara e del bando stesso, poi integrando il ricorso con motivi aggiunti contro il successivo decreto di concessione rilasciato alla società controinteressata e contro il parere ambientale favorevole. Il TSAP aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario ritenendo tardivi i motivi aggiunti, perché la pubblicazione del decreto concessorio sulla rete civica provinciale sarebbe stata idonea a far decorrere il termine per impugnare. In Cassazione la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 146 e 18 del r.d. 1775/1933, dell'art. 132 c.p.c., dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, nonché degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47 Carta DFUE. Ha sostenuto che, per i terzi non direttamente contemplati, la decorrenza del termine impugnatorio richiede una pubblicazione con valore di pubblicità legale nella forma prevista dalla legge, non essendo sufficiente la sola pubblicazione sulla rete civica provinciale, in mancanza di una espressa previsione normativa attributiva di tale effetto; inoltre ha contestato che i motivi aggiunti fossero necessari e che l'eventuale annullamento del bando non potesse incidere anche sulla concessione poi rilasciata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulla decorrenza del termine di impugnazione. Ha cassato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato tardivi i motivi aggiunti e, per questa via, improcedibile il ricorso introduttivo. La Corte ha ritenuto che la pubblicazione del decreto concessorio sulla Rete Civica dell'Alto Adige non integrasse, nel caso concreto, la conoscenza legale richiesta dagli artt. 18 e 146 del r.d. 1775/1933, perché l'art. 16 della legge provinciale n. 2/2015 non attribuisce a tale pubblicazione valore di pubblicità legale. Sono state quindi assorbite le ulteriori questioni sulla necessità dei motivi aggiunti e sull'effetto caducante del ricorso contro il bando. La causa è stata rinviata al TSAP in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 146 r.d. 1775/1933
"il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia"
Per i soggetti non direttamente contemplati nell'atto, la decorrenza del termine di ricorso richiede una pubblicazione con effetto di conoscenza legale secondo le forme previste dalla norma.
art. 18 r.d. 1775/1933
"I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti [...] e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno"
La Corte lo richiama come norma che collega il termine impugnatorio alla pubblicazione ufficiale del decreto di concessione.
art. 143 r.d. 1775/1933
"ricorsi avverso i provvedimenti in materia di acque pubbliche"
È richiamato per ribadire la cognizione del TSAP sui provvedimenti in materia di acque pubbliche e sui relativi atti prodromici.
art. 16, comma 4, l.p. Bolzano n. 2/2015
"La concessione per piccole o medie derivazioni è pubblicata per estratto sulla Rete civica dell'Alto Adige"
La Corte ritiene che questa previsione non attribuisca espressamente alla pubblicazione telematica valore di pubblicità legale ai fini della decorrenza del termine ex art. 146 r.d. 1775/1933.
art. 32, comma 1, l. n. 69/2009
"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici"
La norma non basta da sola a conferire valore legale alla pubblicazione telematica quando la disciplina di settore non preveda già l'effetto di pubblicità legale.
art. 24 Cost.
La Corte collega la disciplina della conoscenza legale e della decorrenza dei termini alla garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro del giusto processo.
art. 113 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 117 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso e nella ricostruzione del riparto di competenze in materia di acque ed energia.
art. 6 CEDU
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro del giusto processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
Richiamato nel motivo di ricorso per la dedotta nullità della sentenza.
Richiamato nella ricostruzione del regime dei beni demaniali, in particolare delle acque pubbliche.
Richiamato come norma che inquadra la disciplina degli usi delle acque nel contesto della tutela ambientale.
Invocato dalla resistente, ma ritenuto non decisivo per attribuire pubblicità legale alla pubblicazione sul sito provinciale.
Massime di principio
- Nei giudizi avverso concessioni di acque pubbliche, per i terzi non direttamente contemplati dall'atto il termine per ricorrere decorre solo da una pubblicazione che la legge qualifichi espressamente come idonea a determinare la conoscenza legale del provvedimento.
- La pubblicazione di un atto amministrativo su un sito istituzionale o su una rete civica non equivale automaticamente a pubblicità legale: tale effetto richiede una base normativa positiva espressa.
- La disciplina speciale sulle acque pubbliche continua a governare la decorrenza dei termini impugnatori anche se la procedura concessoria è disciplinata da normativa provinciale, salvo che quest'ultima attribuisca in modo chiaro valore legale alla forma di pubblicità prevista.
- Quando la declaratoria di tardività dei motivi aggiunti è erronea, deve essere cassata anche la conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso principale; restano assorbite le ulteriori questioni dipendenti.
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