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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5094/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di prevenzione disposta nei confronti di Mario Grizzaffi su utilità (immobili, saldi finanziari, polizze) formalmente intestate a terzi (moglie Gaetana Spadafora e figli Giuseppe e Vincenzo). I motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione circa la correlazione temporale tra la pericolosità sociale attribuita al proposto (che i ricorrenti ritengono riconducibile al 2006) e acquisizioni patrimoniali anteriori; si afferma che una condanna patteggiata del 1995 con pena sospesa non poteva essere valorizzata ai fini della prevenzione (richiamando l'art. 166 c.p.); (2) contestazione della sproporzione tra costi affrontati per l'acquisto di un immobile (2004) e le risorse lecite dimostrate, sostenendo che il 75% sarebbe coperto da fonti lecite; (3) omessa restituzione di quota parte di un prodotto finanziario intestato al terzo Giuseppe, in parte già valutata diversamente per altro fratello.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto, in sintesi: (a) i primi due motivi sollevano questioni (correlazione temporale, sproporzione reddituale) non devolute alla verifica sulla disponibilità sostanziale dei beni, tema effettivamente impugnato; i terzi (intestatari formali) sono legittimati a contestare solo la titolarità effettiva dei beni e non i presupposti soggettivi della misura (pericolosità sociale, provenienza illecita, ecc.); (b) sulla pericolosità del proposto la Corte d'appello ha fornito motivazione sufficiente, ricostruendo una continuità di inserimento mafioso dal 1994 in avanti con elementi integrativi (informative e investigazioni) che superano l'ostacolo derivante dal patteggiamento e dalla sospensione della pena del 1995; (c) quanto all'immobile del 2004, le risultanze peritali e documentali non confermano l'allegata provvista lecita (assegni, causali mancanti) e dimostrano una sproporzione complessiva delle capacità reddituali rispetto agli esborsi; (d) il motivo relativo alla restituzione di quota parte del prodotto finanziario è inammissibile per genericità e per essere materia non devoluta adeguatamente alla Corte. Conseguentemente la confisca è stata confermata e i ricorsi respinti per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.

    I ricorrenti hanno sostenuto che la pena sospesa derivante dal patteggiamento rendeva inidonea quella vicenda a fondare la misura di prevenzione; la Corte ha però ritenuto che successivi e ulteriori elementi probatori integrativi consentivano di datare e fondare la pericolosità a prescindere dall'effetto bloccante originariamente connesso alla sospensione della pena

  • art. 444 c.p.p.

    Il patteggiamento richiamato nella vicenda (fatti del 1995) era stato inizialmente valutato come ostativo alla misura; la Corte di appello ha invece considerato ulteriori elementi investigativi che consentono di ricostruire continuità criminale nonostante il patteggiamento

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato nel dibattito giurisprudenziale come riferimento ai reati-spia: la Corte segnala che i terzi non possono, in via principale, contestare la responsabilità del proposto per reati-spia quando il loro interesse è limitato alla titolarità sostanziale dei beni

  • comma 1-quinquies dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21)

    comma 1- quinquies dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. aggiunto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21

    Pur prevedendo l'intervento dei terzi nel processo penale, la norma non estende la loro legittimazione a impugnare profili estranei alla contestazione della titolarità formale e sostanziale dei beni; la Corte interpreta tale disciplina in senso restrittivo rispetto all'ambito dei mezzi di difesa del terzo

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca di prevenzione è legittimato soprattutto a dimostrare la propria titolarità effettiva; non può, in linea generale, impugnare i presupposti soggettivi della misura (pericolosità sociale del proposto, reati-spia) se non incidono direttamente sulla titolarità sostanziale del bene.
  • Nelle misure di prevenzione patrimoniale la valutazione della correlazione temporale fra ingressi patrimoniali e manifestazioni della pericolosità del soggetto è inscindibile dal giudizio complessivo sulla pericolosità stessa: contestare la sola parametrizzazione temporale senza affrontare le evidenze sulla pericolosità rischia di essere inammissibile o inutile.
  • Le allegazioni di provenienza lecita dei fondi richiedono documentazione probatoria completa e causale (assegni, bonifici, dichiarazioni fiscali coerenti); prove incomplete o prive di causale possono essere ritenute insufficienti rispetto alle risultanze peritali.
  • Per evitare l'inammissibilità in sede di legittimità, le censure devono essere effettivamente devolute ai giudici di merito e affrontare puntualmente le argomentazioni da questi svolte: ripetere ragioni già respinte senza confrontarsi con la motivazione ostativa determina spesso il rigetto per inammissibilità.
  • Le valutazioni peritali sulla capacità reddituale e sui flussi finanziari hanno grande rilievo in questioni di sproporzione patrimoniale; contestazioni generiche o introdotte per la prima volta in Cassazione sono normalmente inammissibili.

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