Cassazione Civile, Ordinanza n. 27306/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Un venditore aveva chiesto agli eredi del presunto primo acquirente il pagamento di somme corrispondenti a oneri/tasse relativi alla proprietà di un autocarro, sostenendo di avere venduto il mezzo e di essere rimasto esposto verso la pubblica amministrazione perché il passaggio di proprietà non era stato trascritto al PRA. I convenuti avevano negato la pretesa, deducendo che il loro dante causa non aveva acquistato il veicolo, anche perché privo della patente idonea, e avevano chiamato in causa un diverso soggetto che sarebbe stato il vero acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo irrilevante una successiva dichiarazione resa dal venditore ai Carabinieri. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2735 c.c. e 116 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe trascurato un esposto in cui il venditore avrebbe ammesso di aver venduto l’autocarro al terzo chiamato in causa, dichiarazione che, a loro dire, aveva valore confessoria e dimostrava che la proprietà era in capo a quest’ultimo; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non aver considerato sia il documento attestante il ritiro della carta di circolazione a carico del terzo, sia la sua difesa in comparsa, secondo cui avrebbe acquistato il mezzo successivamente al 1984.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che i motivi erano anche formulati senza il rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata specifica indicazione della localizzazione processuale dei documenti richiamati. Nel merito, ha ritenuto che, anche a voler qualificare la dichiarazione del venditore come confessione stragiudiziale, essa sarebbe stata liberamente apprezzabile perché resa a un terzo; soprattutto, però, la questione decisiva era un’altra: una volta venduto e trascritto il trasferimento del veicolo a favore del primo acquirente, costui restava obbligato ai tributi connessi alla proprietà finché il successivo passaggio al terzo non fosse stato anch’esso trascritto al PRA. La successiva vendita, quindi, non incideva sul rapporto obbligatorio verso la pubblica amministrazione in difetto di trascrizione. La Corte ha inoltre rilevato che le censure miravano in sostanza a ottenere un nuovo giudizio sul merito, non consentito in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata pronunciata per mancata difesa degli intimati; è stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione resa a un terzo può integrare una confessione stragiudiziale, ma non assume valore vincolante in senso assoluto nel giudizio e va comunque valutata dal giudice secondo il suo contenuto e la sua portata
Il giudice conserva il potere di valutazione delle prove nei limiti stabiliti dalla legge; la censura non può risolversi in una richiesta di riesame del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione fattuale o per chiedere una rivalutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non quando la Corte abbia comunque esaminato la questione e motivato sulla sua irrilevanza
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, precisando se e dove siano stati prodotti o siano altrimenti reperibili nel fascicolo di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di trasferimento di proprietà di autoveicoli, ai fini dell’imputazione degli oneri collegati alla proprietà rileva la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà: il successivo trasferimento non trascritto non incide, di per sé, sulla soggettività passiva verso il soggetto creditore o verso la pretesa fiscale connessa al bene.
- La confessione stragiudiziale resa a un terzo è liberamente valutabile dal giudice e non vincola in modo automatico la decisione, specie quando il suo contenuto non supera il dato documentale decisivo posto a base della sentenza impugnata.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti, se la sentenza di merito ha già affrontato la questione e ne ha spiegato l’irrilevanza.
- Il motivo di ricorso fondato su documenti o atti processuali deve rispettare l’onere di specifica indicazione della loro collocazione nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile o comunque debole sul piano del vaglio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27203/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27204/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27206/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27215/2023 del 25/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →