Cassazione Penale, Sentenza n. 19380/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento con cui gli era stata inflitta la pena di 5 anni di reclusione e 20.000 euro di multa per detenzione di cocaina (grammi 10.026,67), deducendo violazione e erronea applicazione degli artt. 448, comma 2-bis, c.p.p. e 23 e ss. c.p., nonché insufficienza, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'applicazione delle sanzioni accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena). Ha sostenuto che, dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150), l'art. 444 c.p.p. consente alle parti di chiedere al giudice di non applicare o di determinare la durata delle pene accessorie, per cui l'applicazione di tali sanzioni al di fuori dell'accordo richiederebbe adeguata motivazione, mancata nel caso di specie.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione perché le sanzioni accessorie oggetto di doglianza non erano comprese nell'accordo tra le parti; tuttavia ha dichiarato il motivo infondato: essendosi trattato di un "patteggiamento allargato" con pena pari a 5 anni, si applicano obbligatoriamente ex lege le pene accessorie previste dagli artt. 29 e 32 c.p. (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena). Poiché l'applicazione di tali sanzioni è determinata dalla legge senza margine discrezionale del giudice, non era richiesta ulteriore motivazione specifica. La Cassazione ha inoltre escluso rilevanza alla possibilità, prevista dalla riforma, che le parti chiedano di non applicare le accessorie, atteso che nel caso concreto le parti non avevano pattuito nulla in proposito. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; dopo il d.lgs. n.150/2022 le parti possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per durata determinata, ma tale possibilità opera solo se le parti hanno includono esplicitamente le accessorie nell'accordo.
Limita le ragioni di impugnazione della sentenza di patteggiamento a vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena; nel caso di specie la norma non impediva comunque l'esame del motivo perché le pene accessorie non erano oggetto dell'accordo.
Stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici: norma di effetto automatico che impone l'accessorio quando ricorre la soglia minima.
Prevede che il condannato alla reclusione per almeno cinque anni sia, durante la pena, in stato di interdizione legale: anche questa sanzione accessoria è obbligatoria al ricorrere della soglia prevista.
d.lgs. 10/10/2022, n.150 ("riforma Cartabia")
Ha introdotto la possibilità per le parti, nell'accordo ex art.444 c.p.p., di disciplinare anche le pene accessorie chiedendone la non applicazione o la durata determinata; la Corte rileva però che tale possibilità si realizza solo se le parti effettivamente pongono tale clausola nell'accordo.
Richiamata in relazione alla novella dell'art. 448 c.p.p., conferma le limitazioni di impugnabilità proprie del rito del patteggiamento.
D.P.R. 9/10/1990, n.309 art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2
Norme sostanziali che puniscono il reato contestato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti) e le conseguenze penali; utilizzate per qualificare il fatto per il quale è stata comminata la pena pattuita.
Massime di principio
- Se nel patteggiamento la pena concordata supera i due anni (patteggiamento "allargato"), si applicano obbligatoriamente per legge le pene accessorie previste per la soglia raggiunta, anche se le parti non le hanno menzionate nell'accordo.
- Quando l'applicazione di una sanzione accessoria è stabilita dalla legge in relazione alla durata della pena (es. interdizione per pene ≥5 anni), il giudice non esercita potere discrezionale e non è necessario fornire una motivazione specifica per la loro applicazione.
- La riforma che consente alle parti di negoziare le pene accessorie vale solo se le parti inseriscono espressamente tale pattuizione nell'accordo; in assenza di tale previsione, si applica la disciplina legale imperativa.
- I motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento sono limitati dall'art. 448 c.p.p.; tuttavia l'impugnazione può essere ammessa quando la doglianza riguarda elementi non rientranti nell'accordo (ad es. applicazione ex lege di accessori non pattuiti).
- In situazioni analoghe, per valutare la legittimità dell'applicazione di pene accessorie occorre verificare: a) se la pena pattuita raggiunge soglie che attivano accessori obbligatori; b) se le parti hanno espressamente disciplinato le accessorie nell'accordo; c) se la norma che impone l'accessorio lascia o meno spazio alla discrezionalità del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →