Cassazione Penale, Sentenza n. 37394/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato: il ricorrente ha contestato che la Corte d'appello non abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati commessi tra il 2012-2013 e precedenti fatti già ritenuti con altri provvedimenti (in particolare con sentenze depositate il 13.6.2019 e precedenti decisioni tra il 2006 e il 2013), sostenendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario, medesima tipologia di reati, identità dei correi e del territorio. Ha inoltre censurato l'affermazione di inammissibilità della richiesta di continuazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Bari del 18.12.2019 ritenuta non ancora definitiva, rilevando che tale sentenza sarebbe stata impugnata solo sul piano sanzionatorio e sarebbe quindi definitiva sulla responsabilità e sull'esistenza della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto incensurabile la motivazione della Corte d'appello che ha valutato il consistente intervallo temporale (circa quattro anni tra i fatti fino al 2008 e quelli del 2012-2013) e ha escluso la sussistenza di una preventiva e unitaria programmazione delle condotte necessaria per configurare il reato continuato. Quanto alla presunta definitività della sentenza del 18.12.2019, la Corte ha osservato che solo una decisione definitiva anche sul trattamento sanzionatorio può essere valutata compiutamente ai fini della continuazione; inoltre la Corte d'appello non ha esaminato nel merito la richiesta su quel punto, sicché la questione può essere riproposta in sede esecutiva. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Restano dunque confermate le condanne già pronunciate in primo grado e in appello (pena complessiva di 4 anni e 4 mesi di reclusione, multa di Euro 20.000, confisca fino a Euro 68.000 e pene accessorie), non essendovi stata riforma dalla Cassazione.
Norme richiamate
La continuazione (art. 81) richiede l'esistenza di un disegno criminoso unitario pianificato "ab origine"; non può essere riconosciuta sulla sola base della reiterazione, dell'identità delle vittime o della medesima tipologia di reati senza specifici elementi indicativi di una originaria progettazione unitaria.
Disposizione rilevante in tema di impugnazioni esecutive: la mancata trattazione nel merito della richiesta di continuazione da parte del giudice non determina giudicato negativo e la questione può essere nuovamente proposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671.
Norma richiamata nel quadro fattuale (reato di cui agli atti), usata per descrivere precedenti condotte rientranti nel complesso delle decisioni richiamate; la Corte non ha fatto una nuova interpretazione della norma nel provvedimento di cui si chiede sintesi.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma (Euro 3.000) alla Cassa delle Ammende per il ricorso dichiarato inammissibile, senza concedere esonero.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati occorre dimostrare una progettazione unitaria "ab origine": non basta la mera ripetizione di reati, la medesima tipologia o l'identità delle vittime o dei correi.
- Un significativo intervallo temporale tra i fatti può impedire il riconoscimento della continuazione, perché può essere ritenuto incompatibile con l'esistenza di una programmazione unitaria preventiva.
- Il gravame relativo a decisioni non ancora definitive sul piano sanzionatorio può essere limitato: solo le pronunce definitive anche sul trattamento sanzionatorio possono essere valutate compiutamente ai fini della continuazione; se il giudice non esamina la questione nel merito, questa può essere riproposta in sede esecutiva.
- L'onere di allegazione spetta al ricorrente/condannato che invoca la continuazione: deve indicare elementi sintomatici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) che consentano di ritenere plausibile una originaria ideazione unitaria.
- In cassazione le censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede sono dichiarate inammissibili e possono comportare la condanna alle spese e all'ammenda processuale (art. 616 c.p.p.).
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