Cassazione Civile, Ordinanza n. 05134/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale foro del consumatore e ha disposto che nulla fosse liquidato sulle spese, ritenendo inammissibile l'attività difensiva del resistente. Ha inoltre applicato la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 1.000,00 e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La lite origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un ex cliente contro il decreto emesso a favore del difensore per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni rese in una causa civile. Il Tribunale di Foggia, investito dell'opposizione, ha revocato il decreto, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il Tribunale di Roma, ritenendo applicabile il foro del consumatore. Il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza sostenendo, con un unico motivo, che la competenza spettasse al Tribunale di Foggia per effetto di una pretesa elezione di domicilio dell'ex cliente in Foggia e che, inoltre, un precedente provvedimento del giudice monocratico avrebbe già deciso la competenza, formando giudicato. In via preliminare ha anche eccepito la tardività della memoria del resistente. Il resistente ha difeso la tempestività del deposito richiamando la disciplina intertemporale e, nel merito, ha sostenuto la correttezza del foro del consumatore. La Corte ha ritenuto tardiva la memoria del resistente, ma ha esaminato il ricorso e lo ha rigettato, affermando che nelle controversie per compensi dell'avvocato verso il cliente consumatore opera il foro esclusivo del consumatore, prevalente su ogni altro criterio; ha inoltre escluso sia la formazione di un giudicato interno sulla competenza, sia l'esistenza di un'effettiva elezione di domicilio idonea a derogare al foro competente, poiché la scrittura prodotta costituiva una mera indicazione di domicilio per un diverso e specifico affare, non riferibile alla controversia sul compenso.
Norme richiamate
richiamato solo per indicare la difesa in proprio del ricorrente
quinto comma; ultimo comma; primo comma
il termine per la memoria del resistente decorre dalla notificazione del ricorso ed è ordinatorio; il domicilio speciale può essere eletto per determinati atti o affari, ma deve riguardare la specifica vicenda rilevante per la controversia
il provvedimento che decide solo sulla competenza e sulle spese in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è impugnabile con regolamento di competenza
definisce il domicilio generale come luogo della sede principale degli affari e interessi
consente l'elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari; nel caso di specie la scrittura prodotta non integrava una valida elezione di domicilio rilevante per il foro del consumatore
citato in relazione alla composizione collegiale del tribunale nel procedimento di opposizione
norma transitoria riferita alle sole modifiche del giudizio di primo grado, non applicabile in modo estensivo al giudizio di regolamento di competenza
art. 11 preleggi
esprime il principio di irretroattività della legge, rilevante per escludere l'applicazione immediata della nuova disciplina ai termini già decorsi
art. 10 preleggi
richiamato per individuare l'entrata in vigore della legge nuova
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005
le clausole che prevedono fori diversi da residenza o domicilio elettivo del consumatore si presumono vessatorie
art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005
il foro del consumatore è individuato nella residenza o nel domicilio elettivo del consumatore ed è esclusivo e inderogabile salvo trattativa individuale
la memoria serve solo a illustrare e chiarire i motivi del ricorso e non può integrarli; consente altresì la condanna in presenza dei presupposti indicati dalla norma
base per la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
richiamato anche con riferimento al termine di costituzione del resistente nel regolamento di competenza
Massime di principio
- Nei giudizi promossi dall'avvocato per il pagamento dei compensi professionali verso un cliente consumatore, la competenza territoriale è determinata dal foro del consumatore, che è criterio esclusivo, inderogabile e prevalente su ogni altro criterio concorrente.
- La deroga al foro del consumatore richiede una valida elezione di domicilio riferibile al contratto o all'affare specifico; non sono sufficienti indicazioni di domicilio generiche, né elezioni successive o relative a vicende diverse e non ancora insorte.
- Un precedente provvedimento del giudice che non contenga una statuizione decisoria sulla competenza non è idoneo a formare giudicato interno su tale punto.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la memoria della parte resistente depositata oltre il termine previsto è tardiva se il termine decorre dalla notificazione del ricorso; le regole processuali sopravvenute non si applicano retroattivamente agli atti già compiuti, in applicazione del principio tempus regit actum.
- La memoria ex art. 380-bis c.p.c. ha funzione meramente illustrativa e non può essere utilizzata per introdurre nuovi motivi o integrare quelli già proposti nel ricorso.
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