Cassazione Penale, Sentenza n. 42570/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/09/2023 che aveva confermato la loro responsabilita penale per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale: a Bottalico e Santacroce veniva contestata la distrazione di ingenti somme dalla AUTOCLASSIC SRL a favore della APULIA DRIVE SRL attraverso operazioni infragruppo e la produzione di un prospetto extracontabile che occultava un credito inesistente; al solo Santacroce veniva contestata inoltre la dissipazione di crediti verso ABITARCHI SRL. I ricorsi in Cassazione lamentavano, tra l'altro, travisamento della prova, carenza o manifesta illogicita della motivazione e inesistenza dell'elemento soggettivo, nonche la ricostruzione errata dei fatti rispetto alla logica dei vantaggi compensativi di gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la doppia conforme (sentenza di primo e secondo grado concordi) consenta la reciproca integrazione motivazionale e che le doglianze dei ricorrenti siano per lo piu reiterazioni di argomentazioni gia valutate e respinte dal giudice di merito. La Corte ha confermato che le traslazioni di denaro, eseguite in un periodo di conclamato dissesto e senza adeguata contropartita, integrano bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione; ha precisato che l'onere di provare vantaggi compensativi concreti e documentati compete agli amministratori che invocano la logica di gruppo e che nel caso di specie tale prova non e stata fornita. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni di responsabilita e la declaratoria di inammissibilita dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamati per il concorso di persone nel reato e per le forme di partecipazione contestate agli imputati
Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare)
art. 216 comma 1 n.1, art. 223 comma 1
Norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e della bancarotta fraudolenta per distrazione/dissipazione: applicate per valutare la rilevanza penale dei trasferimenti infragruppo e della mancata riscossione di crediti
art. 236, art. 217 comma 1 n.2, art. 161 comma 3
Art. 236 citato dai ricorrenti per riqualificazione impropria; art. 217 considerato in relazione alla bancarotta semplice; art. 161 richiamato in riferimento alla relazione di attestazione e alla responsabilita del professionista attestatore
art. 2634, art. 2497, art. 2359
Art. 2634 (vantaggi compensativi) usato per definire i casi in cui operazioni infragruppo non sono penalmente rilevanti se fondatamente prevedibili vantaggi per la societa depauperata; art. 2497 e 2359 richiamati per la disciplina e la nozione di gruppo di imprese
art. 173 comma 1 disp. att., art. 606 comma 1 lett. b, c, d, e, art. 616
Art. 173 disp. att. per limiti di richiamo dei motivi; art. 606 lett. b,c,d,e per i vizi dedotti (mancanza di motivazione, travisamento della prova, ecc.); art. 616 per conseguenze dell'inammissibilita e condanna alle spese
Massime di principio
- In caso di doppia conforme (conferma di primo e secondo grado) la Cassazione ammette che le due sentenze formino un corpo argomentativo unico: il ricorso che si limiti a riproporre argomentazioni gia valutate e respinte in appello e generalmente inammissibile
- Le censure di carenza o manifesta illogicita della motivazione devono emergere dal testo della sentenza impugnata; non e consentito in cassazione un nuovo esame di merito o una diversa ricostruzione logica plausibile
- Nei trasferimenti infragruppo l'amministratore che invoca la liceita dell'operazione per vantaggi compensativi ha l'onere di provare con documentazione attendibile (business plan, contratti, verbali, evidenze contabili) la concreta prevedibilita e adeguatezza dei benefici per la societa depauperata
- La realizzazione di ingenti trasferimenti di risorse in un periodo di difficolta finanziaria conclamata e l'assenza di adeguata contropartita costituiscono indici forti di distrazione o dissipazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta
- L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il dolo generico: non e necessaria la consapevolezza dell'insolvenza, ma la volontaria destinazione del patrimonio a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni sociali
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici o reiterativi: una difesa efficace in sede di legittimita richiede la individuazione puntuale di errori di diritto o di vizi motivazionali che non implichino la riesamina del merito
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