Cassazione Penale, Sentenza n. 28183/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in sede di rinvio dalla Cassazione (sentenza n. 19416/2023), aveva confermato la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo A) e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e errata applicazione dell'art. 416-bis, contestando la valutazione delle prove a suo carico: in particolare sosteneva che la Corte di appello avesse ritenuto erroneamente convergenti e decisivi i racconti dei collaboratori di giustizia (Angelo Corrado e Gioele Greco) rispetto alle negazioni della persona offesa e del marito, e che non fosse stata adeguatamente considerata l'intrinseca contraddittorietà e la mancata verifica estrinseca delle dichiarazioni del collaborante Corrado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, dopo aver rinnovato l'istruttoria e riesaminato i collaboratori, abbia fornito una motivazione coerente e sufficiente per considerare superate le aporie indicate nella precedente decisione di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la convergenza delle dichiarazioni di Corrado e Greco circa l'affiliazione di Cito al clan Briganti e il suo coinvolgimento nella riscossione di 4.000 euro (confermata anche da dichiarazioni di Rutigliano), ritenendo che tali elementi, valutati unitariamente e come reciproca conferma ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., potessero superare le negazioni della persona offesa. La Cassazione ha considerato logica e sufficiente la motivazione della Corte d'appello e ha confermato il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
commi 1, 2, 3, 4 e ultimo
La norma è stata applicata per ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sufficiente la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e il riscontro indiziario per affermare la qualità di stabile componente del clan
comma secondo e comma terzo
La Corte ha distinto tra i requisiti richiesti per gli indizi (comma secondo) e la valutazione delle dichiarazioni nel loro complesso (comma terzo), ritenendo che la reciproca conferma delle dichiarazioni dei collaboratori potesse costituire elemento probatorio apprezzabile anche se non rispondente ai requisiti formali degli indizi
Richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio: la Cassazione aveva disposto la rideterminazione della pena perché il primo giudice aveva errato nel confronto della gravità delle fattispecie
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono, se concordanti e corroborate da riscontri anche parziali, prevalere sulle negazioni delle persone offese, purché la valutazione sia motivata e tenga conto di possibili reticenze o interessi delle vittime
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è strumento idoneo a colmare lacune di valutazione emerse in sede di legittimità: il giudice del rinvio può riesaminare i testi e rivalutare la attendibilità delle fonti
- La valutazione probatoria deve considerare l'insieme degli elementi (convergenze, riscontri esterni, chiamata in reità, dichiarazioni della persona offesa) in un apprezzamento unitario; contraddizioni formali nelle singole dichiarazioni non ne determinano automaticamente l'inefficacia se la prova complessiva appare coerente
- Quando la vittima nega fatti riconducibili a intimidazioni o estorsioni, il giudice deve motivare le ragioni per le quali ritiene inattendibile tale negazione (es. condizionamenti, timori, rapporti di dipendenza o ritorsioni)
- Sotto il profilo sanzionatorio il giudice deve individuare correttamente il reato piu grave ai fini del cumulo e della determinazione della pena; la mancata corretta lettura può comportare annullamento e rinvio per nuova determinazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28165/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28017/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28020/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28021/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28022/2025 del 31/07/2025
- Sentenza penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28080/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →