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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19865/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società, quale mandataria di un'ATI aggiudicataria provvisoria di un appalto-concorso per il completamento di un parcheggio multipiano, ha agito per ottenere il risarcimento/indennizzo di diversi pregiudizi derivanti dall'andamento anomalo dei lavori: in particolare, i maggiori oneri per il ritardo nella definizione della fase di approvazione del progetto e nella consegna dei lavori (riserva n. 1), l'incremento dei costi per effetto della protrazione temporale e dell'inflazione (riserva n. 2), nonché i maggiori costi sostenuti per un'accelerazione delle lavorazioni (riserva n. 3). Il Tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente il danno da andamento anomalo, dichiarando il difetto di giurisdizione su parte delle domande; la Corte d'appello aveva poi esteso il difetto di giurisdizione anche alla riserva n. 1 e confermato il rigetto della domanda di indennizzo per accelerazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) formazione di giudicato interno sulla giurisdizione; 2) errata attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, poiché le domande concernevano la fase contrattuale di esecuzione e non la fase pubblicistica di affidamento; 3) omessa/errata interpretazione della riserva n. 1 e ultra petizione; 4) violazione della disciplina sul premio di accelerazione; 5) omessa valutazione delle prove sull'effettiva accelerazione; 6) erronea esclusione dell'azione di arricchimento senza causa per i maggiori oneri sostenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando sul punto la sentenza impugnata e affermando la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie connesse all'andamento anomalo dell'appalto, poiché il pregiudizio dedotto rinveniva la propria causa nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale e non nella sola fase autoritativa di scelta del contraente. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi: il primo perché mancava il dedotto giudicato interno, essendo stata l'eccezione di giurisdizione riproposta dalla parte vittoriosa in appello; il terzo perché generico e comunque infondato, dato che la domanda per sospensioni illegittime richiedeva autonoma riserva; il quarto perché generico e mirato a una diversa lettura del dato normativo; il quinto perché non specifico e volto a una nuova valutazione del merito; il sesto perché non si confrontava con il decisum sulla sostanziale irrilevanza dell'anticipazione dei lavori e sull'esistenza di un valido contratto di appalto che non prevedeva premi o indennizzi. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 1 e 4 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione processuale per mancato rilievo del giudicato interno e per la questione di giurisdizione; la Corte ha però ritenuto infondata la doglianza sul giudicato e ha accolto il motivo di giurisdizione solo quanto alla corretta individuazione del giudice ordinario

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sul giudicato formale interno, ma nel caso non si è formato il giudicato sulla giurisdizione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato a sostegno della tesi del giudicato interno; la Corte ha escluso l'acquiescenza della parte che aveva riproposto l'eccezione in appello

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale norma sugli effetti del giudicato; non ha impedito la riproposizione dell'eccezione di giurisdizione

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato in tema di rilievo della giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lettera e), n. 1 c.p.a.

    la Corte ha precisato che la giurisdizione amministrativa sulle controversie risarcitorie in materia di procedure di affidamento riguarda la fase pubblicistica di scelta del contraente e i casi di annullamento dell'aggiudicazione con caducazione del contratto, non le controversie che nascono dall'esecuzione anticipata e dall'inadempimento contrattuale

  • art. 133, comma 1, lettera a), n. 1 c.p.a.

    richiamato dalla sentenza impugnata per radicare la giurisdizione amministrativa sul danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ma la Cassazione ha escluso che la fattispecie rientrasse in tale ipotesi, trattandosi di ritardo nella fase di gara disciplinata dalla lex specialis e di un pregiudizio collegato al rapporto contrattuale

  • art. 2 L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente come parametro estraneo rispetto alla fattispecie, poiché il ritardo denunciato riguardava i tempi di valutazione del progetto previsti dalla lex specialis di gara

  • art. 23 D.M. 19 aprile 2000 n. 145

    richiamato per il premio di accelerazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito, fondata sul mancato accordo con la stazione appaltante

  • art. 145 D.P.R. 207/2010

    richiamato come norma sostitutiva della precedente disciplina sul premio di accelerazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta ultrapetizione; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi e omessa valutazione delle prove; la Corte ha escluso che le censure mirassero a vizi motivazionali veri e propri, trattandosi di richieste di rivalutazione del merito

  • art. 2041 c.c.

    invocato per l'azione di arricchimento senza causa; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non confrontato con il rilievo decisivo del giudice di merito sulla sostanziale insussistenza di un'anticipata ultimazione e sull'esistenza di un valido contratto di appalto che non prevedeva indennizzi

  • art. 2042 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla sussidiarietà dell'azione di arricchimento; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la qualificazione del rapporto contrattuale già esistente

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla riproposizione delle eccezioni non accolte in appello da parte vittoriosa in primo grado

Massime di principio

  • In materia di appalti pubblici, le controversie risarcitorie che traggono origine dall'esecuzione anticipata del contratto o dall'inesatto adempimento delle prestazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché investono diritti soggettivi derivanti da un rapporto ormai privatistico e non l'esercizio di poteri autoritativi della stazione appaltante.
  • La giurisdizione amministrativa nelle procedure di evidenza pubblica copre la fase precontrattuale e la fase intermedia tra aggiudicazione e stipula solo quando il danno derivi dall'esercizio di poteri pubblicistici nella scelta del contraente; se invece il pregiudizio si colloca nella successiva esecuzione del rapporto, la controversia è devoluta al giudice ordinario.
  • Non si forma giudicato interno sulla questione di giurisdizione quando la parte, pur vittoriosa in primo grado, riproponga l'eccezione in appello, escludendo così l'acquiescenza.
  • La domanda di risarcimento per sospensioni illegittime dei lavori in appalto deve essere specificamente dedotta e tempestivamente riservata; non può essere assorbita in modo indifferenziato nella più ampia pretesa di danno da andamento anomalo.
  • Le censure di legittimità che si limitino a prospettare una diversa lettura della documentazione o una rivalutazione del materiale istruttorio sono inammissibili se non si confrontano puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto già compiuti.
  • L'azione di arricchimento senza causa è inammissibile quando la pretesa si inserisca in un rapporto contrattuale valido e la sentenza di merito escluda in fatto il vantaggio patrimoniale dedotto o la sua rilevanza economica, oltre a mancare una disciplina contrattuale incompatibile con l'assetto negoziale esistente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAppaltoContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
IstitutiGiudicatoOnere della provaArricchimento senza causa

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