Cassazione Penale, Sentenza n. 8745/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca dell'opera artistica (arazzo) "Una parola al vento...". Due principali censure: 1) nullità per presunta indebita partecipazione della persona offesa al giudizio di esecuzione (violazione degli artt. 676, 667 comma 4 e 127 c.p.p. secondo il ricorrente); 2) errata applicazione della norma sostanziale (art. 178, comma 4, d.lgs. n. 42/2004) poiché l'interessato sarebbe un soggetto terzo, estraneo al reato e in buona fede, avendo acquistato l'opera con certificato di autenticità e pagandola al valore di mercato, senza trarne vantaggio dal reato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (ritenendo lecita l'attività istruttoria del giudice dell'esecuzione e ammissibile l'audizione della persona offesa, specie su questione ormai pacifica) e ha invece accolto il secondo: ha ritenuto che il dott. Corsi sia qualificabile come terzo estraneo al reato (acquisto in buona fede, presenza di certificato falso fornito dal venditore, iniziativa dell'acquirente di rivolgersi all'Archivio dell'autore) e che non poteva essergli imposto un onere di diligenza più gravoso del normale (non era necessario rivolgersi preventivamente all'Archivio Alighiero Boetti). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca dell'arazzo, revocandola, ha disposto la restituzione dell'arazzo all'avente diritto e ha mantenuto la confisca del certificato di autenticità; ha inoltre ordinato la comunicazione al Procuratore.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere limiti alla partecipazione di terzi al procedimento di esecuzione; la Corte tuttavia non ha ritenuto che vieti l'audizione della persona offesa nella attività istruttoria del giudice dell'esecuzione.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel combinato disposto invocato; la Corte non ha ravvisato nullità o violazione procedurale per l'audizione della persona offesa.
art. 127 (richiamato nel testo storico), d.lgs. n. 490/1999
Richiami giurisprudenziali sottolineano la distinzione tra 'falso d'arte' e mera copia; la disciplina storica è servita a ricostruire l'evoluzione normativa della materia della confisca di opere contraffatte.
art. 128, D.P.R. n. 490/1999
Citato in dottrina e giurisprudenza per evidenziare che disposizioni in tema di copie autenticamente dichiarate come tali escludono la configurabilità del reato e dunque l'applicabilità della confisca.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di svolgere attività istruttoria, chiedere informazioni, assumere prove e sentire soggetti: fondamento della legittimità dell'audizione della persona offesa nel procedimento di esecuzione.
art. 178, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
Regolava la confisca delle opere contraffatte; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la confisca non può essere disposta contro soggetti terzi estranei al reato che non abbiano tratto vantaggio e che abbiano agito in buona fede. La norma è stata successivamente abrogata e trasferita al codice penale (art. 518-quaterdecies) dalla legge n. 22/2022.
Riferimento a disciplina della confisca obbligatoria: la giurisprudenza distingue la confisca prevista dal codice dei beni culturali da quella obbligatoria del codice penale, con conseguente necessità di accertamento incidentale del fatto quando non vi sia condanna.
art. 518-quaterdecies cod. pen. (menzione della riforma legge n. 22/2022)
Indica la collocazione normativa più recente delle regole in tema di confisca di beni falsi o contraffatti, trasferite dal d.lgs. n. 42/2004 al codice penale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia facoltà istruttoria (art. 666 c.p.p.): può sentire anche la persona offesa senza che ciò determini automaticamente nullità, purché non risulti pregiudizio sostanziale per l'interessato.
- La confisca di opere d'arte contraffatte non può essere disposta nei confronti di soggetti terzi che dimostrino di essere in buona fede e di non aver tratto vantaggio dal reato (assenza di contributo al reato e assenza di utilità o profitto).
- L'acquisto accompagnato da certificato di autenticità e il pagamento al valore di mercato sono elementi rilevanti, che possono far ritenere l'acquirente terzo estraneo e in buona fede; non è sempre richiesto un grado di diligenza straordinario (es. preventiva verifica presso l'archivio dell'autore).
- Quando la confisca è disposta senza condanna, è necessario un accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi; in difetto, la misura può essere revocata rispetto ai beni detenuti da terzi estranei.
- Anche se l'opera viene restituita al proprietario terzo, possono essere adottate misure sul materiale probatorio collegato (es. confisca del certificato di autenticità falso), senza estendere automaticamente la confisca al bene principale se sussistono i presupposti di buona fede.
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