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Sentenza

Sentenza n. 1211/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’utilizzo di mediatori didattici, comunicato via e-mail dall’Ufficio di Coordinamento delle politiche di inclusione dell’Università

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’Università all’utilizzo di mediatori didattici, tra cui mappe concettuali e altri strumenti visivi, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’atto. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 34 Cost., dell’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla l. n. 18/2009, dell’art. 1 della l. n. 240/2010, degli artt. 4 e 7 dello Statuto dell’Università e degli artt. 1 e 11 della Carta dei servizi per la comunità universitaria con disabilità e con DSA. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, nonché, con un secondo motivo, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. Nel corso del giudizio l’Università ha riesaminato la decisione e ha comunicato l’accoglimento della richiesta relativa all’utilizzo di strumenti visivi, quali mappe concettuali e mentali, tabelle e formulari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva accolto la richiesta sostanziale del ricorrente, ammettendo l’utilizzo dei mediatori didattici. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della particolarità e novità della questione. L’Università è stata tuttavia condannata alla rifusione del contributo unificato. Il Collegio ha precisato che il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege, non compensabile dal giudice, gravante sulla parte soccombente. In caso di cessazione della materia del contendere, l’individuazione della parte tenuta al pagamento deve essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nella fattispecie, tale parte è stata individuata nell’Università, poiché essa aveva accolto le richieste del ricorrente dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi [contributo unificato] è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    Il contributo unificato è un’obbligazione ex lege sottratta alla disponibilità del giudice quanto alla compensazione e al relativo ammontare; nei giudizi definiti per cessazione della materia del contendere, la parte obbligata è individuata mediante il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro di tutela del diritto all’istruzione e all’inclusione, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 1 l. 240/2010

    È stato richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa all’inclusione e al supporto didattico, senza una pronuncia di merito sulla sua effettiva violazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’intervento amministrativo sopravvenuto elimini concretamente l’utilità della decisione richiesta dal ricorrente e soddisfi la sua pretesa sostanziale.
  • Il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege e deve essere posto a carico della parte soccombente anche quando le spese processuali sono compensate.
  • Nei giudizi definiti per cessazione della materia del contendere, la parte tenuta al pagamento del contributo unificato è individuata applicando il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte abbia determinato la proposizione del giudizio e quale posizione sarebbe risultata soccombente in base all’esito sostanziale della controversia.
  • L’accoglimento della richiesta del ricorrente da parte dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso costituisce elemento idoneo a individuare l’Amministrazione quale parte virtualmente soccombente ai fini della rifusione del contributo unificato, anche se le spese di lite vengono compensate.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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