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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28183/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in sede di rinvio dalla Cassazione (sentenza n. 19416/2023), aveva confermato la condanna per partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo A) e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e errata applicazione dell'art. 416-bis, contestando la valutazione delle prove a suo carico: in particolare sosteneva che la Corte di appello avesse ritenuto erroneamente convergenti e decisivi i racconti dei collaboratori di giustizia (Angelo Corrado e Gioele Greco) rispetto alle negazioni della persona offesa e del marito, e che non fosse stata adeguatamente considerata l'intrinseca contraddittorietà e la mancata verifica estrinseca delle dichiarazioni del collaborante Corrado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, dopo aver rinnovato l'istruttoria e riesaminato i collaboratori, abbia fornito una motivazione coerente e sufficiente per considerare superate le aporie indicate nella precedente decisione di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato la convergenza delle dichiarazioni di Corrado e Greco circa l'affiliazione di Cito al clan Briganti e il suo coinvolgimento nella riscossione di 4.000 euro (confermata anche da dichiarazioni di Rutigliano), ritenendo che tali elementi, valutati unitariamente e come reciproca conferma ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., potessero superare le negazioni della persona offesa. La Cassazione ha considerato logica e sufficiente la motivazione della Corte d'appello e ha confermato il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    commi 1, 2, 3, 4 e ultimo

    La norma è stata applicata per ritenere la partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sufficiente la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e il riscontro indiziario per affermare la qualità di stabile componente del clan

  • art. 192 cod. proc. pen.

    comma secondo e comma terzo

    La Corte ha distinto tra i requisiti richiesti per gli indizi (comma secondo) e la valutazione delle dichiarazioni nel loro complesso (comma terzo), ritenendo che la reciproca conferma delle dichiarazioni dei collaboratori potesse costituire elemento probatorio apprezzabile anche se non rispondente ai requisiti formali degli indizi

  • art. 74 d.p.r. n. 309/1990

    Richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio: la Cassazione aveva disposto la rideterminazione della pena perché il primo giudice aveva errato nel confronto della gravità delle fattispecie

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono, se concordanti e corroborate da riscontri anche parziali, prevalere sulle negazioni delle persone offese, purché la valutazione sia motivata e tenga conto di possibili reticenze o interessi delle vittime
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è strumento idoneo a colmare lacune di valutazione emerse in sede di legittimità: il giudice del rinvio può riesaminare i testi e rivalutare la attendibilità delle fonti
  • La valutazione probatoria deve considerare l'insieme degli elementi (convergenze, riscontri esterni, chiamata in reità, dichiarazioni della persona offesa) in un apprezzamento unitario; contraddizioni formali nelle singole dichiarazioni non ne determinano automaticamente l'inefficacia se la prova complessiva appare coerente
  • Quando la vittima nega fatti riconducibili a intimidazioni o estorsioni, il giudice deve motivare le ragioni per le quali ritiene inattendibile tale negazione (es. condizionamenti, timori, rapporti di dipendenza o ritorsioni)
  • Sotto il profilo sanzionatorio il giudice deve individuare correttamente il reato piu grave ai fini del cumulo e della determinazione della pena; la mancata corretta lettura può comportare annullamento e rinvio per nuova determinazione

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