Cassazione Civile, Ordinanza n. 01547/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato per finanziare la realizzazione di un capannone industriale su un'area facente parte della banchina del porto industriale di Porto Torres, area che la società utilizzatrice aveva in concessione. La concedente agì per ottenere la risoluzione del contratto e il rilascio dell'immobile, deducendo il mancato pagamento di una parte rilevante dei canoni. La utilizzatrice si oppose sostenendo, in sintesi, che il contratto fosse nullo perché avente a oggetto beni demaniali o comunque perché contrario a norme imperative, con conseguente impossibilità e illiceità dell'oggetto; in appello dedusse inoltre che il giudice di merito avesse pronunciato ultra petita, introducendo una conversione del leasing in costituzione di un diritto di superficie senza corrispondenza con la domanda proposta e senza valida modifica della domanda oltre i termini processuali. In Cassazione articolò tre motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la sentenza avrebbe confermato una conversione del contratto in diritto di superficie non domandata; 2) violazione delle regole sulle memorie ex art. 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la domanda di conversione fosse tardiva e introducesse una mutatio libelli; 3) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1424 c.c., contestando l'applicazione della conversione del contratto nullo e la ricostruzione dell'assetto negoziale come finalizzato alla costituzione di un diritto di superficie, nonché la compatibilità di tale lettura con le clausole contrattuali e con la durata del leasing. La resistente eccepì però l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti sul medesimo contratto e sulle medesime questioni di nullità e validità del leasing.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della resistente, ritenendo che sulla stessa questione relativa alla validità del contratto di leasing immobiliare e alla dedotta nullità per illiceità dell'oggetto si fosse già formato un giudicato esterno in un precedente giudizio tra le stesse parti, definito con rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non impugnato. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi, perché il giudicato preclude il riesame dei punti di diritto e di fatto fondamentali già accertati in altro giudizio avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio promosso dalla concedente per ottenere risoluzione e rilascio.
invocato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità del contratto per asserita indisponibilità del bene demaniale.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate per sostenere la nullità del contratto per difetto di causa/oggetto lecito e possibile.
richiamato per la censura di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato per sostenere la tardività della richiesta di conversione del contratto e l'introduzione di una mutatio libelli.
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova e alla dedotta erronea valutazione dei fatti.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.
richiamati come canoni ermeneutici contrattuali asseritamente violati nell'interpretazione dell'assetto negoziale.
la Corte dà atto che il tema della conversione del contratto nullo era già stato affrontato nei giudizi di merito e comunque, nel caso concreto, la censura resta assorbita dal giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente, soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune a due giudizi, relativo al medesimo rapporto giuridico, preclude il riesame della medesima questione nel successivo giudizio, anche se il petitum formale o la finalità processuale siano diversi.
- L'accertamento contenuto in una precedente sentenza passata in giudicato copre non solo il dispositivo, ma anche le questioni di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logica indispensabile della decisione.
- Quando il giudicato esterno è rilevante e decisivo, il ricorso per cassazione è inammissibile perché l'esame dei motivi di merito diventa superfluo e comunque precluso.
- La deduzione di ultrapetizione o di mutatio libelli non può essere scrutinata quando la stessa questione sostanziale sia già stata definitivamente decisa con sentenza passata in giudicato tra le medesime parti.
- Nel processo civile, la verifica dell'esistenza di un giudicato esterno può assorbire ogni altra censura, determinando l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese della parte soccombente.
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